§ 20.6.301 - Regolamento 2 giugno 2003, n. 964.
Regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:02/06/2003
Numero:964


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     


§ 20.6.301 - Regolamento 2 giugno 2003, n. 964.

Regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno.

(G.U.U.E. 6 giugno 2003, n. L 139).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. INCHIESTA PRECEDENTE

 

     (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (Cina), della Croazia e della Thailandia. Le misure applicate a queste importazioni consistevano in un dazio ad valorem, fatta eccezione per tre produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con decisione 96/252/CE della Commissione. Nel luglio 2000, le misure antidumping applicabili alle importazioni di una delle suddette tre società sono state abrogate in seguito a un riesame intermedio chiesto dalla società in questione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che aveva permesso di accertare l'assenza di pratiche di dumping.

     (2) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antielusione, le misure antidumping relative alle importazioni originarie della Cina sono state estese, con regolamento (CE) n. 763/2000, ad alcune importazioni del prodotto in esame spedite da Taiwan.

 

B. INCHIESTA

 

     (3) A seguito della pubblicazione, nel settembre 2000, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, alla Commissione è pervenuta una richiesta di riesame in previsione della scadenza presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio. In tale richiesta si sosteneva che, qualora le misure fossero state lasciate scadere, il dumping pregiudizievole che aveva caratterizzato le importazioni originarie di Cina e Thailandia (i paesi considerati) sarebbe probabilmente ripreso. I produttori comunitari denunzianti non hanno chiesto l'apertura di un riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni originarie della Croazia poiché le relative statistiche evidenziano un volume molto limitato di esportazioni a livello mondiale e dimostrano l'improbabilità della reiterazione del dumping pregiudizievole. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie della Croazia sono scadute il 4 aprile 2001.

     (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (5) Contemporaneamente, sempre previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha aperto, di propria iniziativa, una revisione intermedia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per esaminare l'adeguatezza della forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia.

     (6) L'inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (periodo dell'inchiesta). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° gennaio 1996 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (periodo in esame).

     (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli esportatori e i produttori esportatori cinesi e thailandesi, gli importatori/operatori commerciali, le industrie utilizzatrici e le associazioni degli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei governi cinese e thailandese. Essa ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

     (8) La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi dei seguenti produttori comunitari, che hanno risposto al questionario:

     a) Erne Fittings GmbH & Co. - Schlins, Austria;

     b) Interfit - Maubeuge, Francia;

     c) Siekmann Fittings GmbH & Co. KG - Lohne, Germania;

     d) Virgilio CENA & Figli SpA- Brescia, Italia.

     (9) La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi dei seguenti produttori esportatori thailandesi, che hanno risposto al questionario:

     a) TTU Industrial Corp., Ltd., Bangkok;

     b) Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd., Samutprakarn.

     (10) La Commissione ha inviato il questionario a 57 importatori/operatori commerciali non collegati, a 23 industrie utilizzatrici e a 5 associazioni di industrie utilizzatrici. Sono state ricevute le risposte da due importatori, che sono state successivamente verificate in loco:

     a) INRABO S.R.L - Bologna, Italia;

     b) IRC SpA - Cortemaggiore, Italia.

 

C. INCHIESTE IN CORSO RELATIVE AD ALTRI PAESI

 

     (11) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 2001, la Commissione ha aperto un'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie di Repubblica ceca, Repubblica di Corea, Malaysia, Russia e Slovacchia. Tale procedura è stata aperta in seguito alla denuncia presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa, che conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole causate dalle importazioni originarie di questi cinque paesi. Nell'agosto 2002 sono state istituite misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie di tali paesi.

 

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

     (12) I prodotti in esame, gli stessi dell'inchiesta originaria, sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni (prodotto in esame o accessori per tubi), attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 98) e ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 98).

     (13) Gli accessori per tubi sono utilizzati per raccordare i tubi e sono disponibili in diverse forme (curve, TEE, riduzioni e fondelli), tipi di materiale e dimensioni. Sulla base di tali caratteristiche, essi possono essere classificati in tipi differenti. Essi vengono usati principalmente in industrie primarie, per esempio nell'industria chimica, nelle raffinerie di petrolio, nelle centrali per la produzione di energia, nell'edilizia e nei cantieri navali.

     (14) Come nell'inchiesta precedente, anche dall'inchiesta in oggetto è emerso che gli accessori per tubi in ferro o acciaio fabbricati nei paesi interessati e venduti sui loro mercati interni e/o esportati nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base dei prodotti venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunzianti, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

E. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

 

     OSSERVAZIONI PRELIMINARI

 

     (15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo di tale tipo di riesame è quello di determinare se la scadenza o meno delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. Poiché le importazioni del prodotto in esame originarie di Cina e Thailandia (eccetto un produttore esportatore che non è più soggetto a misure antidumping) sono state inferiori alla soglia minima nel periodo dell'inchiesta, l'analisi non riguarderà solamente la probabilità del persistere del dumping, ma anche se l'abrogazione delle misure può causare una reiterazione del dumping relativo a elevati volumi di importazioni. Va osservato che, sulla base dell'inchiesta originaria, le quote di mercato di Cina e Thailandia erano rispettivamente dell'8,5 % e del 2,6 %.

