§ 20.6.315 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 950.
Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:14/05/2001
Numero:950


Sommario
Art. 1.      1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.315 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 950. [1]

Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia

(G.U.C.E. 17 maggio 2001, n. L 134)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 9,

     vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     1. Apertura

     (1) In data 18 febbraio 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: RPC) e della Russia.

     (2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel gennaio 2000, di una denuncia dell'Associazione europea dei metalli ("Eurometaux") a nome di Alcan Europe, Elval, Eurofoil, Lawson Mardon Star Ltd, Pechiney Rhenalu e VAW Aluminium Business Unit Foil, che realizzano insieme una porzione maggioritaria (71%) della produzione comunitaria di taluni fogli e nastri sottili di alluminio. La denuncia conteneva prove di pratiche di dumping relative al prodotto in questione e di un pregiudizio grave da esse derivante, che sono state reputate sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

 

     2. Inchiesta

     (3) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori in questione, i denunzianti e gli altri produttori della Comunità e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

     (4) Alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite hanno avuto la possibilità di esprimersi.

     (5) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Per consentire ai produttori esportatori cinesi e russi che lo desideravano di presentare una domanda di riconoscimento dello status di economia di mercato (MET) o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato alle società cinesi e russe notoriamente interessate gli appositi formulari. Una società cinese e una russa hanno risposto al formulario.

     (6) Sono state ricevute risposte dai sei produttori comunitari autori della denuncia, due importatori comunitari indipendenti, sei utilizzatori, un produttore esportatore cinese, un produttore esportatore russo e un produttore del paese analogo. Sono state ricevute informazioni anche da un altro produttore comunitario e da tre fornitori di materie prime.

     (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha effettuato visite di accertamento presso le seguenti società:

     a) Produttore esportatore della RPC

     - Bohai Aluminium Industries Ltd, Qinhuangdao

     b) Produttore esportatore russo

     - Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium", Mosca (comprese le società collegate Metcare Management SA, registrata a Panama City, e Eximal Ltd, registrata in Belize, e la società di vendita collegata Sibirsky Aluminium Foil Corp. (ex Hover Commercial Corp.), registrata nelle Isole vergini britanniche)

     c) Importatore comunitario indipendente

     - Countinho Caro + Co International Trading GmbH, Hamburg, Germania

     d) Produttore analogo

     - Alcan, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America

     e) Produttori comunitari autori della denuncia

     - Alcan Europe, Rogerstone, Regno Unito

     - Elval, Inofita Viotia, Grecia

     - Eurofoil, Dudelange, Lussemburgo

     - Lawson Mardon Star Ltd, Bridgnorth, Regno Unito

     - Pechiney Rhenalu, Francia

     - VAW Aluminium Business Unit Foil, Bonn (D), a nome di VAW Grevenbroich, Grevenbroich, Germania, VAW SLIM SpA, Cisterna di Latina, Italia e VAW INASA SA, Irurzun, Spagna

     f) Utilizzatori comunitari

     - Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania

     - ITS Foil and Film Rewinding bv, Apeldoorn, Paesi Bassi.

     (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 ("periodo dell'inchiesta" o PI). Per quanto riguarda le tendenze utili alla valutazione del pregiudizio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo dal 1° gennaio 1996 alla fine del PI ("periodo in esame").

 

     3. Misure provvisorie

     (9) A causa della necessità di esaminare ulteriormente taluni aspetti del dumping nonché l'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni in questione, non sono state istituite misure provvisorie, sono state chieste informazioni supplementari e l'inchiesta è proseguita. È stato effettuato un accertamento in loco nella sede di un importatore indipendente di Amburgo dei prodotti del produttore esportatore russo e un questionario supplementare sulla stessa categoria generale di prodotti è stato inviato al medesimo produttore esportatore russo.

 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

     1. Prodotto in esame

     (10) Il prodotto in esame è costituito dai fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7607 11 10. Il prodotto in questione è noto comunemente come fogli o nastri sottili di alluminio ad uso domestico (aluminium household foil - AHF).

     (11) Gli AHF sono fabbricati laminando fino allo spessore desiderato lingotti o bobine di fogli di alluminio. Dopo essere stati laminati i fogli o nastri sono ricotti con un procedimento termico per renderli duttili. Dopo la laminazione e la ricottura gli AHF sono presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm. Le dimensioni della bobina determinano l'uso del prodotto, poiché gli utilizzatori ("avvolgitori") montano in seguito gli AHF su piccoli rotoli destinati alla vendita al dettaglio. I fogli di alluminio in piccoli rotoli sono quindi impiegati come materiale d'imballaggio provvisorio multiuso (per lo più in attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e fiori).

     (12) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di una chiara demarcazione tra gli AHF e i fogli o nastri di alluminio destinati alla trasformazione (aluminium converter foil - ACF), date le differenze nelle caratteristiche fisiche fondamentali e nell'uso normale dei prodotti.

     (13) Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche fondamentali dei due prodotti, gli AHF hanno generalmente uno spessore tra 0,009 mm e 0,018 mm, mentre gli ACF hanno di solito uno spessore inferiore a 0,009 mm (standard 0,0065 mm) o superiore a 0,018 mm (standard tra 0,020 mm e 0,040 mm); lo spessore dei fogli è un elemento decisivo dell'uso del prodotto, poiché ne determina la trasformabilità. Inoltre, gli AHF sono presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm e gli ACF in bobine di 700-1200 mm. Le informazioni fornite dalle parti interessate indicano che la larghezza della bobina non può essere cambiata dopo la ricottura dei fogli. Va notato che per entrambi i prodotti la larghezza delle bobine è un elemento determinante dell'uso del prodotto: gli AHF sono riavvolti in rotoli più piccoli della stessa larghezza delle bobine, mentre gli ACF sono successivamente trasformati (ossia stampati, laminati, piegati ecc.) e tagliati nelle dimensioni volute, il che richiede una bobina più larga che consenta un uso più efficiente del prodotto.

     (14) Le suddette differenze di spessore e larghezza determinano in gran parte l'uso fondamentale del prodotto. Infatti, gli AHF sono utilizzati in vari tipi d'imballaggio a breve termine, soprattutto nel quadro di attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e di fiori. Gli ACF sono ulteriormente trasformati e tagliati nelle dimensioni e nelle forme desiderate per essere impiegati nella conservazione a lungo termine di liquidi (latte, latte UHT, succhi di frutta) e nell'imballaggio a lungo termine di alimenti, cosmetici, cioccolato, sigarette, medicinali ecc.

     (15) In conclusione, gli AHF e gli ACF sono considerati come due diversi prodotti ai fini dell'inchiesta relativa al presente procedimento.

     (16) Si è constatato inoltre che tutti i fogli e nastri sottili di alluminio ad uso domestico hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono usati allo stesso fine. Essi costituiscono pertanto un unico prodotto.

 

     2. Prodotto simile

     (17) L'inchiesta ha rivelato che gli AHF prodotti nella RPC e in Russia ed esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali, ossia sono fogli o nastri di alluminio di spessore tra 0,009 mm e 0,018 mm, avvolti in bobine di larghezza non superiore a 650 mm. L'impiego ultimo del prodotto è inoltre lo stesso, ossia l'imballaggio provvisorio multiuso.

     (18) Le stesse constatazioni sono state fatte per gli AHF prodotti e venduti negli Stati Uniti (USA), che hanno servito da paese analogo. Non sono state riscontrate vendite di AHF sul mercato interno della Russia.

     (19) In base alle considerazioni che precedono, si conclude che i suddetti AHF sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo: "regolamento di base").

 

C. DUMPING

 

     1. Nota preliminare

     (20) Si è constatato che un solo produttore in ciascuno dei paesi interessati ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI. Questi due produttori hanno effettuato praticamente tutte le esportazioni dai paesi interessati nella Comunità.

 

     2. Trattamento riservato alle economie di mercato (market economy treatment - MET)

     (21) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, il valore normale dei prodotti importati dalla RPC e dalla Russia è determinato in base ai prezzi o al valore costruito per i produttori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), che indicano che essi operano in condizioni di economia di mercato. I produttori esportatori unici della RPC e della Russia hanno chiesto la concessione del trattamento riservato alle economie di mercato e sono stati invitati a completare un modulo indicante tutte le informazioni pertinenti necessarie a tal fine. I risultati di queste indagini sono stati trasmessi al comitato consultivo, sentito il parere del quale si è deciso di concedere il MET solo al produttore esportatore russo.

     a) La Repubblica popolare cinese

     (22) Dalle informazioni fornite si è rilevato che il produttore esportatore unico cinese è una società detenuta in maggioranza dallo Stato, nella quale il presidente del comitato direttivo è designato da un organismo di proprietà dello Stato. Si è pertanto concluso che non si poteva garantire in questo caso l'assenza d'interferenze statali significative e che, di conseguenza, i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino del regolamento di base non erano soddisfatti. Per questo motivo non si è potuto concedere il trattamento riservato alle economie di mercato alla società in questione.

