§ 40.3.40 - Deliberazione 31 luglio 2006, n. 174.
Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:31/07/2006
Numero:174

§ 40.3.40 - Deliberazione 31 luglio 2006, n. 174.

Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, per l'anno 2006.

(G.U. 8 settembre 2006, n. 209)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 31 luglio 2006;

     Visti:

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 11 e l'art. 13, comma 2, lettera e);

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 7 maggio 2001);

     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003;

     il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/2003);

     l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03);

     la legge 24 dicembre 2003, n. 368;

     l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

     il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004 che ha, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2004);

     l'ordinanza del Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3267/03 (di seguito: Commissario delegato) del 16 dicembre 2004, relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed Eurex dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero (di seguito: ordinanza 16 dicembre 2004);

     la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);

     la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);

     la direttiva del Ministro delle attività produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società «Sogin S.p.a.» per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dismesse (di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);

     il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 3 aprile 2006);

     le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita):

     23 aprile 2002, n. 71/02 (di seguito: deliberazione n. 71/02);

     15 luglio 2004, n. 118/04 (di seguito: deliberazione n. 118/04);

     13 aprile 2005, n. 66/05 (di seguito: deliberazione n. 66/05);

     25 maggio 2006, n. 103/06, come successivamente modificata dalla deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06 (di seguito: deliberazione n. 103/06);

     il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità il 1° marzo 2006, recante criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (atto n. 06/06), (di seguito: documento per la consultazione 1° marzo 2006);

     la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

     il documento per la consultazione, pubblicato dall'Autorità il 16 marzo 2006, recante obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (atto n. 08/06) (di seguito: documento per la consultazione 16 marzo 2006);

     Considerato che:

     l'art. 9, comma 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede che la società «SO.G.I.N. - Società gestione impianti nucleari S.p.a.» (di seguito: la Sogin) «inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi»;

     l'art. 9, comma 2 del medesimo decreto dispone che «ogni tre anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo»;

     il decreto interministeriale 3 aprile 2006 ha modificato l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto interministeriale 26 gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da parte della Sogin all'Autorità di «un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente», e prevedendo che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari «ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1»;

     con deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha rideterminato gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari) per il triennio 2002-2004;

     in data 30 settembre 2004, con nota prot. n. 23804 (prot. Autorità n. 021565 del 1° ottobre 2004), la Sogin ha presentato all'Autorità un programma delle attività ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: programma 30 settembre 2004), ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007;

     il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 ha previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento, associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l'altro, il decreto ministeriale 7 maggio 2001;

     in data 15 dicembre 2004, con nota trasmessa alla Sogin e al Ministro delle attività produttive (prot. n. AO/R04/4740), l'Autorità ha riscontrato, tra l'altro, l'incompletezza del programma 30 settembre 2004 e la sua inidoneità ai fini dell'adozione del provvedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007;

     a seguito del decreto ministeriale 2 dicembre 2004 e della lettera di cui al precedente alinea, in data 27 dicembre 2004, con nota prot. n. 32127 (prot. Autorità n. 029030 del 29 dicembre 2004), la Sogin ha presentato un nuovo programma (di seguito: programma 27 dicembre 2004);

     poichè il programma 27 dicembre 2004, prevedeva, rispetto al precedente, un allungamento del periodo di completamento delle attività dal 2020 al 2024 ed un incremento dei costi a vita intera per 409 milioni di euro, l'Autorità, come rappresentato con nota in data 21 gennaio 2005 (prot. n. AO/R05/232), inviata alla Sogin e al Ministro delle attività produttive, ha disposto approfondimenti istruttori e, a seguito di tali approfondimenti, in data 8 marzo 2005, con nota inviata al Ministro delle attività produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze (prot. n. AO/M05/953), ha chiesto un parere in merito alla coerenza del programma 27 dicembre 2004 con i nuovi indirizzi strategici posti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2004, parere ritenuto essenziale ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari;

