§ 20.6.486 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2151.
Regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:23/12/2005
Numero:2151


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 20.6.486 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2151. [1]

Regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra

(G.U.U.E. 24 dicembre 2005, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare l’articolo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (di seguito denominato «ASA»), la Comunità concede l’accesso in esenzione doganale alle importazioni nel suo territorio di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nel limite di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto).

      (2) Poiché l’accordo ASA entra in vigore il 1° gennaio 2006, è necessario che il contingente sia aperto con efficacia a partire dal 1° gennaio 2006, come pure le relative modalità di applicazione.

      (3) Per garantire il rispetto del quantitativo di 7 000 tonnellate del contingente tariffario annuo è necessario evitare ogni tolleranza in eccesso sui quantitativi importati e vietare la trasferibilità dei diritti connessi ai titoli di importazione. È pertanto necessario derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

      (4) Ai fini di un’efficace gestione delle importazioni realizzate nell’ambito del contingente tariffario annuo, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di registrare i dati pertinenti e di comunicarli alla Commissione.

      (5) Per migliorare i controlli è opportuno sorvegliare le importazioni dei prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario annuo, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle importazioni nella Comunità di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, soggetti al contingente tariffario annuo in esenzione doganale di 7 000 tonnellate (peso netto) di cui all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altro (di seguito «ASA»).

     2. Il contingente di cui al paragrafo 1 è aperto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

          Art. 2.

     1. Le importazioni di cui all’articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione recante il numero d’ordine del contingente 09.4327.

     2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1464/95 della Commissione.

 

          Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «periodo di importazione» il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;

     b) «giorno lavorativo» un giorno lavorativo per gli uffici della Commissione a Bruxelles.

 

          Art. 4.

     1. Le domande di titolo di importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

     2. La domanda di titoli di importazione è corredata della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 2 EUR/100 kg.

 

          Art. 5.

     La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

     a) nella casella 8, «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», con una crocetta sulla menzione «sì»;

     b) nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II.

     Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

 

          Art. 6.

     1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti del settore dello zucchero, ripartiti per codici NC a otto cifre, per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione durante la settimana precedente.

     2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione.

     3. Se le domande di titolo presentate per il contingente tariffario di cui all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, dell’ASA superano il livello di detto contingente, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il suddetto contingente per il periodo di importazione in corso, fissa un coefficiente di assegnazione e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite previsto.

     4. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato un titolo è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall’adozione delle misure suddette. In tal caso la cauzione è svincolata immediatamente.

     5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.

     6. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, l’importo della cauzione è ridotto in proporzione.

     7. Insieme alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del paragrafo 5, oppure le cui domande sono state ritirate a norma del paragrafo 4, nonché i quantitativi di zucchero per i quali sono stati restituiti titoli non utilizzati o utilizzati solo parzialmente. Tali comunicazioni si riferiscono alle informazioni ricevute dal lunedì al venerdì della settimana precedente.

     8. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 7 sono effettuate con mezzi elettronici utilizzando gli appositi moduli trasmessi dalla Commissione agli Stati membri.

 

          Art. 7.

     I titoli di importazione sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 31 dicembre successivo.

 

          Art. 8.

     1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».

     2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, dati dettagliati sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’ambito del contingente tariffario annuale nei mesi precisati dalla Commissione, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     Diciture di cui all’articolo 5, lettera b):

     — in spagnolo: Exención de derechos de importación [SAA, artículo 27(2)], número de orden 09.4327

     — in ceco: Osvobozeno od dovozního cla (SAA, čl. 27(2)), pořadové číslo 09.4327

    — in danese: Fritages for importtold (artikel 27(2) SAA), løbenummer 09.4327

     — in tedesco: Frei von Einfuhrabgaben (SAA, Artikel 27(2)), laufende Nummer 09.4327

     — in estone: Impordimaksust vabastatud (SAA, artikkel 27(2)), järjekorranumber 09.4327

     — in greco: Δασμολογική απαλλαγή [SAA, άρθρο 27(2)], αύξων αριθμός 09.4327

     — in inglese: Free from import duty (SAA, Article 27(2)), order number 09.4327

     — in francese: Exemption du droit d'importation [SAA, article 27(2)], numéro d'ordre 09.4327

     — in italiano: Esenzione dal dazio all'importazione [SAA, articolo 27(2)], numero d'ordine 09.4327

     — in lettone: Atbrīvots no importa nodokļa (SAA, 27(2). pants), kārtas numurs 09.4327

     — in lituano: Atleista nuo importo muito (SAA, 27(2) straipsnis), kvotos numeris 09.4327

     — in ungherese: Mentes a behozatali vám alól (SAA, 27(2) cikk), rendelésszám 09.4327

     — in maltese: Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (SAA, Artikolu 27(2)), numru tas-serje 09.4327

     — in olandese: Vrij van invoerrechten (SAA, artikel 27(2)), volgnummer 09.4327

     — in polacco: Wolne od przywozowych opłat celnych (SAA, art. 27(2)), numer kontyngentu 09.4327

     — in portoghese: Isenção de direitos de importação [SAA, artigo 27(2)], número de ordem 09.4327

     — in slovacco: Oslobodený od dovozného cla [SAA, čl 27(2)], poradové číslo 09.4327

     — in sloveno: Brez uvozne carine (SAA, člen 27(2)), „številka kvote“ 09.4327

     — in finlandese: Vapaa tuontitulleista (SAA, 27(2) artikla), järjestysnumero 09.4327

    — in svedese: Importtullfri (SAA, artikel 27(2)), löpnummer 09.4327

 


[1] Abrogato dall'art. 32 del regolamento (CE) n. 950/2006, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.