     (23) Quest'ultima ha obiettato fondamentalmente che, essendo il partner statunitense dell'impresa comune l'unico responsabile della gestione delle operazioni della società, l'indipendenza da interferenze statali era garantita. Tuttavia, poiché il presidente del comitato di direzione è nominato da un organismo statale, questo argomento non è stato considerato sufficiente ad annullare le suddette constatazioni.

     b) Russia

     (24) L'inchiesta ha dimostrato che le decisioni della società in questione in materia di costi e fattori produttivi erano prese in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettevano i valori di mercato. La società disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. I costi di produzione e la situazione finanziaria della società non erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e la società era soggetta a leggi in materia fallimentare e di proprietà che ne garantivano la stabilità. Infine, le conversioni del tasso di cambio erano effettuate ai tassi di mercato. In base a queste constatazioni si è concluso che i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base erano soddisfatti e che si poteva pertanto concedere alla società in questione il trattamento riservato alle economie di mercato.

 

     3. Trattamento individuale

     (25) Il produttore esportatore unico cinese ha chiesto anche che gli fosse accordato il trattamento individuale, ossia che fosse determinato nei suoi confronti un margine di dumping individuale in base ai suoi prezzi all'esportazione.

     (26) La società in questione non è riuscita a dimostrare di essere sufficientemente indipendente dalle autorità cinesi e di soddisfare tutte le condizioni previste. In particolare, essendo una società a partecipazione statale maggioritaria non ha potuto garantire l'assenza d'interferenze dello Stato sui prezzi, sulle quantità e sulle condizioni di vendita delle sue esportazioni. Si è deciso, di conseguenza, di non concedere il trattamento individuale a detta società.

     (27) Ad ogni modo, dato che, come ha rivelato l'inchiesta, le vendite all'esportazione nella Comunità del produttore esportatore cinese che ha cooperato rappresentavano la totalità delle esportazioni dalla RPC nella Comunità durante il PI, la questione del trattamento individuale aveva poca rilevanza in questo caso, poiché il dazio unico per tutto il paese è stato stabilito esclusivamente in base ai dati relativi a questo produttore esportatore.

 

     4. Paese analogo

     (28) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, per stabilire il valore normale per la società cinese che non soddisfaceva i requisiti per la concessione del MET, doveva essere selezionato un paese analogo ad economia di mercato. Un paese analogo doveva essere selezionato anche nel quadro dell'inchiesta relativa alle importazioni dalla Russia, per poter disporre di dati qualora il produttore esportatore russo non li avesse forniti.

     (29) I denunzianti avevano proposto come paese analogo la Turchia, che era stata proposta anche dalla Commissione nell'avviso di apertura, con l'invito alle parti interessate ad esprimersi sulla scelta.

     (30) I produttori esportatori cinese e russo si sono opposti a questa scelta, entro il termine indicato nell'avviso di apertura, adducendo una serie di motivi. La società cinese ha sostenuto che la Turchia non era appropriata come paese analogo poiché presentava condizioni diverse in materia di accesso alle materie prime, risorse energetiche, tecnologia utilizzata, proporzioni della produzione, rappresentatività delle vendite sul mercato interno e situazione concorrenziale. Essa ha affermato che solo la Russia rispondeva ai criteri di comparabilità con la RPC per quanto riguardava il prodotto in esame. Come alternativa il produttore esportatore cinese ha indicato il Venezuela, ritenuto un paese analogo più appropriato della Turchia in termini di costi energetici, strutture e capacità di produzione. La società russa ha rilevato da parte sua l'esistenza di differenze sostanziali tra la Turchia e la Russia per quanto riguarda il processo di produzione, il livello della concorrenza e i costi energetici.

     (31) Per quanto riguarda la Turchia, si è constatato che il produttore disposto a cooperare non effettuava vendite sul mercato interno a clienti indipendenti. Pertanto, per individuare un paese terzo più appropriato, la Commissione ha preso contatto con taluni produttori noti di vari paesi analoghi alternativi.

     (32) La richiesta del produttore esportatore cinese di utilizzare la Russia come paese analogo non poteva essere accolta per una serie di motivi. Il prodotto in esame non era venduto sul mercato interno e vi era un solo produttore attivo in Russia. Inoltre, come si spiega in appresso, le informazioni disponibili e i dati provenienti da un paese analogo dovevano essere utilizzati in buona misura anche per la Russia.

     (33) Sono stati presi contatti con produttori del Venezuela e dell'India, ma nessuno di essi è stato disposto a cooperare.

     (34) Ci si è rivolti anche a due produttori degli Stati Uniti: uno ha rifiutato, ma l'altro ha accettato di cooperare. Si è appurato che i prezzi applicati da questa società erano propri di normali operazioni commerciali e riflettevano convenientemente i prezzi del mercato statunitense. Dato inoltre che il mercato interno degli USA è il più grande del mondo, che è aperto alle importazioni grazie ad un dazio doganale relativamente basso e che presenta vari produttori locali in concorrenza tra loro, gli Stati Uniti sono stati considerati un paese analogo appropriato.

 

     5. La RPC

     a) Valore normale

     (35) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati dal produttore analogo statunitense sul mercato interno, che sono stati considerati rappresentativi. Si è constatato anzi che il volume delle sue vendite era superiore al volume delle esportazioni cinesi nella Comunità.

     (36) Si è constatato altresì, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, che le vendite del prodotto simile sul mercato statunitense erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato determinato pertanto in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati in tutte le vendite sul mercato interno da acquirenti indipendenti.

     b) Prezzo all'esportazione

     (37) L'inchiesta ha rivelato che tutte le esportazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore unico cinese nella Comunità sono avvenute attraverso acquirenti indipendenti. I prezzi all'esportazione sono stati calcolati pertanto conformemente all'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

     c) Confronto

     (38) Ai fini di un equo confronto si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto è stato dimostrato, hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono dunque stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, imballaggio e credito.

     d) Margine di dumping

     (39) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica allo stesso stadio commerciale.

     (40) Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è:

     Repubblica popolare cinese: 26,8%.

 

     6. Russia

     a) Valore normale

     (41) Poiché non vi erano vendite del prodotto simile sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento di base. Esso è stato calcolato in base ai costi di fabbricazione sostenuti dal produttore esportatore interessato per il prodotto esportato in esame, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base.

     (42) Data l'assenza di vendite sul mercato interno del produttore esportatore russo in questione e di altri produttori russi, la Commissione intendeva determinare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti in base alla produzione e alle vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, ossia di fogli di alluminio semplici, e più in particolare ACF, da parte della società interessata sul mercato interno, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base.

     (43) La Commissione ha chiesto alla società di fornirle tali informazioni, prima durante un accertamento in loco e in seguito con l'invio di un questionario supplementare. La società ha però rifiutato di fornire le informazioni richieste, sostenendo che la loro preparazione avrebbe richiesto molto lavoro. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato una serie di irregolarità (illustrate più nei dettagli in appresso), tra cui difficoltà a determinare il livello dei costi energetici, uno dei principali fattori di costo, e a valutare le attività patrimoniali della società. In considerazione della mancanza di elementi e visto il rifiuto di fornire informazioni su prodotti della stessa categoria generale, il valore normale è stato determinato conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, come illustrato di seguito.

     (44) Il valore normale è stato costruito utilizzando quanto più possibile le informazioni della società, che hanno dovuto però essere integrate nei modi e per le ragioni che seguono.

     (45) Per quanto riguarda i costi del consumo di energia, si è constatato che la società di fornitura di elettricità controllata dallo Stato applicava prezzi insolitamente bassi alla società in questione e non si è potuto verificare se tali prezzi riflettessero convenientemente i costi connessi alla produzione di elettricità. La società in questione non ha potuto dimostrare di aver pagato la totalità delle fatture del consumo di elettricità, poiché utilizza un sistema di pagamento a conto aperto. Si è concluso pertanto che i costi energetici di questo produttore esportatore non erano affidabili e si è deciso di utilizzare le tariffe medie applicate a livello mondiale ai produttori di alluminio e pubblicate nella stampa industriale.