     con la deliberazione n. 66/05 l'Autorità ha determinato, come prima fase del procedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007, gli oneri nucleari a consuntivo per il triennio 2002-2004, riconoscendo maggiori costi delle attività operative per 34,7 milioni di euro, inclusi 10,2 milioni di euro per le attività svolte dalla Sogin in qualità di «Soggetto attuatore» delle ordinanze del Commissario delegato, ma non riconoscendo, in applicazione del richiamato criterio di efficienza economica, maggiori costi di sede centrale per 4,8 milioni di euro, a motivo «del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività, dovuta, tra l'altro, a incrementi significativi di voci di costo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'ufficio di Mosca, alle consulenze da terzi e alle prestazioni professionali»;

     in data 20 dicembre 2005, con lettera (prot. n. 0020816, prot. Autorità 030108 del 20 dicembre 2005), il Ministro delle attività produttive ha comunicato al presidente dell'Autorità che la soluzione per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato doveva essere ricercata anche prendendo in considerazione il riprocessamento all'estero, nel rispetto dei requisiti di fattibilità tecnica e di convenienza sotto il profilo economico;

     in data 12 gennaio 2006, l'Autorità e il presidente della Sogin, nonchè Commissario delegato, hanno trasmesso una nota congiunta (prot. n. 73/2006) al Ministro delle attività produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si evidenziava che:

     le valutazioni comparative attualmente disponibili dei costi del riprocessamento all'estero rispetto allo stoccaggio a secco, basate su dati relativamente certi per il riprocessamento e su dati ipotetici per lo stoccaggio a secco, avrebbero potuto determinare, in futuro, la contestazione della soluzione adottata e dei relativi oneri posti a carico della tariffa elettrica;

     ai fini dell'individuazione della soluzione più efficace, dovevano essere valutati anche gli aspetti relativi alle esigenze di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di accettabilità sociale, difficilmente valutabili dal punto di vista economico;

     la necessità di dare rapida attuazione alla messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato, poneva l'esigenza di un nuovo decreto che esplicitasse la volontà governativa di procedere senza indugi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato all'estero;

     la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin «provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato:

     a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale;

     b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin S.p.a.»;

     con nota in data 19 maggio 2006 (prot. n. AO/R06/2656), inviata al presidente e all'amministratore delegato della Sogin, al direttore generale del Dipartimento del tesoro e al dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, al direttore della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico e al presidente della Cassa conguaglio per il settore elettrico, l'Autorità ha, tra l'altro, riscontrato che la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 riafferma l'esigenza di una valutazione della convenienza, sotto il profilo economico, del riprocessamento all'estero rispetto allo stoccaggio a secco, e che pertanto si ritiene indispensabile disporre al più presto di una valutazione definitiva della Sogin in tal senso, asseverata dagli organi interni di controllo tecnico, economico e gestionale della Sogin, nonchè dal Ministero dello sviluppo economico; nella medesima nota l'Autorità ha altresì rilevato che gli oneri conseguenti ai siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale, nonchè presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, di cui alla direttiva ministeriale 28 marzo 2006, non sono compresi nel perimetro oneri nucleari definito dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e necessitano, quindi, per il loro riconoscimento, di un apposito decreto interministeriale;

     con deliberazione n. 103/06 l'Autorità ha determinato gli oneri nucleari a consuntivo per le attività svolte nel 2005:

     riconoscendo maggiori costi delle attività commisurate all'avanzamento, rispetto al programma 27 dicembre 2004, per 26,8 milioni di euro;

     non riconoscendo l,7 milioni di euro relativi all'aumento della voce project management degli impianti verificatosi nel 2005 rispetto al valore medio annuo del triennio precedente, perchè non direttamente finalizzato alla gestione e al presidio dei siti, oltre che conseguente ad un trasferimento di costi dalla voce coordinamento e servizi generali alla voce project management»;

     non riconoscendo 1,3 milioni di euro relativi all'aumento della voce coordinamento e servizi generali verificatosi nel 2005 rispetto al valore medio annuo riconosciuto del triennio precedente, aumento cui ha contribuito l'incremento degli organici per il quarto anno consecutivo e l'aumento di alcuni costi generali, quali consulenze da terzi, spese di elaborazione, accesso alle banche dati e pubblicità, trasferte dipendenti, utilizzo del software e altre spese;