     (16) I due produttori esportatori thailandesi per i quali sono ancora in vigore gli impegni hanno collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario spedito dalla Commissione. Poiché nessun produttore esportatore cinese ha presentato alcuna informazione, le conclusioni sulla loro situazione si sono basate sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha adottato la stessa metodologia dell'inchiesta originaria (cfr. considerando da 17 a 31).

 

     RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

 

     Thailandia

 

     Valore normale

     (17) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per i due produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, se le loro vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, l'inchiesta ha permesso di stabilire che tali vendite erano rappresentative.

     (18) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società considerate, identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per essere esportati nella Comunità.

     (19) Quando non è stato possibili utilizzare i prezzi interni di un particolare tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore per determinare il valore normale, o perché essi non sono stati venduti sul mercato interno o nel corso di normali operazioni commerciali, è stato utilizzato un altro metodo. In mancanza di un altro metodo adeguato, il valore normale è stato costruito.

     (20) In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

 

     Prezzo all'esportazione

     (21) Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all'esportazione è stato stabilito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

 

     Confronto

     (22) Ai fini di un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze invocate che, secondo quanto constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli oneri all'importazione, il trasporto, l'assicurazione, i costi di movimentazione, di imballaggio, del credito e le commissioni.

     (23) Un produttore esportatore thailandese ha invocato un adeguamento relativo al costo del credito, giustificato dalla prassi consolidata di concedere 30-90 giorni di credito ai clienti locali noti. La richiesta è stata respinta in quanto il produttore non ha dimostrato, per esempio tramite la presentazione di contratti o la presenza sulle fatture della descrizione dei termini di pagamento, che si trattava di un fattore di cui si teneva conto per la determinazione dei prezzi praticati.

     (24) Entrambe le società thailandesi hanno chiesto un adeguamento per gli oneri all'importazione. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, le richieste sono state accolte quando si è potuto dimostrare che i materiali sui quali erano pagabili i dazi all'importazione erano stati fisicamente incorporati nei prodotti in questione venduti sul mercato interno e che i dazi all'importazione non erano stati riscossi oppure erano stati rimborsati per il prodotto esportato nella Comunità. Solo una società è stata in grado di dimostrare che ciò si era verificato.

 

     Margine di dumping

     (25) Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con il prezzo medio all'esportazione nella Comunità a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Da questo confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping da parte di entrambe le società considerate.

 

     Cina

 

     Paese analogo

     (26) Le misure in vigore prevedono un dazio unico su tutte le importazioni nella Comunità di accessori per tubi originarie della Cina. Di conseguenza, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni relative a un paese terzo a economia di mercato (paese analogo).

     (27) Nell'inchiesta originaria il paese analogo è stato la Thailandia. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza si è pertanto proposto di scegliere nuovamente la Thailandia come paese di riferimento per determinare il valore normale. Poiché è emerso che le conclusioni dell'inchiesta precedente erano ancora valide, ovvero che i prezzi erano determinati dalle leggi del mercato, che il mercato thailandese era caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori e che la tecnologia e i processi produttivi di Cina e Thailandia erano sostanzialmente simili, poiché nessuna parte interessata ha espresso osservazioni su tale scelta del paese analogo e poiché i produttori esportatori thailandesi hanno cooperato, la scelta della Thailandia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è stata considerata una scelta adeguata e non irragionevole al fine di stabilire il valore normale del prodotto in esame per la Cina.

 

     Valore normale

     (28) Poiché la Cina non ha collaborato, è stato necessario fare ricorso ai dati disponibili. Nella fattispecie, dato che non erano disponibili informazioni sulla composizione delle esportazioni cinesi, si è dovuto stabilire il valore normale sulla base della media ponderata dei diversi valori normali relativi ai produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta.

 

     Prezzo all'esportazione

     (29) Per quanto concerne le esportazioni verso la Comunità, considerato che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, le conclusioni hanno dovuto basarsi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato utilizzando le statistiche cinesi sulle esportazioni, poiché queste sembravano essere, relativamente al prodotto in esame, più affidabili delle statistiche Eurostat. In tale contesto, va osservato che le statistiche Eurostat relative al prodotto in esame si basano sugli ex codici, ossia non comprendono esclusivamente il prodotto in questione, e che i dati cinesi erano più adeguati all'oggetto della denuncia.

 

     Confronto

     (30) Ai fini di un confronto equo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, tramite gli adeguamenti, delle differenze relative ai costi di trasporto e di assicurazione, che sono state ritenute tali da incidere sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi.

 

     Margine di dumping

     (31) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale, a livello franco fabbrica in Thailandia, è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica in Cina, allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping significative.