     (46) Per quanto riguarda l'ammortamento, si è constatato che i beni capitali sono stati acquisiti per lo più a prezzi molto bassi in occasione dell'asta successiva al fallimento, nel 1998, di una precedente entità giuridica. Per poter adeguare i conti della società alle pratiche contabili generalmente accettate, il revisore dei conti della società ha chiesto una valutazione indipendente del patrimonio, degli stabilimenti e delle apparecchiature. Questa stima ha fornito un nuovo valore, che corrisponde ora alla situazione attuale della società. L'importo relativo all'ammortamento è stato modificato di conseguenza, per adeguarlo alle pratiche contabili generalmente accettate.

     (47) Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, si è deciso, in assenza di altri produttori esportatori russi o produttori oggetto della stessa inchiesta e di dati affidabili relativi alla produzione e alle vendite sul mercato interno di prodotti della stessa categoria generale, di determinarli conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. Le suddette spese e i profitti sono stati calcolati pertanto in base alle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore americano analogo sul mercato interno. Il margine di utile è stato calcolato in base a dati relativi al funzionamento del forno fusorio e del laminatoio dei fogli e nastri, perché riflettesse tutti gli utili realizzati nella fabbricazione e nella vendita del prodotto in esame.

     b) Prezzo all'esportazione

     (48) Tutte le vendite del prodotto in esame da parte della società russa sul mercato comunitario sono state effettuate tramite una società collegata registrata nelle Isole vergini britanniche, che a sua volta ha rivenduto gli AHF ad un importatore indipendente della Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato determinato pertanto in base al prezzo pagato o pagabile da un acquirente indipendente della Comunità alla società delle Isole vergini britanniche.

     c) Confronto

     (49) Ai fini di un equo confronto si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto è stato dimostrato, hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono dunque stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto, di assicurazione, sussidiari, di credito, post vendita e di commissioni.

     d) Margine di dumping

     (50) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, i margini di dumping sono stati accertati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica allo stesso stadio commerciale.

     (51) Poiché era noto un unico fabbricante del prodotto in esame in Russia, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping individuale determinato per il produttore esportatore del paese in questione che ha cooperato.

     (52) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, sono:

     - Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium" 14,9%

     - Tutte le altre società 14,9%.

 

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

 

     1. Definizione della produzione comunitaria

     (53) Per poter stabilire se l'industria comunitaria avesse subito un pregiudizio e, in questo contesto, per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione di tale industria, la Commissione doveva stabilire se il pregiudizio e il consumo dovevano essere valutati in relazione alla produzione totale della Comunità o solo alla produzione destinata al mercato libero.

     (54) Una parte della produzione comunitaria non è messa in vendita sul mercato, bensì trasformata all'interno delle società produttrici dalle loro imprese a valle. Questa produzione è considerata perciò appartenere ad un mercato vincolato. Si è dunque esaminato se esistesse una chiara distinzione tra il mercato libero e quello vincolato. Si è constatato che gli AHF trasferiti all'interno delle società alle imprese di riavvolgimento a valle non erano in concorrenza con gli AHF importati dalla RPC e dalla Russia o con quelli venduti dai produttori comunitari sul mercato libero. In base a questi elementi si è concluso che l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria doveva limitarsi al mercato libero. Si noti che, secondo quanto è stato appurato, nessuno dei produttori comunitari autori della denuncia opera sul mercato vincolato.

     (55) Sul mercato libero della Comunità gli AHF sono fabbricati dalle seguenti società:

     - i sei produttori comunitari a nome dei quali è stata presentata la denuncia e che hanno cooperato all'inchiesta,

     - altri due produttori, uno dei quali ha fornito informazioni generali a sostegno della denuncia e nessuno dei quali si è opposto al procedimento [gruppo ILA (I) e Laminazione Sottile (I)].

     (56) Tutti questi produttori costituiscono pertanto il totale della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

 

     2. Definizione dell'industria comunitaria

     (57) Si è esaminato se i produttori comunitari denunzianti che hanno cooperato rappresentassero una porzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in esame. Poiché essi hanno realizzato nel PI l'82% della produzione comunitaria per il mercato libero, si è concluso che costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base e sono denominati in appresso l'"industria comunitaria". I produttori comunitari autori della denuncia realizzano peraltro una quota maggioritaria di tutta la produzione della Comunità, ossia compresa la parte destinata al mercato vincolato.

 

E. PREGIUDIZIO

 

     1. Consumo comunitario

     (58) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato determinato in base alle informazioni fornite dall'industria comunitaria sul volume delle sue vendite sul mercato comunitario, alle informazioni fornite da un altro produttore che ha cooperato, alle stime indicate nella denuncia sulle vendite nella Comunità di un altro produttore comunitario, alle informazioni comunicate dai produttori esportatori che hanno cooperato sul volume delle loro esportazioni nella Comunità, alle informazioni Eurostat e alle informazioni fornite da importatori e utilizzatori di AHF nella Comunità.

     (59) Il consumo del prodotto in esame è passato da 71300 t nel 1996 a 80742 t nel 1997 e a 88032 t nel 1998, ma è sceso a 86117 t nel PI. In tutto il periodo in esame il consumo è aumentato del 21%.

 

     2. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

     a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni interessate

     (60) Si è esaminato se gli effetti delle importazioni in questione dovessero essere esaminati cumulativamente, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

     (61) Si è constatato che i margini di dumping relativi a entrambi i paesi erano superiori al margine minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base e che il volume delle importazioni da ciascuno di essi non era trascurabile. Inoltre, una valutazione cumulata è stata ritenuta appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra le importazioni in questione e tra queste ultime e il prodotto simile della Comunità. L'inchiesta ha rivelato infatti che gli AHF importati dai due paesi interessati erano sotto tutti gli aspetti simili tra loro e simili agli AHF fabbricati e venduti nella Comunità. Il volume delle importazioni dai due paesi interessati era consistente ed è aumentato per entrambi tra il 1996 e il PI. Nello stesso periodo sono aumentate anche le loro rispettive quote di mercato. Si è constatato inoltre che i prezzi dei prodotti cinesi e russi erano entrambi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo in esame ed erano venduti attraverso gli stessi canali commerciali o canali simili e a condizioni commerciali analoghe.

     (62) Per questi motivi si è concluso che gli effetti delle importazioni in questione dovevano essere valutati cumulativamente.

     b) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

     (63) Il volume delle importazioni di AHF dai paesi interessati è aumentato costantemente passando da 622 t nel 1996 a 9149 t nel 1997, a 16922 t nel 1998 e a 16387 t nel PI.

     (64) La quota del mercato comunitario rappresentata dalle importazioni dai paesi interessati è passata dallo 0,9% nel 1996 all'11,3% nel 1997, al 19,2% nel 1998 e al 19,0% nel PI.

     c) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

     i) Andamento dei prezzi

     (65) Tra il 1996 e il 1997 i prezzi medi unitari degli AHF importati dai paesi in questione e consegnati agli acquirenti sono passati da 1,83 EUR/kg a 2,02 EUR/kg, con un aumento del 10%. Tra il 1997 e il 1998 i prezzi sono aumentati ancora del 31%, passando a 2,57 EUR/kg, ma sono diminuiti del 17% tra il 1998 e il PI, ritornando a 2,14 EUR/kg. I prezzi delle importazioni in questione sono rimasti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria per tutto il periodo in esame.

     ii) Sottoquotazione dei prezzi

     (66) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, i prezzi degli AHF venduti dall'industria comunitaria sono stati confrontati con quelli delle importazioni cinesi e russe sul mercato comunitario durante il PI.

     (67) I prezzi delle importazioni cinesi e russe sono quelli indicati dai produttori esportatori che hanno cooperato nelle risposte al questionario, debitamente adeguati, ove opportuno, per tener conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione, applicati alla consegna al primo acquirente indipendente nella Comunità. I prezzi dell'industria comunitaria sono quelli indicati nelle risposte ai questionari per le vendite nella Comunità, applicati alla consegna al primo acquirente indipendente.