     Considerato che:

     in data 29 maggio 2006, con nota prot. n. 0013997 (prot. Autorità n. 012984 del 30 maggio 2006), la Sogin ha trasmesso all'Autorità il programma di cui all'art. 9, comma 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto interministeriale 3 aprile 2006, contenente i costi preventivati per l'anno 2006 (di seguito: programma 29 maggio 2006);

     gli uffici dell'Autorità e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), congiuntamente alla commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/04 (di seguito: la commissione), hanno tenuto diversi incontri con la Sogin e richiesto informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel programma 29 maggio 2006;

     sulla base delle informazioni acquisite durante gli incontri e della documentazione di cui ai precedenti alinea, la commissione ha predisposto un rapporto, trasmesso alla Cassa in data 6 luglio 2006 e da quest'ultima trasmesso all'Autorità in data 26 luglio 2006 (prot. n. 001633, prot. Autorità n. 017853 del 26 luglio 2006);

     l'esame del programma 29 maggio 2006, delle informazioni raccolte e delle valutazioni formulate dalla commissione nel rapporto di cui al precedente alinea indicano che:

     a) i costi previsti dalla Sogin per l'anno 2006 sono pari a 150,2 milioni di euro, di cui 99,2 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento;

     b) il programma 29 maggio 2006 è stato elaborato, relativamente alle attività commisurate all'avanzamento previste nel 2006, secondo criteri di fattibilità più realistici di quelli contenuti nei programmi precedenti e, relativamente alle attività non commisurate, secondo obiettivi di contenimento dei costi, in particolare di quelli di coordinamento e servizi generali; tuttavia l'esercizio 2006 continua ad evidenziare una elevata incidenza dei costi fissi, a seguito delle scelte operate negli anni precedenti;

     c) le attività commisurate all'avanzamento previste per il 2006 rappresentano la continuazione di quelle avviate negli anni precedenti, che avevano subito consistenti ritardi, evidenziati nella parte motiva della deliberazione n. 103/06; nel 2006 è prevista un'accelerazione di dette attività, che tuttavia non è tale da recuperare in maniera significativa i ritardi cumulati;

     d) il progressivo slittamento del programma fa emergere la necessità di garantire il mantenimento in sicurezza di centrali ed impianti con interventi di manutenzione straordinaria, che rappresentano una voce significativa dei costi previsti nel 2006 (9,7 milioni di euro, a fronte di 2,5 nel 2005), destinata ad aumentare nei prossimi anni; relativamente a tali costi, la Sogin non ha tuttavia definito un piano puntuale e pluriennale di interventi;

     e) le attività commisurate all'avanzamento previste per il 2006 ammontano a 51,0 milioni di euro (34% dei costi complessivi), in aumento rispetto al 2005 (37,3 milioni di euro); in particolare:

     i costi delle attività previste per lo smantellamento delle centrali e degli impianti (27,1 milioni di euro) aumentano del 35% rispetto al consuntivo del 2005 (20,1 milioni di euro) e del 48% rispetto alla media storica 2002-2005 (18,3 milioni di euro); le attività previste dispongono, in generale, delle necessarie autorizzazioni, mentre le attività caratterizzate da incertezza tecnologica includono i soli costi di progettazione e sperimentazione e le attività caratterizzate da elevata incertezza autorizzativa includono i soli costi relativi alle attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni stesse;

     i costi delle attività previste per la chiusura del ciclo del combustibile (23,9 milioni di euro) risultano in aumento (+39%) rispetto al consuntivo 2005 (17,2 milioni di euro), in relazione all'avvio delle attività di predisposizione dei siti per la movimentazione del combustibile (4,5 milioni di euro) e all'incremento dei costi di stoccaggio a secco degli elementi di combustibile della centrale di Latina presso BNFL; i costi previsti per il 2006 includono anche 5,9 milioni di euro relativi allo stoccaggio a secco del combustibile irraggiato presso la centrale di Creys Malville;