 

     Conclusioni

     (32) L'inchiesta ha rivelato che, sebbene le quantità importate fossero ridotte, le importazioni originarie di entrambi i paesi hanno continuato ad essere caratterizzate da considerevoli livelli di dumping. L'inchiesta non ha rivelato alcuna ragione per cui il livello del dumping dovrebbe scomparire o diminuire se le misure fossero abrogate. Si è pertanto concluso che esiste la probabilità del persistere del dumping. Tuttavia, si è ritenuto opportuno esaminare anche se ci sarebbe una reiterazione del dumping accompagnata da un aumento del volume delle esportazioni nel caso di abrogazione delle misure.

 

     Probabilità dell'aumento delle esportazioni oggetto di dumping verso la Comunità

     (33) Ai fini dell'esame della probabilità della reiterazione del dumping e dell'aumento del volume delle importazioni, sono stati valutati i seguenti fattori: l'andamento della capacità di esportazione e/o della capacità produttiva, i precedenti in materia di elusione relativi alla Cina e il comportamento degli esportatori nei mercati dei paesi terzi.

 

     Thailandia

 

     (34) Gli impegni, accettati nel quadro dell'inchiesta originaria, dei due produttori esportatori che hanno collaborato, hanno avuto l'effetto di limitare le loro vendite sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta. In tale periodo non si è osservata alcuna violazione degli impegni.

 

     Capacità di esportazione

     (35) L'inchiesta ha rivelato che entrambe le società che hanno collaborato possiedono una spiccata propensione all'esportazione poiché, nel periodo in esame, oltre l'80 % della produzione del prodotto in esame è stato destinato all'esportazione. Le società hanno dimostrato una considerevole flessibilità dal punto di vista della capacità produttiva, la quale rappresenta circa il 25 % del consumo comunitario totale. Inoltre, il fatto che le società siano spiccatamente orientate verso l'esportazione dimostra che esse possono facilmente orientare le vendite per l'esportazione verso qualsiasi mercato che diventi più interessante in termini di prezzi e di volume.

 

     Esportazioni della Thailandia verso paesi terzi

     (36) A causa dell'esiguità del volume attualmente importato nella Comunità, sono state esaminate le strategie che i produttori esportatori thailandesi utilizzano in uno dei loro principali mercati di esportazione, gli Stati Uniti. Nel 1992, a seguito di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di un prodotto per molti aspetti simile al prodotto oggetto dell'attuale inchiesta, limitato ad un diametro inferiore ai 360 mm, e originario, tra gli altri paesi, della Thailandia, l'amministrazione statunitense ha scoperto per tale paese margini di dumping e compresi tra il 10,7 % e il 50,8 %. Inoltre, fatto ancor più importante, nel dicembre 1999, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza, si è concluso che l'abrogazione di tali misure avrebbe probabilmente prodotto il persistere o la reiterazione del dumping.

 

     Cina

 

     Produzione e utilizzazione degli impianti

     (37) A causa della mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. Poiché le informazioni sull'industria cinese sono esigue, le conclusioni successive si basano sulle informazioni contenute nella denuncia e sulle statistiche cinesi relative alle esportazioni. Le conclusioni si basano inoltre su informazioni divulgate nell'ambito di procedimenti analoghi negli Stati Uniti.

     (38) Secondo tali fonti, la capacità produttiva cinese totale relativa al prodotto in esame si aggira sulle 250 000 tonnellate all'anno. L'attuale volume di produzione annuo, secondo le stime riportate nella denuncia, è di circa 90 000 tonnellate. Tale stima si basa sulla somma del volume delle esportazioni cinesi totali, ricavato dalle statistiche relative gli scambi, (circa 17 000 tonnellate all'anno) e il consumo interno, considerato più o meno corrispondente al consumo comunitario (circa 70 000 tonnellate all'anno).

     (39) Sulla base di tali dati, il tasso di utilizzo degli impianti cinesi sarebbe inferiore al 40 % e la capacità non utilizzata superiore al consumo totale della Comunità.

     (40) Pertanto, la grande capacità produttiva di cui dispone della Cina, combinata con le dimensioni del mercato interno cinese, dà ai produttori esportatori cinesi una considerevole flessibilità, sia a livello di mercati che a livello di tipi di prodotto. Tali produttori sono quindi in grado di aumentare rapidamente la produzione e orientarla verso qualsiasi mercato estero, e tra questi, se le misure fossero abrogate, il mercato comunitario.

 

     Precedenti in materia di elusione

     (41) È importante sottolineare che i produttori esportatori cinesi non possiedono solamente la capacità di riprendere, a livelli elevati, le esportazioni verso la Comunità, ma che hanno la tendenza a farlo, come dimostra il fatto che, dopo l'istituzione delle misure originarie del 1995, le importazioni da Taiwan sono aumentate in media di quattro volte all'anno, fino a quando un'inchiesta antielusione ha dimostrato che la maggioranza di tali importazioni erano in realtà di origine cinese e, nel giungo 2000, le misure riguardanti le Cina sono state estese a Taiwan (ad eccezione di tre produttori).