     (68) Il produttore esportatore russo ha chiesto un adeguamento dei suoi prezzi per tener conto della qualità inferiore degli AHF russi esportati nella Comunità. La società in questione ha affermato che gli AHF russi erano prodotti a partire da una lega di qualità inferiore (lega 8011), mentre quelli della Comunità erano prodotti con una lega di qualità superiore (lega 8006). L'inchiesta ha rivelato che tutti i produttori comunitari eccetto uno usavano la lega 8011 per la produzione di AHF. Ad ogni modo, in base alle informazioni fornite dagli utilizzatori, si è constatato che il tipo di lega utilizzato non influisce sulla scelta di AHF da questi effettuata. Inoltre, non si è potuta accertare l'esistenza di una differenza qualitativa tra gli AHF prodotti con leghe diverse tale da giustificare una differenza di prezzo. L'adeguamento non ha potuto pertanto essere concesso.

     (69) Su questa base sono stati appurati margini di sottoquotazione per paese, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, dell'1% per la RPC e del 6% per la Russia. Detti margini devono però essere considerati alla luce della notevole depressione registrata dai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI, messa in evidenza dalle perdite da essa subite.

 

     3. Situazione dell'industria comunitaria

     a) Produzione, capacità e utilizzo delle capacità

     (70) Tra il 1996 e il 1997 la produzione è rimasta approssimativamente di 59000 t, benché il consumo sia aumentato del 13%. Tra il 1997 e il 1998 è diminuita del 9%, scendendo a circa 54000 t, mentre il consumo è aumentato di un altro 9%. Tra il 1998 e il PI la produzione è rimasta costante.

     (71) Tra il 1996 e il PI le capacità di produzione dell'industria comunitaria si sono mantenute piuttosto stabilmente attorno alle 70500 t, eccetto nel 1997 quando sono aumentate fino a 72000 t. Le capacità di produzione sono state calcolate tenendo conto degli impianti utilizzati unicamente per la produzione di AHF. Anche se le stesse strutture di produzione possono tecnicamente essere usate per produrre sia gli AHF che gli ACF, i costi di adattamento legati al passaggio da un prodotto all'altro hanno indotto i produttori comunitari a riservare di fatto gli impianti alla fabbricazione di uno dei due prodotti.

     (72) L'utilizzo della capacità è diminuito a partire dal 1997 in seguito al calo della produzione. Considerati gli elevati costi fissi che la produzione di AHF comporta, una diminuzione del tasso di utilizzo delle capacità incide significativamente sui costi di produzione.

     b) Scorte

     (73) Nell'analizzare la situazione delle scorte si deve considerare che gli AHF sono prodotti su ordinazione. Le eventuali giacenze sono in realtà ordinativi che attendono di essere consegnati all'acquirente. In queste circostanze la valutazione delle scorte non appare rilevante ai fini dell'esame della situazione economica dell'industria comunitaria.

     c) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

     (74) Tra il 1996 e il 1997, nonostante un aumento del consumo del 13%, le vendite sono diminuite da 49386 t a 48700 t. Tra il 1997 e il 1998 sono scese del 7% raggiungendo le 45402 t, mentre il consumo è aumentato di un altro 9%. Tra il 1998 e il PI le vendite hanno avuto un'altra leggera flessione passando a 45241 t, mentre il consumo è diminuito del 2%.

     (75) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 69,3% nel 1996 al 60,3% nel 1997 e al 51,6% nel 1998, risalendo al 52,5% nel PI.

     d) Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

     (76) Tra il 1996 e il 1997 i prezzi sono aumentati dell'8%, da 2,25 EUR/kg a 2,44 EUR/kg, mentre i costi unitari totali dell'industria comunitaria sono aumentati del 7%. Tra il 1997 e il 1998 i prezzi sono aumentati ancora dell'8% raggiungendo 2,64 EUR/kg, mentre i costi unitari totali sono aumentati solo del 4%. Tra il 1998 e il PI i prezzi sono diminuiti del 14%, passando a 2,28 EUR/kg e i costi unitari totali sono diminuiti solo del 5%.

     (77) L'aumento dei costi totali di produzione che si è verificato tra il 1996 e il 1997 era dovuto principalmente ad un incremento dei prezzi delle materie prime, le quali rappresentano circa il 55% di tutti i costi di produzione. Poiché l'aumento dei prezzi di vendita è stato superiore a quello dei costi di produzione, l'industria comunitaria ha ridotto le sue perdite.

     (78) Tra il 1997 e il 1998 però, nonostante un calo del costo delle materie prime (- 2%), i costi di produzione totali sono aumentati del 4% a causa di un incremento dei costi di produzione unitari fissi dovuto ad una flessione della produzione (- 9%). Tuttavia, con un aumento dell'8% dei prezzi di vendita, l'industria comunitaria ha migliorato la sua redditività.

     (79) Tra il 1998 e il PI i costi di produzione unitari totali dell'industria comunitaria sono diminuiti del 5%, principalmente grazie ad una flessione del costo delle materie prime (- 9%). In questo periodo i prezzi dell'industria comunitaria hanno subito pressioni significative che li hanno fatti scendere in misura alquanto superiore alla diminuzione dei costi di produzione totali.

     (80) I costi delle materie prime corrispondono al prezzo dell'alluminio grezzo quotato alla borsa dei metalli di Londra.

     e) Redditività, cash flow, rendimento degli investimenti e capacità di ottenere capitali

     (81) Tra il 1996 e il 1997 la redditività dell'industria comunitaria, misurata in termini di rendimento netto delle vendite sul mercato comunitario, è migliorata leggermente passando da - 2,2% a - 1,3% del fatturato. Questo lieve miglioramento era dovuto ad un incremento dei prezzi di vendita superiore all'aumento dei costi unitari totali. Tra il 1997 e il 1998 l'industria comunitaria ha migliorato ulteriormente la sua redditività fino al 3% grazie ad un aumento dei prezzi che li ha portati al di sopra dei costi totali. Tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha invece subito perdite pari a - 7,3% a causa di una forte depressione dei prezzi.

     (82) Gli indicatori relativi al cash flow e al rendimento degli investimenti sono stati ottenuti solo per le attività totali di ciascuna delle società interessate. Poiché il prodotto in esame rappresenta solo una parte di tali attività, questi indicatori non possono costituire una base di giudizio determinante per l'attuale situazione del settore degli AHF.

     (83) Nessuno dei produttori comunitari ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad ottenere capitali. Questo dato sembra essere legato al fatto che essi fanno per lo più parte di gruppi di società organizzati a livello mondiale. Va notato tuttavia che il maggior produttore comunitario di AHF ha annunciato la prevista chiusura del suo impianto di produzione nella Comunità a causa, tra l'altro, del deterioramento della sua situazione finanziaria.

     f) Investimenti

     (84) Gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria durante tutto il periodo in esame sono passati da 3 milioni di EUR circa nel 1996 a 17 milioni di EUR circa nel 1998 e a 10 milioni di EUR circa nel PI. Essi rappresentavano circa il 2,5% del fatturato nel 1996, il 14,5% nel 1998 e il 9,9% nel PI, indicando che l'industria comunitaria si è costantemente sforzata di ammodernare i suoi impianti e di migliorare la sua competitività. Gli investimenti sono andati principalmente a sostituire i macchinari vecchi, al fine di ottimizzare la produttività. Poiché gli investimenti in questo settore si ammortizzano su un lungo periodo di tempo (più di 20 anni), non si può pensare che gli investimenti realizzati nel 1998 e durante il PI abbiano avuto l'effetto di deprimere nello stesso periodo la redditività.

     g) Occupazione, produttività e salari

     (85) Il numero degli occupati si è mantenuto stabile tra il 1996 e il 1997 attorno a 435 unità, ma è sceso a 388 nel 1998 ed è rimasto a questo livello nel PI. Poiché gli addetti alla produzione di AHF lavorano anche alla produzione di altri fogli e nastri, la manodopera è stata ripartita in base al volume della produzione.

     (86) La produttività dell'industria comunitaria, misurata in termini di tonnellate prodotte per dipendente, è aumentata del 3% nel periodo in esame. I dati sulla produttività riflettono ampiamente le ripartizioni effettuate per determinare l'occupazione.

     (87) Per quanto riguarda i salari, tra il 1996 e il PI la massa salariale totale è aumentata del 7%.

     h) Entità del margine di dumping

     (88) In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi in questione, l'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria non può essere considerata trascurabile.