     f) relativamente ai costi delle attività non commisurate all'avanzamento svolte presso le centrali previsti per il 2006:

     i costi di gestione siti (8,7 milioni di euro) e servizi vari (17 milioni di euro) risultano confrontabili ai valori registrati nel 2005 (8,7 e 17,1 milioni di euro) e inferiori a quelli medi del periodo 2002-2005 (8,9 e 19,4 milioni di euro);

     i costi di protezione fisica (2 milioni di euro) e manutenzione straordinaria (2 milioni di euro) sono in aumento rispetto al 2005 (rispettivamente 0,6 e 0,5 milioni di euro);

     i costi di project management (5,9 milioni di euro) presentano un ingiustificato aumento rispetto al 2005 (3,3 milioni di euro) e alla media del periodo 2002-2005 (3,2 milioni di euro), dovuto anche al trasferimento di 1,5 milioni di euro dai costi di coordinamento e servizi generali; poichè l'incidenza dei costi di project management rispetto al totale delle altre attività svolte presso le centrali deve risultare in linea con quella dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005, non risulta giustificato l'aumento di 0,9 milioni di euro;

     g) relativamente ai costi delle attività non commisurate all'avanzamento svolte presso gli impianti previsti per il 2006:

     i costi di gestione siti e servizi vari, considerati nel loro complesso (16,3 milioni di euro), risultano significativamente inferiori ai valori mediamente registrati nel periodo 2002-2005 (24,5 milioni di euro);

     i costi delle attività di protezione fisica (3,7 milioni di euro) e manutenzione straordinaria (7,7 milioni di euro) mostrano un significativo aumento rispetto al 2005 (rispettivamente 2,9 e 2 milioni di euro) e al valore medio registrato nel periodo 2002-2005 (rispettivamente 1,5 e 2 milioni di euro);

     i costi di project management (5,9 milioni di euro) presentano un ingiustificato aumento rispetto al valore riconosciuto nel 2005 (3,3 milioni di euro) e alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005 (2,4 milioni di euro), dovuto anche al trasferimento di 1,5 milioni di euro dai costi di coordinamento e servizi generali; poichè l'incidenza dei costi di project management rispetto al totale delle altre attività svolte presso gli impianti centrali deve risultare in linea con quella dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005, non risulta giustificato l'aumento di 1,5 milioni di euro;

     h) l'analisi per natura dei costi di project management delle centrali e degli impianti evidenzia la presenza di costi discrezionali per un totale di 2,3 milioni di euro relativi a trasferte, spese altre, prestazioni professionali e consulenze di terzi, sui quali la Sogin può effettuare interventi di recupero di efficienza;

     i) i costi di coordinamento e servizi generali (24,3 milioni di euro), presentano una riduzione rispetto al costo riconosciuto nel 2005 (27,1 milioni di euro) e alla media storica dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005 (27,0 milioni di euro); l'incidenza di detti costi sul totale degli altri costi del programma (19,3%) risulta inferiore sia all'incidenza media dei costi riconosciuti nel 2005 (27,9%) che a quella del periodo 2002-2005 (24,8%); considerando che detta riduzione è dovuta anche allo spostamento su project management, servizi vari e progetti relativi al ciclo del combustibile di voci di costo che negli anni precedenti erano incluse nel coordinamento e servizi generali, per un totale di 3,8 milioni di euro, l'incidenza di questi costi sui costi totali del programma risulta pari a 23,4%, sostanzialmente in linea con la media storica; un'analisi per natura dei costi previsti mette peraltro in evidenza la presenza di costi discrezionali, per un totale di 5,5 milioni di euro, riferiti a trasferte dipendenti, elaborazione dati, spese altre, pubblicità, prestazioni professionali, formazione, consulenze di terzi, giornali e riviste, utilizzo software e noleggio automezzi, sui quali la Sogin può effettuare interventi di recupero di efficienza;