 

     Esportazioni cinesi verso i paesi terzi

     (42) È stato inoltre studiato il comportamento dei produttori cinesi su altri mercati significativi per il prodotto in esame. A tale proposito, gli Stati Uniti hanno aperto, negli ultimi dieci anni, tre diverse inchieste relative alle importazioni di un prodotto per molti aspetti simile al prodotto oggetto della presente inchiesta, limitato ad un diametro inferiore ai 360 mm, originario, tra gli altri paesi, della Cina. La prima inchiesta, che risale al 1992, ha messo in luce livelli elevatissimi di dumping (fino al 182,9 %) e si è conclusa con l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originarie, tra gli altri paesi, della Cina. Due anni dopo, nel 1994, una seconda inchiesta ha stabilito che le misure antidumping venivano eluse spedendo il prodotto dalla Thailandia. Le misure antidumping in vigore sono state riesaminate nel 1999. In tale occasione si è concluso che l'abrogazione delle misure avrebbe prodotto il persistere o la reiterazione del dumping pregiudizievole.

     (43) Tutto ciò dimostra che, se le misure dovessero essere abrogate, i produttori cinesi adotterebbero con ogni probabilità lo stesso comportamento sul mercato comunitario, che è un mercato simile a quello degli Stati Uniti.

     (44) Infine, la mancanza di collaborazione da parte cinese indica che nessun produttore cinese ha voluto o potuto dimostrare che non ci sarebbe dumping se le misure venissero abrogate.

 

     Conclusioni

     (45) L'inchiesta ha rivelato che sia la Cina che la Thailandia non hanno interrotto le pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta.

     (46) Considerato che la Cina dispone di una grande capacità di produzione inutilizzata e che essa ha già eluso le misure, è molto probabile che, nel caso venissero abrogate le misure attualmente in vigore, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero le loro esportazioni oggetto di dumping del prodotto in esame verso la Comunità.

     (47) Per quanto concerne la Thailandia, va osservato che, poiché le società thailandesi sono molto orientate verso l'esportazione e poiché il mercato comunitario è attraente, è molto probabile che, se le misure venissero abrogate, esse ricomincerebbero ad esportare il prodotto in esame nella Comunità in quantità considerevole e a prezzi di dumping.

     (48) Inoltre, si ricordano le vendite a prezzi di dumping degli esportatori cinesi e thailandesi sul mercato statunitense e le misure antidumping americane, rinnovate nel 1999.

     (49) Per concludere, è molto probabile che le importazioni nella Comunità da parte dei paesi considerati riprendano in quantità significative e a prezzi di dumping, nel caso le misure vengano abrogate.

 

     DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

     (50) I quattro produttori comunitari che hanno collaborato completamente all'inchiesta rappresentavano circa il 60 % della produzione comunitaria del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta e costituiscono pertanto l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Altri tre produttori che hanno sostenuto la richiesta di riesame e che rappresentavano il 10 % della produzione comunitaria non hanno poi risposto al questionario entro il limite previsto. Due di questi produttori sostengono il procedimento, mentre il terzo non ha espresso un'opinione in proposito.

 

F. LA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA

COMUNITARIA CONSUMO COMUNITARIO

 

     (51) Una parte delle vendite interne dei produttori UE vengono effettuate a blocchisti (che non hanno collaborato), che, a loro volta, esportano i prodotti fuori dalla Comunità. Il consumo comunitario apparente è stato pertanto calcolato sulla base del volume di produzione dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari (in base alle informazioni contenute nella denuncia), nonché dei volumi delle importazioni e delle esportazioni comunitarie ricavati dai dati Eurostat.

     (52) Su tale base, si è stabilito che il consumo comunitario ha registrato dapprima un incremento, passando da circa 57 000 tonnellate nel 1996 a circa 64 500 tonnellate nel 1998, per poi segnare una netta diminuzione, fino a circa 50 800 tonnellate, durante il periodo dell'inchiesta.

 

     ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DEI PAESI CONSIDERATI

 

     Volume delle importazioni e quota di mercato

     (53) Per quanto concerne i paesi considerati e Taiwan, i volumi delle importazioni e le quote di mercato hanno avuto il seguente andamento:

 

 

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Thailandia

111

204

614

740

1049

1385

Quote di mercato

0,2 %

0,3 %

1,0 %

1,0 %

2,1 %

2,7 %

Cina

316

85

95

78

44

35

Quote di mercato

0,6 %

0,1 %

0,1 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

Taiwan

2663

5947

4434

3246

1299

1259

Quote di mercato

4,7 %

9,7 %

6,9 %

6,2 %

2,6 %

2,5 %

 

     (54) Le importazioni thailandesi complessive sono aumentate in maniera significativa, passando dalle circa 100 tonnellate del 1996 alle 1 400 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. L'aumento più significativo è avvenuto tra il 1999 e il 2000, in coincidenza con l'entrata in vigore della decisione della Commissione di abrogare le misure relative ad un produttore esportatore thailandese, a seguito di un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Se si considerano solamente le società ancora soggette al dazio antidumping, l'aumento di volume è rimasto tuttavia contenuto, e la quota di mercato è passata dallo 0,3 % del 1996 allo 0,5 % del periodo dell'inchiesta. Nell'inchiesta precedente (relativa al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1993), la quota di mercato detenuta dalla Thailandia era del 2,6 %.