 

     4. Conclusioni sul pregiudizio

     (89) Tra il 1996 e il PI il volume delle importazioni di AHF originarie dei paesi in questione è aumentato del 2600%, passando da 600 t circa a più di 16000 t. Ciò ha determinato un aumento generale della quota di mercato delle importazioni interessate di 18 punti percentuali in un periodo in cui il consumo è aumentato del 21%. I prezzi delle importazioni in questione sono rimasti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria per tutto il periodo in esame.

     (90) Tra il 1996 e il PI la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata in termini di produzione (- 8%) e volume delle vendite (- 8%), nonostante il consumo sia aumentato nella Comunità del 21%. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita fortemente dal 69% al 52%, ossia di 17 punti percentuali.

     (91) Tra il 1996 e il 1997 l'industria comunitaria ha migliorato la redditività poiché i suoi prezzi sono aumentati più dei costi unitari totali, ma ha perso volumi di vendite e quote di mercato. Tra il 1997 e il 1998 essa ha cercato di migliorare ulteriormente la redditività aumentando i prezzi in misura superiore all'incremento dei costi unitari totali. La redditività è effettivamente aumentata, ma vi è stato un ulteriore calo nel volume delle vendite e nella quota di mercato. Tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha ridotto i suoi prezzi molto più di quanto siano diminuiti i suoi costi unitari totali. Questo abbassamento dei prezzi le ha causato forti perdite, che hanno raggiunto - 7% durante il PI.

     (92) Dopo il PI uno dei maggiori produttori comunitari ha annunciato la progettata chiusura dei suoi impianti di produzione di AHF nella Comunità, non potendo più sostenere le perdite che stava subendo in questo settore.

     (93) Alla luce delle considerazioni che precedono, come dimostrano la diminuzione della produzione e delle vendite, la perdita di quote di mercato e il contenimento dei prezzi con conseguenti forti perdite, si conclude che l'industria comunitaria ha subito nel PI un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

 

F. NESSO DI CAUSALITÀ

 

     (94) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base si è esaminato se le importazioni in dumping di AHF originarie dei paesi interessati abbiano causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato grave. Oltre alle importazioni oggetto di dumping sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto causare contemporaneamente pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

 

     1. Effetti delle importazioni in dumping dai paesi in questione

     (95) Il consistente aumento del volume delle importazioni originarie dei paesi in questione e della loro quota di mercato nel periodo in esame a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria ha coinciso con un deterioramento della situazione di tale industria in termini di produzione, volume delle vendite, quota di mercato e riduzione dei prezzi, che le ha causato forti perdite durante il PI.

     (96) In particolare, è sensibilmente aumentato il volume delle importazioni, che è passato da circa 600 t nel 1996 a 16000 t circa durante il PI. L'aumento più forte si è avuto tra il 1997 e il 1998 ed ha coinciso con la diminuzione della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria. La quota del mercato comunitario acquisita dalle importazioni in questione corrispondeva alla perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria, il cui volume delle vendite è diminuito dell'8% nello stesso periodo.

     (97) Tra il 1996 e il 1998 l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi di vendita per compensare aumenti dei costi, con la conseguenza che i volumi della produzione e delle vendite e la quota di mercato sono diminuiti, ma la redditività è leggermente migliorata. Tale miglioramento è stato più marcato nel 1998, anno in cui la media delle differenze di prezzo tra le importazioni in questione e i prodotti dell'industria comunitaria era al livello più basso.

     (98) Tra il 1998 e il PI l'industria comunitaria ha dovuto abbassare i prezzi per adeguarli a quelli delle importazioni in questione, al fine di mantenere il volume delle vendite, con un conseguente deterioramento della redditività. Va notato che il mercato degli AHF è un mercato maturo e sensibile ai prezzi e che i prezzi delle importazioni dai paesi in questione sono diminuiti sostanzialmente tra il 1998 e il PI e hanno sottoquotato quelli dell'industria comunitaria durante il PI.

     (99) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo in questione, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati notevolmente, abbia causato la depressione dei prezzi dell'industria comunitaria che è sfociata in un deterioramento della sua situazione finanziaria.

     (100) In considerazione di quanto esposto sopra si conclude che le importazioni in dumping di AHF originarie dei paesi in questione hanno avuto una notevole incidenza sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

 

     2. Effetti di altri fattori

     (101) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base si è esaminato se fattori diversi dalle importazioni in dumping dai paesi in questione possano aver contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria in misura tale da indurre a non attribuirlo alle importazioni in dumping dai paesi in questione. A questo proposito sono stati esaminati i seguenti fattori: volume e prezzi delle importazioni originarie di altri paesi terzi, andamento dei prezzi delle materie prime e eventualità che l'industria comunitaria si sia autodanneggiata passando alla produzione di ACF.

     a) Importazioni originarie di altri paesi terzi

     (102) Il volume delle importazioni di AHF originarie di altri paesi terzi si è mantenuto stabile attorno alle 11000 t nel periodo in esame, salvo nel 1998 quando è aumentato fino a 14000 t. Queste importazioni non hanno pertanto tratto vantaggi dall'aumento del consumo verificatosi nel periodo in esame e la loro quota del mercato comunitario si è anzi ridotta di 3 punti percentuali.

     (103) In particolare, durante il periodo dell'inchiesta, solo le importazioni originarie di tre paesi diversi da quelli interessati detenevano una quota del mercato comunitario superiore al 2%, la Croazia, la Turchia e il Venezuela.

     i) Croazia

     (104) In base alle informazioni fornite da Eurostat, le importazioni di AHF originarie della Croazia sono passate da 1758 t nel 1996 a 737 t nel 1997, a 1478 t nel 1998 e a 1778 t nel PI. La loro quota del mercato comunitario è diminuita di 0,4 punti percentuali nel periodo in esame. I prezzi di tali importazioni alla consegna all'acquirente sono rimasti per tutto questo periodo superiori ai prezzi delle importazioni dalla RPC e dalla Russia e dei prodotti dell'industria comunitaria, benché non si possa escludere che questi dati comprendano anche altri prodotti (ACF).

     (105) Alla luce della diminuzione della loro quota del mercato comunitario e visto il livello dei loro prezzi, si conclude che le importazioni originarie della Croazia non hanno contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

     ii) Turchia

     (106) Le importazioni originarie della Turchia sono aumentate da 4935 t nel 1996 a 7777 t nel 1998 e poi scese a 2446 t nel PI. La loro quota del mercato comunitario è aumentata dal 6,9% nel 1996 all'8,8% nel 1998 ed è poi scesa al 2,8% nel PI. Le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno cooperato, che hanno effettuato più dell'80% delle importazioni di AHF originarie della Turchia nel PI, indicano che tra il 1997 e il PI i prezzi delle importazioni turche erano ampiamente superiori a quelli delle importazioni dai paesi in questione e corrispondevano ai prezzi dell'industria comunitaria.

     (107) Alla luce della diminuzione del volume e della quota di mercato delle importazioni turche nel PI e visto il loro livello dei prezzi, si può concludere che tali importazioni non annullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

     iii) Venezuela

     (108) Le importazioni originarie del Venezuela sono passate da 2210 t nel 1996 a 1533 t nel 1997, a 2779 t nel 1998 e a 3843 t nel PI. La loro quota del mercato comunitario è aumentata nello stesso periodo dal 3,1% al 4,5%. Secondo i dati Eurostat i prezzi di queste importazioni sono rimasti, salvo nel 1998, al di sopra di quelli dei produttori esportatori dei paesi in questione e dell'industria comunitaria. Le informazioni provenienti da Eurostat corrispondono a quelle fornite da un importatore indipendente che ha cooperato, che rappresentava nel PI il 15% circa del volume totale delle importazioni dal Venezuela nella Comunità.

     (109) Visto il loro livello di prezzi, le importazioni di AHF dal Venezuela non annullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria nel PI.

     b) Andamento dei prezzi delle materie prime

     (110) È stata presa in considerazione anche l'eventualità che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse attribuibile all'andamento dei prezzi dell'alluminio primario, la principale materia prima nella produzione di AHF, che rappresenta il 55% circa dei costi di produzione totali dell'industria comunitaria.