     j) i costi relativi alle attività svolte dalla Sogin in qualità di «soggetto attuatore» delle ordinanze del Commissario delegato previsti nel 2006 (3,0 milioni di euro) sono in aumento rispetto al valore del 2005 (1,5 milioni di euro) e a quello medio registrato nel periodo 2002-2005 (1,8 milioni di euro), aumento dovuto all'accelerazione delle attività di completamento dei sistemi integrati di sicurezza presso i siti;

     k) il canone annuo di affitto dei beni immobili dell'ENEA presso gli impianti e i relativi oneri connessi, previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti ENEA alla Sogin, non sono inclusi nel programma 29 maggio 2006 e, pertanto, detti costi saranno valutati a consuntivo;

     l) per il 2006 sono previsti 2,5 milioni di euro di ricavi da smantellamento, che non sono stati portati a riduzione dei costi previsti per il medesimo anno, e che detti ricavi da smantellamento contribuiscono a ridurre i costi della commessa nucleare;

     m) nel 2006 sono previsti investimenti pari a 16,6 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro relativi alle attività di coordinamento e servizi generali, così articolati:

     0,9 milioni in mezzi informatici;

     0,9 milioni per l'adeguamento della sede centrale a seguito della chiusura della sede di Santa Prassede;

     2,2 milioni relativi alla prima fase del progetto di sviluppo di un sistema informatico integrato della disattivazione («Progetto SID»), per il quale è in fase di completamento uno studio di fattibilità, detti investimenti, ai fini del riconoscimento dei relativi ammortamenti, che si evidenzieranno negli anni successivi al 2006, richiedono un'analisi costi/benefici e una valutazione di congruità e funzionalità all'avanzamento del programma;

     n) il sistema di controllo di gestione del programma presenta alcune criticità, in particolare:

     la classificazione delle attività e la loro attribuzione ad attività commisurate e non commisurate all'avanzamento non è basata su un sistema di contabilità industriale coerente, articolato per centri di costo; ciò è confermato dai trasferimenti di costi da una attività all'altra operati dalla Sogin negli anni 2005 e 2006;

     le procedure di attribuzione dei costi indiretti alle diverse attività in avanzamento non sono omogenee tra i diversi siti;

     le procedure di controllo dell'avanzamento fisico sono applicate solo alle attività relative allo smantellamento delle centrali e alla chiusura del ciclo del combustibile, mentre agli impianti si applicano procedure di misura del solo avanzamento economico;

     Considerato che:

     il programma 29 maggio 2006 non contiene un aggiornamento dei costi e dei tempi a vita intera rispetto al programma 27 dicembre 2004, mentre per una corretta valutazione delle attività previste, della congruità dei relativi costi e dell'impatto a medio - lungo termine di detti costi nella tariffa elettrica risulta fondamentale disporre di un programma a vita intera;

     le informazioni fornite dalla Sogin presentano aggiornamenti dei costi a vita intera per le sole attività in corso o da avviare nel 2006, con esclusione delle attività commisurate che iniziano dopo il 2006 (di seguito: attività ripreventivate); è prevedibile comunque fin da ora un aumento considerevole dei costi e dei tempi del programma a vita intera, in quanto:

     a) nell'ipotesi che la Sogin realizzi nel 2006 tutte le attività previste nel programma 29 maggio 2006, il ritardo accumulato negli anni 2005 e 2006 rispetto a quanto preventivato per i medesimi anni nel programma 27 dicembre 2004 sarebbe pari al 50% circa; detto ritardo è ancora più consistente se si considera che il programma 27 dicembre 2004 già scontava il ritardo registrato nel triennio 2002-2004, evidenziato nella parte motiva della deliberazione n. 66/05;