     (55) Come anticipato sopra, durante il periodo in esame il volume delle importazioni originarie della Cina è rimasto contenuto. Come ricordato, tuttavia, un'inchiesta antisovvenzioni ha concluso che una proporzione significativa delle importazioni provenienti da Taiwan era in realtà originaria della Cina. La brusca diminuzione di tali importazioni nel 2000 ha coinciso con l'estensione delle misure antidumping relative alla Cina anche ad alcune importazioni provenienti da Taiwan. Nel periodo dell'inchiesta precedente, la quota di mercato detenuta dalla Cina era risultata pari all'8,5 %.

 

     EVOLUZIONE DEI PREZZI DELLE IMPORTAZIONI

     (56) I prezzi all'esportazione dei due produttori thailandesi che hanno collaborato sono aumentati del 6 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nell'intero periodo in esame, i prezzi non hanno evidenziato una tendenza lineare, aumentando e diminuendo con scarti inferiori al 10 % rispetto al prezzo medio.

     (57) Secondo le statistiche Eurostat, i prezzi cinesi all'esportazione sono diminuiti del 7 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Come nel caso dei prezzi thailandesi, questi non hanno evidenziato una tendenza chiara nel periodo in esame.

 

     VOLUME DELLE IMPORTAZIONI E QUOTA DI MERCATO DEI PAESI NON CONSIDERATI

     (58) Le importazioni originarie di paesi non oggetto del presente procedimento, come evidenziato nella tabella, sono aumentate in modo significativo, passando dalle circa 4 300 tonnellate del 1996 alle 11 700 tonnellate del periodo dell'inchiesta. L'aumento generale della quota di mercato relativo al periodo in esame è pari a 15,5 punti percentuali.

 

 

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Paesi non considerati

4 271

5 922

7 510

4 169

10 821

11 686

Quote di mercato

7,5 %

9,6 %

1,6 %

8,0 %

21,3 %

23,0 %

 

G. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

 

     OSSERVAZIONI PRELIMINARI

     (59) Gli indicatori economici presentati evidenziano uno sviluppo positivo negli anni dal 1996 al 1998, seguito da un deterioramento della situazione economica generale dell'industria comunitaria. Tale andamento va interpretato alla luce dell'istituzione di misure antidumping definitive nel 1995, delle pratiche di elusione e della conseguente estensione nel 2000 delle misure ad alcune importazioni originarie di Taiwan e, infine, dell'aumento del volume apparente di importazioni oggetto di dumping originarie di paesi oggetto di un procedimento distinto.

 

     Produzione

Produzione

1996

1997

1998

1999

2000

PI

tonnellate

42 455

44 771

46 499

43 009

43 903

46 905

 

     (60) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 10 % tra il 1996 e il 1998, successivamente è scesa fino ai livelli del 1996 per poi salire di nuovo a livello raggiunto nel 1998.

 

     Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

Capacità

1996

1997

1998

1999

2000

PI

tonnellate

88 400

88 400

88 400

87 300

87 900

87 900

Utilizzazione degli impianti

48 %

51 %

53 %

49 %

50 %

53 %

 

     (61) La capacità di produzione totale dell'industria comunitaria è rimasta relativamente stabile nel corso dell'intero periodo in esame, perciò il tasso di utilizzazione degli impianti ha seguito un andamento identico a quello del volume di produzione.

 

     Volume delle vendite del prodotto in esame destinate al consumo UE

Vendite nella CE

1996

1997

1998

1999

2000

PI

tonnellate

30 147

30 038

32 897

28 470

24 893

24 313

 

     (62) Come illustrato sopra, sono state prese in considerazione solo le vendite destinate al consumo nell'Unione europea. Nel corso del periodo in esame, il volume delle vendite nella Comunità è diminuito, passando da circa 30 100 tonnellate nel 1996 a circa 24 300 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un calo di circa il 19 %. È tuttavia importante sottolineare che tra il 1996 e il 1998 il volume delle vendite è aumentato del 9 %, arrivando a circa 33 000 tonnellate nel 1998, per poi registrare un calo e scendere alle 24 300 tonnellate del periodo dell'inchiesta.

 

     Scorte

Scorte finali

1996

1997

1998

1999

2000

PI

tonnellate

5 629

5 920

6 022

6 109

5 571

5 401

 

     (63) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, il livello delle scorte è diminuito del 4 %. Dopo essere stato più o meno stabile nei primi quattro anni del periodo in esame, il livello ha cominciato a diminuire considerevolmente dopo il 1999.

 

     Quota di mercato

Quota di mercato

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Industria comunitaria

52,8 %

48,9 %

50,9 %

54,7 %

49,0 %

47,9 %

 

     (64) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria ha perso 4,9 punti percentuali tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tra il 1996 e il 1999, la quota di mercato è aumentata dell'1,9 %, in seguito all'istituzione delle misure attualmente oggetto di riesame. Successivamente, la posizione dell'industria comunitaria sul mercato si è deteriorata.

 

     Prezzi di vendita dell'industria comunitaria

Prezzo unitario, vendite nella CE

1996

1997

1998

1999

2000

PI

euro/tonnellata

1 812

1 686

1 595

1 515

1 437

1 413

 

     (65) Il prezzo unitario netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso da 1 812 EUR nel 1996 a 1 413 EUR durante il periodo dell'inchiesta, che corrisponde ad un calo del 22 %. I prezzi di vendita sono diminuiti di circa il 5 % all'anno.