     (111) Tra il 1996 e il 1998 i prezzi dell'industria comunitaria hanno rispecchiato l'andamento dei prezzi delle materie prime, ma tra il 1998 e il PI sono diminuiti in misura maggiore della diminuzione dei costi totali, compresi quelli delle materie prime, il che ha causato all'industria comunitaria perdite del 7,3%. Di conseguenza, si ritiene che l'andamento dei prezzi delle materie prime non abbia contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria nel PI.

     c) Pregiudizio che l'industria comunitaria si sarebbe autoprovocata dando la preferenza alla produzione di ACF

     (112) Si è argomentato che il calo nella produzione e nel volume delle vendite di AHF è stato determinato dalla preferenza dell'industria comunitaria a produrre ACF, ritenuti più redditizi degli AHF. Si è sostenuto che poiché gli impianti possono essere utilizzati per produrre sia gli uni che gli altri fogli, l'industria comunitaria ha preferito produrre gli ACF che hanno un valore aggiunto più elevato.

     (113) La produzione di AHF da parte dell'industria comunitaria è diminuita dell'8% tra il 1996 e il PI. Nello stesso periodo la produzione di ACF è aumentata del 18%. Tra il 1996 e il PI la quota della produzione di AHF sulla produzione totale di fogli e nastri è diminuita dal 25% al 21%.

     (114) Va detto in primo luogo che, benché gli AHF e gli ACF possano tecnicamente essere fabbricati con le stesse apparecchiature, in pratica i produttori riservano gli impianti alla produzione degli uni o degli altri fogli ai fini di una maggiore efficienza e di una riduzione al minimo dei costi connessi al cambiamento di assetto degli impianti. Secondariamente, la produzione di ACF non è aumentata nella stessa misura in cui è diminuita quella di AHF, bensì ha seguito l'incremento della domanda. In terzo luogo i consistenti investimenti effettuati dall'industria comunitaria nel 1998 e nel PI dimostrano il suo impegno a continuare la produzione di AHF. Infine, l'industria comunitaria aveva sufficienti capacità residue per aumentare la sua produzione di AHF, ma non è riuscita a utilizzarle a causa del notevole aumento delle importazioni in dumping.

     (115) In considerazione di quanto precede si è concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato provocato dal suo passaggio alla produzione di ACF.

     d) Conclusioni sul nesso di causalità

     (116) L'aumento sostanziale, in termini di volume e quota di mercato, delle importazioni dai paesi in questione, la notevole riduzione dei loro prezzi e il grado di sottoquotazione e depressione dei prezzi constatato nel PI hanno avuto conseguenze negative gravi sui volumi e sui prezzi delle vendite dell'industria comunitaria, che a loro volta hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi indicatori economici, in particolare sulla redditività. Inoltre, non sono stati individuati altri fattori che abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     (117) Si conclude pertanto che il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria è stato provocato dalle importazioni di AHF originarie della RPC e della Russia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

 

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

 

     (118) Per determinare se la difesa dell'interesse comunitario richiedesse un intervento, si è proceduto ad un'inchiesta sui probabili effetti dell'istituzione/non istituzione di misure antidumping sugli operatori economici interessati. A tal fine sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate, tra cui i produttori comunitari, i fornitori di materie prime, gli importatori/rivenditori e gli utilizzatori del prodotto in esame.

 

     1. L'industria comunitaria

     a) Carattere e struttura dell'industria comunitaria

     (119) L'industria comunitaria è formata da sei società produttrici di fogli e nastri sottili d'alluminio, la cui produzione di AHF ha rappresentato nel PI il 21% circa della produzione totale. La produzione dei vari tipi di fogli è interdipendente, il che consente di ripartire i costi fissi e le spese generali su tutto il settore dei fogli. Quattro dei sei produttori comunitari sono integrati a monte, ossia si approvvigionano da società che appartengono allo stesso gruppo.

     (120) La produzione di AHF è ad alta intensità di capitale e fortemente automatizzata. Si è constatato che l'industria comunitaria riserva determinati impianti esclusivamente alla produzione di AHF per aumentare l'efficienza e ridurre al minimo i costi connessi ai cambiamenti di assetto dei macchinari. La manodopera dell'industria comunitaria addetta direttamente alla produzione di AHF ammontava a circa 388 dipendenti durante il PI, mentre il totale degli occupati di queste società ammontava a circa 4400 dipendenti.

     b) Efficienza economico-finanziaria dell'industria comunitaria

     (121) L'industria comunitaria sembra essere efficiente e competitiva. Ciò si deduce innanzitutto dalla sua posizione sul mercato comunitario, sul quale è saldamente affermata anche come partner dell'industria utilizzatrice; in secondo luogo, dal livello degli investimenti e delle sostituzioni di macchinari; in terzo luogo dalla sua recente ristrutturazione e dal miglioramento di efficienza ottenuto con la razionalizzazione della produzione e l'ammodernamento degli impianti. Lo dimostrano infine i dati relativi alle sue esportazioni di AHF, che sono ammontate al 13%-15% delle sue vendite totali nel periodo in esame.

     (122) In conclusione, l'industria comunitaria ha dimostrato di essere un settore strutturalmente efficiente, che ha ristrutturato le sue attività di fabbricazione del prodotto in esame per mantenere la produttività e l'efficienza.

     c) Possibili effetti dell'adozione o della non adozione di misure

     (123) Qualora non siano istituite misure antidumping, l'industria comunitaria continuerà a dover sostenere le pressioni sui prezzi esercitate dalle importazioni in dumping e la conseguente depressione dei prezzi che ha portato al deterioramento della sua redditività. Nell'eventualità che tale situazione continui, i produttori comunitari potrebbero essere costretti a chiudere talune linee di produzione o interi stabilimenti riservati alla produzione di AHF.

     (124) Come si è detto, la produzione di AHF è importante per ripartire i costi fissi e le spese fisse generali dell'intera produzione di fogli e nastri sottili d'alluminio e la chiusura di linee di produzione di AHF potrebbe determinare persino la cessazione di tutte le attività relative ai fogli d'alluminio delle società interessate. Che vi sia questo rischio è dimostrato dal fatto che nel dicembre 2000 uno dei produttori comunitari ha annunciato l'intenzione di chiudere le sue strutture di fabbricazione situate nel RU.

     (125) D'altro lato, l'istituzione di misure antidumping dovrebbe avere due effetti. Innanzitutto, l'industria comunitaria aumenterà il volume delle sue vendite con una conseguente migliore utilizzazione della capacità e un incremento della quota di mercato. In secondo luogo, anche i prezzi aumenteranno moderatamente, anche se molto probabilmente non in misura equivalente al dazio antidumping, dato che continuerà a sussistere una concorrenza tra il prodotto comunitario, le importazioni originarie dei paesi in questione e le importazioni provenienti da altri paesi terzi.

     (126) Si prevede pertanto che la diminuzione dei costi unitari conseguente all'aumento del tasso di utilizzo, combinata con un lieve aumento dei prezzi, consentirà all'industria comunitaria di recuperare la redditività e quote di mercato.

 

     2. Fornitori di materie prime all'industria comunitaria

     (127) Come si è detto, quattro dei sei produttori comunitari sono integrati a monte, ossia si approvvigionano in materie prime (bobine di fogli di alluminio non ancora laminati) presso società che appartengono allo stesso gruppo.

     (128) Tre fornitori di materie prime hanno trasmesso informazioni sugli effetti dell'istituzione/non istituzione di misure antidumping:

     - Alcan Rolled Products UK, Newport, Regno Unito,

     - Lawson Mardon Star Ltd, Bridgnorth, Regno Unito,

     - Pechiney Rhenalu Neuf Brisach, Biesheim, Francia.

     (129) In base a queste informazioni si è constatato che le vendite di bobine di fogli di alluminio ai produttori comunitari di AHF rappresentavano il 20% circa delle vendite totali di dette società nella Comunità. Le vendite totali di bobine di fogli di alluminio ai produttori di AHF della Comunità sono diminuite del 2% tra il 1997 e il PI e gli utili sono calati del 5%. Il numero di occupati attribuibili alla produzione di tali bobine ammontava a circa 380 nel PI.

     (130) I fornitori di materie prime hanno dichiarato che, se i produttori comunitari cessassero di produrre AHF essi non sarebbero probabilmente in grado di trovare clienti alternativi. Uno di essi ha affermato anche che la chiusura dell'industria comunitaria potrebbe compromettere la sua linea di riciclaggio, che dipende dagli scarti della produzione di AHF.