     b) le attività ripreventivate costituiscono circa il 61% dei costi previsti a vita intera nel programma 27 dicembre 2004 (2.484 milioni di euro rispetto ad un totale di 4.052 milioni di euro, al netto degli imprevisti) e, purtuttavia, evidenziano un aumento, rispetto ai preventivi del programma 27 dicembre 2004, pari a 562,9 milioni di euro, con un aumento del 15,4% per le attività di smantellamento, del 41% per la chiusura del ciclo del combustibile, del 24% per il mantenimento in sicurezza e del 38,8% per il project management, mentre i costi di coordinamento e servizi generali si mantengono sostanzialmente stabili (-1,5%);

     c) i costi delle attività per le quali non è stato aggiornato il preventivo a vita intera, perchè previste oltre il 2006, ammontavano nel programma 27 dicembre 2004 a 1.567 milioni di euro, al netto degli imprevisti; nell'ipotesi, peraltro improbabile, che i preventivi a vita intera di dette attività non aumentino, il programma a vita intera ammonterebbe pertanto a 4.615 milioni di euro, a fronte di 4.052 milioni di euro del programma 27 dicembre 2004, al netto degli imprevisti (377,6 milioni di euro), e di 3.285 milioni di euro (moneta 2001) del programma a vita intera presentato nel 2001, sempre al netto degli imprevisti;

     il programma 29 maggio 2006 conferma un ulteriore rallentamento delle attività in conseguenza:

     a) di un progressivo accumularsi di ritardi nello svolgimento delle attività, il cui spostamento in avanti rappresenta una parte considerevole delle attività per gli anni futuri;

     b) di incertezze normative e tecnologiche relative alla strategia di smantellamento e di chiusura del ciclo del combustibile;

     c) della complessità delle procedure autorizzative;

     d) delle incertezze normative su aspetti essenziali per lo smantellamento, quali la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

     e) del conseguente ridimensionamento dell'obiettivo principale del programma (smantellamento e rilascio dei siti senza vincoli radiologici), rispetto alle attività di gestione ordinaria e di mantenimento dei siti;

     Considerato che:

     i consuntivi del triennio 2002-2004, presentati dalla Sogin nell'aprile del 2005, sulla base dei quali è stata adottata la deliberazione n. 66/05, ammontavano a 409,5 milioni di euro, come evidenziato nella parte motiva della delibera stessa;

     il programma 29 maggio 2006 presenta un aggiornamento dei consuntivi del triennio 2002-2004, per un importo totale pari a 406,2 milioni di euro, inferiore di 3,3 milioni di euro rispetto a quello presentato nell'aprile del 2005;

     nel corso delle attività istruttorie svolte dagli Uffici dell'Autorità e della Cassa, congiuntamente alla Commissione, è emerso che l'aggiornamento di cui al precedente alinea si è reso necessario in relazione alla esposizione dei costi di investimento, anzichè dei relativi ammortamenti, per la voce emergenza e ad una più puntuale determinazione dei costi effettivi, in particolare quelli afferenti al consorzio SICN, effettuati in occasione della chiusura definitiva dell'esercizio; con nota ricevuta in data 26 luglio 2006 (prot. Autorità n. 017852 del 26 luglio 2006) la Sogin ha formalmente notificato detto aggiornamento all'Autorità;

     l'aggiornamento dei consuntivi del triennio 2002-2004 può essere accettato, considerate le motivazioni di cui al precedente alinea;

     i costi riconosciuti per il triennio 2002-2004 con la deliberazione n. 66/05 devono essere pertanto ridotti di 3,3 milioni di euro; detto importo si aggiunge pertanto ai 58,8 milioni di euro evidenziati nella parte motiva della medesima deliberazione, relativi ai minori costi sostenuti dalla Sogin nel triennio 2002-2004 rispetto a quanto riconosciuto dalla deliberazione n. 71/02, e ai 4,8 milioni di euro di costi non riconosciuti dalla medesima deliberazione;

     con la deliberazione n. 103/06 l'Autorità ha riconosciuto a consuntivo i costi sostenuti dalla Sogin per l'anno 2005 in misura pari a 124,2 milioni di euro ed ha disposto che, per il finanziamento di detti costi, la Sogin utilizzi le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

     con la deliberazione di cui al precedente alinea sono stati inoltre riconosciuti a consuntivo i costi sostenuti dal consorzio SICN nel 2001, pari a 28 milioni di euro, a valere sulla disponibilità residua del gettito della componente tariffaria A2, una volta completati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell'art. 1, comma 493, della legge finanziaria 2006;

     per la copertura finanziaria delle attività previste per il 2006 la Sogin può ricorrere alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