 

     Redditività e utile sul capitale investito

Redditività

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Percentuale sul giro d'affari netto nella CE

3,1 %

5,2 %

3,3 %

- 2,4 %

- 4,2 %

- 3,5 %

Utile sul capitale investito

7,5 %

17,7 %

17,6 %

- 1,0 %

- 6,2 %

- 3,7 %

 

     (66) L'industria comunitaria è riuscita ad aumentare la redditività, che è passata dal 3,1 % del 1996 al 5,2 % del 1997. Dopo il 1997, tuttavia, la redditività è andata diminuendo costantemente, fino a registrare una percentuale nettamente negativa (- 3,5 %) durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta relativo all'inchiesta originaria (da luglio 1993 a dicembre 1993) l'industria comunitaria ha registrato una perdita di circa il 7 % rispetto al giro d'affari.

     (67) L'utile sul capitale investito ha più o meno seguito la curva della redditività durante il periodo in esame. Va sottolineato che nell'analisi si è tenuto conto sia degli investimenti diretti che di una parte degli investimenti indirettamente collegati alla produzione del prodotto in esame.

 

     Flusso di cassa

Flusso di cassa

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Migliaia di euro

3 009

5 393

4 939

1 773

638

281

 

     (68) Il flusso di cassa relativo alle vendite del prodotto in esame è aumentato di circa il 65 % tra il 1996 e il 1998, per poi registrare un netto calo scendendo fino a 281 000 EUR durante il periodo dell'inchiesta.

 

     Capacità di reperire capitali

     (69) Nessuna delle società ha dichiarato di incontrare attualmente delle difficoltà nell'ottenere capitali. Tuttavia, qualora l'andamento del flusso di cassa continuasse a peggiorare, tale situazione potrebbe cambiare.

 

     Occupazione e salari

Occupazione e salari

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Numero di addetti

547

548

580

555

535

580

Salario medio per addetto (in migliaia di euro)

33,4

33,6

35,1

34,5

35,1

35,9

 

     (70) L'occupazione dell'industria comunitaria non ha seguito un andamento lineare. Essa è aumentata tra il 1996 e il 1998, passando da 547 a 580 addetti, successivamente è diminuita, ma ha poi registrato un nuovo aumento durante il periodo dell'inchiesta, raggiungendo i livelli del 1998. L'aumento durante il periodo dell'inchiesta è da mettere in relazione con l'incremento della produzione registrato nello stesso periodo.

     (71) Il salario medio per addetto è rimasto relativamente stabile negli anni 1996 e 1997, mentre in seguito è andato progressivamente aumentando. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, l'incremento complessivo è stato di circa il 7 %.

 

     Produttività

Produttività

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Produttività (produzione in tonnellate per addetto)

77,6

81,7

80,2

77,5

82,1

80,9

 

     (72) La produttività è aumentata del 3 % tra il 1996 e il 1998, passando da 77,6 tonnellate per addetto a 80,2 tonnellate. In seguito è diminuita, per poi risalire allo stesso livello del 1998 durante il periodo dell'inchiesta.

 

     Investimenti

Investimenti

1996

1997

1998

1999

2000

PI

Migliaia di euro

2 738

2 222

2 441

3 094

2 781

2 529

 

     (73) Nel periodo in esame, i nuovi investimenti hanno mantenuto un livello relativamente stabile. Tali investimenti sono principalmente serviti per la sostituzione o l'ammodernamento delle attrezzature o degli impianti esistenti e non per l'incremento delle capacità.

 

     Crescita

     (74) Come indicato sopra, nel periodo tra il 1996 e il 1998, l'industria comunitaria ha potuto beneficiare della crescita del mercato, incrementando quindi il volume delle sue vendite e la sua quota di mercato. In seguito, però, il consumo comunitario è diminuito e, nonostante la contrazione del volume delle importazioni originarie dei paesi considerati (accompagnata dall'elusione delle misure attraverso la spedizione da Taiwan), le vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria sono diminuite.

 

     Entità del margine di dumping

     (75) Considerato il volume ridotto delle importazioni dai paesi considerati durante il periodo dell'inchiesta, è probabile che l'entità del margine di dumping stabilito sortisca effetti negativi, soprattutto se il volume delle importazioni in questione aumenterà in futuro. In tale contesto, si rammentano le conclusioni di cui al punto E.4, in base alle quali è molto probabile che le importazioni nella Comunità da parte dei paesi considerati riprendano in quantità significative e a prezzi di dumping, qualora le misure venissero abrogate.

 

     Ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

     (76) Come dimostra l'andamento positivo della maggior parte dei suddetti indicatori, la situazione economica dell'industria comunitaria ha ammortizzato, tra il 1996 e il 1998, l'effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping originarie dei due paesi in questione. Successivamente, la situazione è nuovamente peggiorata, a causa dell'aumento di importazioni oggetto di dumping da altri paesi terzi (cfr. il punto C).

