§ 20.6.501 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 45.
Decisione n. 2006/45/CE della Commissione recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:20/12/2005
Numero:45


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.501 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 45.

Decisione n. 2006/45/CE della Commissione recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia

(G.U.U.E. 31 gennaio 2006, n. L 26).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

     A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

      (1) Con il regolamento (CE) n. 950/2001 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2001/381/CE, la Commissione ha accettato un impegno del produttore esportatore russo Joint Stock «United Company Siberian Aluminium», la cui ragione sociale nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal (di seguito «Sayanal»).

     B. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 2001/381/CE

      (2) In seguito a una richiesta presentata dalla Sayanal, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

      (3) Dai risultati del riesame, esposti in dettaglio nel regolamento (CE) n. 161/2006 del Consiglio, è emerso che la Sayanal ha cessato le pratiche di dumping. Di conseguenza, il suddetto regolamento fissa a 0 % l'aliquota di dazio antidumping applicabile alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio provenienti da tale società.

      (4) In considerazione di quanto precede, la decisione 2001/381/CE, con cui la Commissione ha accettato un impegno della Sayanal, deve essere abrogata,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2001/381/CE della Commissione è abrogata.

 

          Art. 2.

     La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.