     Considerato che:

     nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 239/2004, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/2003 (di seguito: perimetro oneri nucleari);

     tra i costi previsti per l'anno 2006 rientrano quelli relativi allo stoccaggio a secco del combustibile nucleare irraggiato presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della Sogin;

     i costi di cui sopra sono riferibili ad impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, impegni che sono stati conferiti dall'Enel alla Sogin al momento della sua costituzione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

     in considerazione di quanto esposto nel precedente alinea, per la copertura di tali costi possono essere provvisoriamente utilizzate le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari, in attesa dell'integrazione del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 con l'espressa previsione dell'inclusione dei suddetti costi nel perimetro oneri nucleari;

     Considerato che:

     l'art. 1, comma 102 della legge n. 239/2004 prevede che «Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonchè alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la Sogin Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti»;

     l'art. 1, comma 103 della medesima legge prevede inoltre che «Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Sogin Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa»;

     Considerato che:

     il documento per la consultazione 1° marzo 2006 reca uno schema di intervento diretto allo sviluppo dei criteri di valutazione dell'efficienza economica, già utilizzati ai fini dell'adozione della deliberazione n. 66/05, funzionali all'esigenza di promuovere l'avanzamento del programma e l'ottimizzazione dei costi delle attività della Sogin, con l'introduzione di obiettivi di recupero di efficienza (cap);

     in esito al processo di consultazione è emersa l'esigenza di ulteriori attività istruttorie, da svolgere entro la fine dell'anno 2006, con particolare riferimento alla struttura dei costi delle attività non commisurate all'avanzamento, all'efficiente utilizzo delle risorse impiegate e alla loro correlazione con le attività commisurate all'avanzamento;

     da quanto sopra consegue che i suddetti criteri saranno applicati a partire dall'anno 2007;

     Ritenuto che sia necessario:

     rettificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo per il triennio 2002-2004 con la deliberazione n. 66/2005, per un importo totale pari a 401,4 milioni di euro, come risulta dall'aggiornamento dei consuntivi per il medesimo triennio presentati dalla Sogin nell'ambito del programma 29 maggio 2006 e pari a 406,2 milioni di euro, al netto dei 4,8 milioni di euro non riconosciuti dalla medesima deliberazione;

     valutare, ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per l'anno 2006, i costi esposti dalla Sogin nel programma 29 maggio 2006 sulla base dei criteri di efficienza economica già utilizzati, a consuntivo, ai fini dell'adozione delle deliberazioni n. 66/05 e n. 103/06;

     rideterminare gli oneri nucleari per l'anno 2006 in misura pari a 145,3 milioni di euro, di cui 51,0 milioni di euro relativi alle attività commisurate all'avanzamento, 96,8 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento, e 2,5 milioni di euro da portare in detrazione dai costi della commessa nucleare quali ricavi da smantellamento; tale riconoscimento corrisponde quindi ai costi a preventivo esposti dalla Sogin nel programma 29 maggio 2006, al netto di 2,4 milioni di euro di aumento della voce project management, di cui 0,9 milioni di euro relativi alle centrali e 1,5 milioni di euro relativi agli impianti, e dedotti 2,5 milioni di euro di ricavi da smantellamento;

     prevedere che per la copertura finanziaria dei costi relativi allo stoccaggio a secco presso la centrale di Creys Malville del combustibile irraggiato di proprietà della Sogin siano utilizzate le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari, per un importo pari a 5,9 milioni di euro;

     al fine di contenere gli incrementi della componente tariffaria A2 e di assicurare la prosecuzione del programma, prevedere la copertura finanziaria degli oneri nucleari per l'anno 2006, ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