 

     CONCLUSIONI IN MERITO ALL'ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

     (77) L'istituzione delle misure nei confronti di Cina e Thailandia ha avuto un chiaro impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria rispetto alla situazione precedente all'introduzione di dette misure. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un andamento positivo nel periodo tra il 1996 e il 1998: la produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti e il volume delle vendite sono aumentati, determinando un guadagno in termini di quota di mercato e un incremento dell'occupazione. Anche gli indicatori della redditività, quali l'utile sul giro d'affari, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento positivo. Se le misure non fossero state eluse tramite le importazioni da Taiwan, tale andamento positivo sarebbe stato ancora più evidente. Tuttavia, dopo il 1998, la situazione economica dell'industria comunitaria si è deteriorata: il volume delle vendite, la quota di mercato e la produzione, nonché la redditività e i prezzi, hanno subito una contrazione. Poiché il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante tale periodo è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, nell'agosto del 2002 sono state istituite misure antidumping definitive nei confronti di tali paesi.

 

H. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

 

     (78) Per valutare il probabile effetto della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in esame i seguenti elementi:

     a) Come risulta dai considerando da 33 a 44:

     - esistono evidenti indicazioni che i produttori cinesi e thailandesi sono in grado di aumentare il volume delle esportazioni e/o riorientarne il flusso verso la Comunità,

     - a giudicare dal comportamento che gli esportatori cinesi e thailandesi hanno adottato nei confronti degli Stati Uniti, è probabile che, in mancanza delle misure, tali produttori applicherebbero nuovamente prezzi di dumping al mercato comunitario. In effetti, i prezzi medi praticati su tali mercati sono inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria, anche se non è stato possibile realizzare un'analisi dettagliata a causa della varietà dei tipi di prodotto e della conseguente impossibilità di effettuare confronti precisi tra i prezzi dei vari prodotti.

     b) L'inchiesta ha rivelato che, per quanto riguarda i prodotti confrontabili, i produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato hanno venduto il prodotto considerato ad un prezzo significativamente inferiore a quello praticato dall'industria comunitaria. Per quanto concerne la Cina, a causa della mancanza di collaborazione e della varietà di tipi di prodotto, e quindi di prezzi all'importazione, non è stato possibile effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto. I dati disponibili indicano tuttavia che il prezzo medio cinese all'importazione è significativamente inferiore a quello praticato dai produttori thailandesi. Si può pertanto concludere che, senza l'istituzione dei dazi antidumping, la differenza tra i prezzi di vendita dei prodotti considerati originari della Cina e quelli dell'industria comunitaria è almeno uguale a quella rilevata per le importazioni originarie della Thailandia.

     c) I paesi considerati continuerebbero con ogni probabilità a praticare prezzi bassi, anche per riguadagnare la quota di mercato perduta. Tale strategia dei prezzi, associata all'abilità dimostrata da Cina e Thailandia di inviare nella Comunità elevati quantitativi di prodotto considerato, avrebbe con ogni probabilità l'effetto di accentuare la tendenza del mercato alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

     (79) Inoltre, la scadenza delle misure sulle importazioni cinesi implicherebbe la scadenza delle misure antielusione relative alle importazioni da Taiwan del prodotto considerato. A tale proposito, si rammenta che, come risulta dal considerando 41, le misure relative alle importazioni cinesi sono state estese a Taiwan a seguito della scoperta di un elevato livello di pratiche di elusione. Se tali misure relative a Taiwan dovessero essere abrogate, è molto probabile che le pratiche di elusione riprenderebbero.

     (80) Sulla scorta di tali considerazioni, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte di Cina e Thailandia.

 

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

 

     OSSERVAZIONI PRELIMINARI

     (81) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

     (82) Nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l'attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure antidumping sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo sulle parti coinvolte ad opera delle misure antidumping attualmente in vigore.

     (83) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

 

     Interesse dell'industria comunitaria

     (84) L'industria comunitaria si è dimostrata un'industria strutturalmente solida, come ha confermato l'andamento positivo della sua situazione economica quando sono state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza in seguito all'istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. I profitti ottenuti due anni dopo l'istituzione delle misure sono stati considerati in linea con quelli che sarebbe stato ragionevole attendersi dall'industria comunitaria in mancanza di importazioni oggetto di dumping.

     (85) Si può ragionevolmente prevedere che le misure attualmente in vigore continueranno ad avere un effetto positivo sull'industria comunitaria. Se le misure non vengono prorogate, è probabile che l'industria comunitaria subisca un pregiudizio, anche se venissero contemporaneamente adottate misure contro i paesi che stanno assertivamente importando a prezzi di dumping.

 

     Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

     (86) La Commissione ha inviato il questionario a 57 importatori/operatori commerciali indipendenti e solo due importatori hanno risposto. Un importatore ha affermato di avere acquistato il prodotto in Cina fino a quando sono state istituite le misure. Pertanto, ha affermato che l'istituzione o meno delle misure non avrebbe avuto ripercussioni sulla sua attività. Il secondo importatore è a favore della proroga delle misure e ha sostenuto che le pratiche commerciali sleali precedenti all'istituzione delle misure avevano avuto un effetto di distorsione del mercato comunitario.