     (131) Data la quota rappresentata dalle bobine di fogli di alluminio destinate ai produttori comunitari di AHF nel complesso delle attività dei fornitori, è probabile che la diminuzione del volume di vendite o addirittura la chiusura degli impianti di produzione di AHF abbia un'incidenza non trascurabile sulle attività economiche di detti fornitori. Invece, il miglioramento della situazione dei produttori comunitari di AHF gioverà probabilmente ai fornitori della Comunità poiché ne incrementerà le vendite di bobine di fogli di alluminio non laminati, contribuendo così all'occupazione generale nel settore.

 

     3. Importatori/rivenditori indipendenti nella Comunità

     (132) Due dei tre importatori/rivenditori indipendenti hanno risposto al questionario, ma solo uno di essi ha fornito informazioni utili alla valutazione dei probabili effetti dell'istituzione/non istituzione di misure antidumping. Tuttavia, questa società non importa AHF dai paesi interessati, bensì unicamente da un altro paese terzo. Inoltre, le importazioni di AHF rappresentano una porzione trascurabile delle sue attività complessive, inferiore al 3% del suo fatturato totale. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping non inciderà sulla situazione degli importatori/rivenditori della Comunità.

 

     4. Utilizzatori di AHF nella Comunità

     a) Natura e struttura dell'industria a valle

     (133) Gli utilizzatori comunitari (imprese di avvolgimento) acquistano gli AHF in bobine e li riavvolgono in rotoli pronti per l'uso domestico. Si tratta di un'operazione non sofisticata che aggiunge poco valore agli AHF. Non si è constatata l'esistenza di ostacoli significativi all'ingresso in questo settore.

     (134) Sette su 15 utilizzatori comunitari noti hanno risposto al questionario loro inviato. Se ne sono manifestati altri due, che non hanno però fornito le informazioni necessarie e non sono perciò stati inclusi nell'analisi dell'incidenza di eventuali misure antidumping sugli utilizzatori.

     (135) Hanno risposto al questionario i seguenti utilizzatori:

     - CeDo Household Products Ltd, Telford, Regno Unito, anche a nome di Poly-lina and Paclan,

     - Childwood Ltd, Ashton-in-Makerfield, Regno Unito,

     - Comital Cofresco SpA, Volpiano, Italia,

     - Ecopla France, Saint Vincent de Mercuze, Francia,

     - Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania,

     - ITS Foil and Film Rewinding bv, Apeldoorn, Paesi Bassi,

     - Vita Emballage A/S, Rdovre, Danimarca.

     (136) Uno degli utilizzatori che hanno cooperato è una grande società che produce tutti i tipi d'imballaggi non durevoli utilizzati in cucina, quali i fogli e nastri sottili d'alluminio, i nastri di plastica, la pergamena da forno, i sacchetti per congelatore e i sacchi per pattumiere. Un altro utilizzatore che ha cooperato è integrato a monte con un produttore di AHF, che alimenta con una produzione vincolata le sue attività di avvolgimento a valle. Gli altri cinque utilizzatori sono piccole e medie imprese che trattano vari prodotti d'imballaggio ad uso domestico.

     b) Dati raccolti presso gli utilizzatori che hanno cooperato

     (137) Si è constatato che il settore degli AHF rappresenta in media il 33% circa del fatturato totale degli utilizzatori che hanno cooperato. Il fatturato da questi indicato per i fogli e nastri sottili di alluminio è aumentato dell'8% tra il 1997 e il 1998 e di un altro 3% tra il 1998 e il PI. Il personale totale occupato da questi utilizzatori ammontava nel PI a 2300 dipendenti, dei quali circa 470 erano addetti, direttamente o indirettamente, al settore dei fogli e nastri sottili di alluminio.

     (138) Gli utilizzatori che hanno cooperato hanno aumentato i loro acquisti di AHF del 57% tra il 1997 e il PI, passando da 23000 t a 35500 t. Durante il PI i loro acquisti rappresentavano il 40% delle vendite totali realizzate dai produttori comunitari, il 64% delle importazioni totali dalla RPC e il 72% di quelle originarie della Russia.

     (139) La redditività delle vendite nella Comunità dei prodotti contenenti AHF si situava tra lo 0,1% e il 6%; nel PI la media ponderata degli utili è stata del 3%. La redditività media delle imprese di avvolgimento è passata dal 3,5% nel 1997 al 3,3% nel 1998 e al 2,9% nel PI. Va notato che tale media ponderata degli utili rispecchia la situazione di taluni utilizzatori in un mercato che presenta, secondo le informazioni raccolte, una certa sovraccapacità.

     (140) L'inchiesta ha dimostrato che gli AHF rappresentavano tra il 72% e l'85%, ossia in media l'80%, dei costi totali della fabbricazione dei prodotti finiti.

     c) Effetti dell'istituzione/non istituzione di misure

     (141) Dal momento che gli AHF rappresentano, secondo quanto si è constatato, l'80% dei costi di produzione totali degli utilizzatori, l'istituzione di misure antidumping comporterà probabilmente per questi ultimi un moderato aumento dei costi.

     (142) A questo proposito va notato che, anche qualora i produttori esportatori interessati aumentino i prezzi in misura corrispondente alla totalità del dazio, i prezzi delle loro importazioni saranno comunque inferiori a quelli praticati dagli stessi produttori esportatori nel 1998, anno in cui tali prezzi si trovavano al livello più alto.

     (143) Se non venissero istituite misure la scomparsa, in ultima istanza, delle attività di fabbricazione di AHF dell'industria comunitaria potrebbe determinare una penuria di forniture con effetti negativi sugli utilizzatori.

     d) Argomenti addotti dagli utilizzatori che hanno cooperato in merito agli effetti dell'istituzione di misure antidumping

     i) Impossibilità di trasferire gli aumenti dei costi ai clienti

     (144) Alcuni utilizzatori hanno argomentato che gli aumenti dei costi derivanti dall'istituzione di misure antidumping non potevano essere trasferiti agli acquirenti, costituiti per lo più da grandi catene di rivendita che, grazie al loro forte potere d'acquisto, dettano i prezzi.

     (145) In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno cooperato si è constatato che i prezzi di vendita degli utilizzatori fluttuano seguendo ampiamente l'andamento dei prezzi dell'alluminio alla Borsa metalli di Londra e dei prezzi degli AHF. In effetti, i prezzi dell'alluminio alla Borsa metalli di Londra hanno fluttuato notevolmente nel periodo in esame, con un aumento annuo massimo dell'11% e un calo annuo massimo del 9%. I prezzi degli utilizzatori sono passati da un indice 100 nel 1997 ad un indice 107 nel 1999 e a un indice 96 nel PI. Le fluttuazioni dei costi degli utilizzatori si sono pertanto rispecchiate nei loro prezzi di vendita.

     (146) Non si può dunque escludere che gli utilizzatori possano trasferire ai loro acquirenti i moderati aumenti di prezzo derivanti dall'istituzione di misure antidumping.

     ii) Penuria di rifornimenti

     (147) Si è affermato che l'industria comunitaria non ama fornire AHF agli utilizzatori e preferisce concentrare la sua produzione su prodotti con un valore aggiunto superiore, come gli ACF. Si è sostenuto inoltre che, dato il suo elevato utilizzo delle capacità, l'industria comunitaria non potrebbe aumentare la produzione, se ciò fosse necessario in seguito all'istituzione di misure antidumping. Si è argomentato che, in questa situazione, l'istituzione di misure determinerà una penuria di rifornimenti di AHF sul mercato comunitario.

     (148) Come già indicato al punto 114, l'industria comunitaria è impegnata nella produzione di AHF. Inoltre, le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno cooperato rivelano che i loro acquisti di AHF dall'industria comunitaria sono aumentati del 62% tra il 1997 e il PI. Infine, si è constatato che l'industria comunitaria dispone di sufficienti capacità residue nei suoi impianti riservati alla fabbricazione di AHF da poter aumentare la produzione.

     (149) Ad ogni modo, anche se verranno istituite misure antidumping, è probabile che i produttori esportatori in questione continuino ad esportare AHF nella Comunità, benché a prezzi rispettivamente non di dumping o non pregiudizievoli. Sono state peraltro individuate una serie di fonti di approvvigionamento alternative, non soggette a misure antidumping, che rappresentavano nel PI una quota del 13% circa del mercato comunitario.

     (150) Alla luce dell'analisi che precede, è improbabile che l'istituzione di misure antidumping determini una penuria di rifornimenti sul mercato comunitario.

     iii) Sostituzione del prodotto

     (151) Si è argomentato che l'istituzione di misure antidumping determinerà un aumento dei prezzi del prodotto finito, che indurrà a sua volta i consumatori a sostituirlo con altri prodotti d'imballaggio domestico come i nastri di plastica o di carta.

