§ 20.4.547 - Decisione 21 novembre 2005, n. 914.
Decisione n. 2005/914/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:21/11/2005
Numero:914


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Articolo 1     
Articolo 2     
Articolo 3     
Articolo 4     


§ 20.4.547 - Decisione 21 novembre 2005, n. 914.

Decisione n. 2005/914/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(G.U.U.E. 20 dicembre 2005, n. L 333).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di modificare il regime preferenziale d’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (di seguito «ASA»).

      (2) I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo e la Comunità deve concludere il protocollo modificativo dell’ASA.

      (3) La Commissione deve adottare le misure necessarie per l’applicazione del suddetto protocollo secondo la stessa procedura prevista per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità il protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

          Art. 3.

     Le modalità di applicazione del protocollo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

 

 

PROTOCOLLO

 

     recante modifica dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA,

     di seguito «la Comunità»,

     da una parte, e

     L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

     dall’altra,

     CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

     (1) L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (di seguito «ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2004.

     (2) Sono stati condotti negoziati al fine di modificare il regime preferenziale d’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsto dall’ASA.

     (3) Occorre adottare le opportune modifiche dell’ASA,

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

          Articolo 1

     Il testo dell’ASA è modificato come segue:

     1) l’articolo 27 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. La Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale applicabili alle importazioni di prodotti agricoli originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.»;

     b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

     «La Comunità concede l’accesso in esenzione doganale alle importazioni di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nel limite di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto).»;

     2) nella tabella di cui all’allegato I del protocollo 3, i riferimenti ai prodotti della voce 1702 della nomenclatura combinata sono soppressi.

 

          Articolo 2

     Il presente protocollo forma parte integrante dell’ASA.

 

          Articolo 3

     Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.

 

          Articolo 4

     Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

 

     tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

     COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

     Brussels, 13 December 2005

     H. E. Mr Sasko STEFKOV

     Ambassador

     Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

 

     Dear Sir,

     I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

     The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

     Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

     For the European Community

 

     MISSION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA TO THE EUROPEAN COMMUNITIES

     Brussels, 13 December 2005

 

     Dear Sirs,

     I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

     I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

     We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

     However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

     Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

     Ambassador,

     Saško Stefkov

 

     COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

     Brussels, 13 December 2005

     H. E. Mr Sasko STEFKOV

     Ambassador

     Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

     Av. Louise 209 A

     1050 — BRUSSELS

 

     Dear Sir,

     I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

     The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

     Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

     For the European Community