     (87) Altri diciannove importatori hanno sostenuto di non essere interessati al procedimento in quanto non hanno acquistato il prodotto dai paesi interessati durante il periodo in esame. Poiché non sono state ricevute altre risposte, si può concludere che la proroga delle misure non avrà un significativo effetto negativo sugli importatori e sugli operatori commerciali.

 

     Interesse degli utilizzatori

     (88) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono principalmente le industrie petrolchimiche e le industrie attive nel settore dell'edilizia. La Commissione ha inviato questionari a 23 utilizzatori e a 5 associazioni europee di potenziali utilizzatori. Solo tre società hanno risposto, sostenendo di non essere interessate al procedimento.

     (89) La mancanza di collaborazione sembra confermare che gli accessori per tubi rappresentano una porzione molto piccola dei costi produttivi totali di tali società e che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla loro situazione economica.

 

J. CONCLUSIONI IN MERITO ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

 

     (90) Alla luce di tali argomentazioni, si conclude che non si ritiene che le eventuali ripercussioni sugli importatori e sugli utilizzatori siano tali da annullare l'effetto positivo sull'industria comunitaria delle misure contro la reiterazione del dumping pregiudizievole. Pertanto, non esistono ragioni valide contro la proroga delle misure antidumping.

 

     Forma delle misure relative alla Thailandia

     (91) Come risulta dall'avviso di apertura, il riesame intermedio relativo alla forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia è stato avviato dalla Commissione di propria iniziativa.

     (92) L'inchiesta è ancora in corso e non sono state raggiunte conclusioni definitive.

 

K. MISURE ANTIDUMPING

 

     (93) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga delle misure attualmente in vigore. Esse hanno potuto disporre di un periodo di tempo entro cui presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

     (94) Da quanto fin qui esposto consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Cina e della Thailandia o spedite da Taiwan, estese con regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio e modificate con regolamento (CE) n. 2314/2000 debbano essere prorogate. Si rammenta che tali misure consistono in un dazio ad valorem per entrambi i paesi in questione, tranne per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nella Comunità da due società thailandesi, i cui impegni sono stati accettati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati nei codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 98) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 98) e originarie della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

     2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società: [1]

 

Paese

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

58,6 %

Thailandia

58,9 %

A 999

Eccetto:

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn

7,4 %

8 850

Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn

0 %

A 118

 

     2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione (*), le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

 

Paese

Società

Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio supplementare di salvaguardia

 

Codice addizionale TARIC

 

 

 

Fino al 28.3.2003

 

29.3.2003-28.9.2003

 

29.9.2003-28.3.2004

 

29.3.2004-28.9.2004

 

29.9.2004-28.3.2005

 

Thailandia

 

Tutte le società (eccetto: Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng Samutprakarn)

 

35,2 %

 

37,6 %

 

37,6 %

 

39,7 %

 

39,7 %

 

8851

 

(*) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1 [2].

     [3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.] [3]

     4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

 

          Art. 2. [4]

     1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili al seguente codice addizionale Taric, prodotte e direttamente esportate (cioè spedite e fatturate) dalla società sottoindicata a una società che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito all'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

 

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Thailandia

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd., Samutprakarn

8850

 

TTU Industrial Corp. Ltd. Bangkok.

8850

 

     2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

     a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato, e

     b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

 

          Art. 3. [5]

     Il dazio antidumping definitivo istituito ai sensi dell'articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese sono estese alle importazioni degli stessi accessori (Codice Taric: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 30 92; 7307 99 90 92) spedite da Taiwan (codice addizionale Taric A 999), eccetto gli accessori prodotti dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 099) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 100).

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, ad eccezione degli accessori prodotti dalle citate Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, qualora le importazioni di accessori spedite da Taiwan siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

 

Paese

Società

Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio supplementare di salvaguardia

Codice addizionale TARIC

 

 

 

Fino al 28.3.2003

 

29.3.2003-28.9.2003

 

29.9.2003-28.3.2004

 

29.3.2004-28.9.2004

 

29.9.2004-28.3.2005

 

 

Taiwan

 

Tutte le società (eccetto: Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd and Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd)

 

34,9 %

 

37,3 %

 

37,3 %

 

39,4 %

 

39,4 %

 

A999

 

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     La fattura commerciale che accompagna gli accessori per tubi assoggettati a un impegno venduti nella Comunità dalla società deve contenere le seguenti informazioni:

     1) L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

     2) Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.

     3) Il numero della fattura commerciale.

     4) La data di rilascio della fattura commerciale.

     5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

     6) L'esatta descrizione delle merci.

     7) La descrizione delle condizioni di vendita, e in particolare:

     - il prezzo,

     - le condizioni di pagamento applicabili,

     - le condizioni di consegna applicabili,

     - sconti e riduzioni complessivi.

     8) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

     9) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

     «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata dalla [nome della società] nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [decisione 1996/252/CE]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1496/2004.

[2] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2212/2003.

[3] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1496/2004.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1496/2004.

[5] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2212/2003.