     (152) L'inchiesta ha rivelato che la domanda di AHF è ampiamente indipendente dalle variazioni di prezzo, a causa delle proprietà d'imballaggio specifiche degli AHF. In effetti, gli AHF mantengono le loro caratteristiche a qualsiasi temperatura; fungono da barriera impermeabile che impedisce agli alimenti di assorbire o perdere umidità, aroma e gusto; sono altamente igienici e non favoriscono i microrganismi; sono facilmente modellabili e particolarmente adatti agli alimenti a causa delle loro generali proprietà di leggerezza e resistenza.

     (153) Questo dato è confermato dal fatto che nonostante i prezzi dell'alluminio, la materia prima per la produzione degli AHF, abbiano fluttuato ampiamente nel periodo in esame, il consumo di questi ultimi è aumentato del 21% nello stesso arco di tempo.

     (154) In conclusione, è improbabile che l'istituzione di misure antidumping determini una sostituzione significativa dei fogli di alluminio con altri prodotti d'imballaggio domestico.

 

     5. Concorrenza ed effetti di distorsione degli scambi

     (155) A proposito degli effetti di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno argomentato che l'istituzione di dazi porterà alla scomparsa dei produttori esportatori interessati dal mercato comunitario, indebolendo così sensibilmente la concorrenza e rafforzando la posizione già dominante delle imprese comunitarie di avvolgimento integrate a monte con fornitori comunitari di AHF.

     (156) Va detto tuttavia che i produttori esportatori interessati continueranno con ogni probabilità ad esportare AHF nella Comunità, anche se non a prezzi pregiudizievoli, poiché vi hanno acquisito una forte posizione di mercato e l'industria comunitaria non ha le capacità per rifornire l'intero mercato comunitario. D'altro lato, se non verranno istituite misure, non si può escludere che l'industria comunitaria riduca considerevolmente o cessi la produzione di AHF nella Comunità, rafforzando così la posizione dei produttori esportatori di AHF e riducendo notevolmente la concorrenza sul mercato comunitario.

     (157) Si è constatato inoltre che esistono una serie di fonti di approvvigionamento alternative di AHF per le imprese di avvolgimento non integrate, in paesi diversi da quelli in questione. Le importazioni da questi altri paesi terzi hanno coperto il 13% circa del consumo totale nel PI.

     (158) Infine, per quanto riguarda l'argomento di una possibile posizione dominante delle imprese di avvolgimento integrate della Comunità, l'inchiesta ha rivelato che la fedeltà dei consumatori alla marca è limitata e che non vi sono ostacoli di rilievo, specialmente di carattere tecnico, alla penetrazione del mercato. Di conseguenza, è improbabile che le imprese di avvolgimento possano non tener conto degli acquirenti e dei concorrenti.

     (159) Dato che, come si è constatato, l'industria comunitaria non dispone delle capacità per soddisfare l'intera domanda comunitaria e che, come accennato sopra, le importazioni originarie dei paesi interessati continueranno con ogni probabilità ad aver luogo, la concorrenza resterà forte anche dopo l'istituzione di eventuali misure antidumping. Pertanto, l'eventuale istituzione di misure non limiterà la scelta delle industrie utilizzatrici né ridurrà la concorrenza.

 

     6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

     (160) In base all'analisi che precede, si conclude che non vi sono motivi validi attinenti all'interesse della Comunità per non adottare misure antidumping nel presente caso.

 

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

 

     1. Livello di eliminazione del pregiudizio

     (161) Per stabilire il livello del dumping definitivo da istituire si è tenuto conto dei margini di dumping constatati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     (162) Per stabilire il livello di dazio atto ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping, si è dovuto prima fissare un congruo margine minimo per il profitto al lordo dell'imposta che l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza delle importazioni in dumping. Si è calcolato che un margine di profitto del 5% fosse adeguato, tenuto conto della redditività del settore degli ACF, un prodotto prossimo non oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli, e della necessità per l'industria comunitaria di effettuare investimenti a lungo termine.

     (163) Il necessario incremento di prezzo è stato quindi determinato confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per calcolare la sottoquotazione e il prezzo non pregiudizievole degli AHF venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario durante il PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto aggiungendo al prezzo dell'industria comunitaria un importo corrispondente alla media delle sue perdite reali nel PI e il suddetto margine di profitto del 5%. La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa in percentuale del valore totale all'importazione cif, che costituisce il margine di pregiudizio.

 

     2. Dazi definitivi

     (164) Si ritiene pertanto che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi pari ai margini di dumping accertati, a meno che non siano stati riscontrati margini di pregiudizio inferiori, nel qual caso si applicheranno questi ultimi.

     (165) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dalla Russia, il dazio residuo sarà fissato in base all'aliquota del dazio stabilita per il produttore esportatore unico che ha collaborato.

     (166) Di conseguenza, i dazi definitivi proposti sono i seguenti:

     (Omissis)

     (167) Le aliquote di dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

     (168) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote di dazio applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite nazionali o all'esportazione connesse con tale cambiamento di nome o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà, se necessario, il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

 

     3. Impegni

     (169) Sia il produttore esportatore cinese che quello russo hanno offerto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Non essendo stato riconosciuto al produttore esportatore cinese lo status di operatore in economia di mercato, gli impegni da esso offerti non sono stati accettati poiché non contenevano le garanzie delle autorità cinesi necessarie per l'effettuazione di un adeguato controllo del loro rispetto. In queste circostanze dev'essere istituito un dazio antidumping pari al margine di dumping definitivo accertato.

     (170) Il produttore esportatore russo ha accettato di vendere il prodotto in esame ad un prezzo che elimini gli effetti pregiudizievoli del dumping o ad un prezzo superiore. La società si è inoltre impegnata a presentare alla Commissione rapporti regolari e dettagliati, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni. La natura del prodotto e la struttura delle vendite della società in questione sono tali da indurre la Commissione a ritenere limitato il rischio di elusione.

     (171) Per consentire inoltre alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte della società interessata, al momento della richiesta d'immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni indicate in allegato. Esse sono necessarie a tali autorità per accertare che le spedizioni corrispondano al documento commerciale in tutti i dettagli previsti e che sono oggetto d'impegni. Se la fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto in questione presentato in dogana, verrà riscossa l'aliquota corrispondente al dazio antidumping.

     (172) Si ricorda che in caso di violazione, di sospetto di violazione o di revoca degli impegni, può essere istituito un dazio antidumping definitivo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio di spessore pari o superiore a 0,009 mm, ma non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, classificabili al codice NC ex 7607 11 10 (codice TARIC 7607 11 10 10), originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.

     2. Le aliquote del dazio definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: [2]

 

Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tutte le società

15,0

Russia

Open Joint Stock Company Rusal Sayanal, Promploshadka, Sayanogorsk, Repubblica di Khakasia

655600, Russia

0

A255

 

Tutte le altre società

14,9

A999

 

     [3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.] [3]

     4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

 

          Art. 2. [4]

     [1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica con il codice addizionale TARIC A256 sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1 se prodotte ed esportate (cioè spedite) da Siberian Aluminium (Sayan Foil, Sayanagorsk) e fatturate direttamente dalla società Rual Trade Limited, Suites 7B 1 & 8B, 50 Town Range, Gibraltar alla società Sibirsky Aluminium GmbH, Graf Adolf-Platz 1-2, D-40213, Dsseldorf, a condizione che tali importazioni siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato.

     2. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, le merci dichiarate e presentate in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.]

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NELLE FATTURE

COMMERCIALI CHE ACCOMPAGNANO LE VENDITE ASSOGGETTATE A IMPEGNI

 

     1. Il numero della fattura.

     2. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

     3. L'esatta descrizione delle merci, compresi:

     - il numero di codice del prodotto, quale figura nell'impegno proposto dal produttore esportatore in questione,

     - il codice NC,

     - la quantità in kg.

     4. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

     - il prezzo per kg,

     - le condizioni di pagamento applicabili,

     - le condizioni di consegna applicabili,

     - sconti e riduzioni complessivi.

     5. Nome della società importatrice alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura.

     6. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2001/381/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

 


[1] Per deroghe al presente regolamento, vedi il regolamento (CE) n. 998/2004.

[2] Tabella così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 161/2006.

[3] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 161/2006.

[4] Articolo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 161/2006.