     prevedere che gli scostamenti tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento siano valutati in sede di verifica annuale dei consuntivi, rapportati all'avanzamento fisico e che eventuali scostamenti positivi siano riconosciuti sulla base di giustificati e documentati motivi;

     prevedere che i costi di project management siano oggetto di valutazione a consuntivo in termini di congruità ed efficienza economica a fronte delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno;

     prevedere che eventuali minori costi sostenuti a consuntivo siano detratti, in sede di rideterminazione, dagli oneri nucleari relativi all'anno 2007;

     prevedere che il canone annuo di affitto dei beni immobili dell'Enea presso gli impianti e i relativi oneri connessi previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti Enea alla Sogin, non inclusi nel programma 29 maggio 2006, siano valutati a consuntivo;

     prevedere che la Sogin aggiorni il programma a vita intera, rifocalizzando le attività previste a medio lungo termine ed elaborando un piano industriale coerente e fattibile, sulla base di nuovi indirizzi che tengano realisticamente conto della:

     a) data di disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

     b) strategia di chiusura del ciclo del combustibile;

     c) strategia di smantellamento delle centrali e degli impianti, e, in particolare, della centrale di Latina, per la quale si evidenziano le maggiori incertezze tecnologiche;

     ricercando una condivisione a livello nazionale di tutti i soggetti coinvolti (Stato, regioni, enti locali, enti preposti al rilascio delle autorizzazioni) sugli obiettivi e le strategie a lungo termine del programma di smantellamento.

     Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin specifiche richieste relative ad analisi e documenti ritenuti necessari ad integrazione del programma 29 maggio 2006 e delle informazioni già fornite nell'ambito delle attività istruttorie di cui al presente provvedimento, compresa l'ultima nota, ricevuta in data 26 luglio 2006;

 

     Delibera:

 

     1. Di rettificare a 401,4 milioni di euro l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo per il triennio 2002-2004 con la deliberazione n. 66/05.

     2. Di rideterminare gli oneri nucleari, per l'anno 2006, in misura pari a 145,3 milioni di euro, di cui 51,0 milioni di euro relativi alle attività commisurate all'avanzamento, 96,8 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento e 2,5 milioni di euro da portare in detrazione dai costi della commessa nucleare quali ricavi da smantellamento.

     3. Di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente alinea ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari.

     4. Di prevedere che gli scostamenti tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento siano valutati in sede di verifica annuale dei consuntivi, rapportati all'avanzamento fisico e che eventuali scostamenti positivi siano riconosciuti sulla base di giustificati e documentati motivi.

     5. Di prevedere che i costi di project management siano oggetto di valutazione a consuntivo in termini di congruità ed efficienza economica a fronte delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno.

     6. Di prevedere che eventuali minori costi sostenuti a consuntivo siano detratti, in sede di rideterminazione, dagli oneri relativi all'anno 2007.

     7. Di prevedere che il canone annuo di affitto dei beni immobili dell'Enea presso gli impianti e i relativi oneri connessi previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti Enea alla Sogin, non inclusi nel programma 29 maggio 2006, siano valutati a consuntivo.

     8. Di richiedere alla Sogin di:

     a) trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre 2006, il programma aggiornato a vita intera e un piano a medio termine delle manutenzioni straordinarie, degli investimenti e di sviluppo delle risorse umane, nonchè un piano di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti ai sensi dell'art. 1, commi 102 e 103 della legge n. 239/2004;

     b) trasmettere all'Autorità, entro il 31 ottobre 2006, il rendiconto dell'evoluzione delle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, dalla data di costituzione della Sogin fino al 30 giugno 2006, specificando le entrate e le uscite, compresi i proventi finanziari;

     c) trasmettere all'Autorità, entro il 31 ottobre 2006, uno studio di fattibilità sulle strategie per la chiusura del ciclo del combustibile, che includa anche la valutazione circa la fattibilità tecnica e la convenienza economica del riprocessamento rispetto allo stoccaggio a secco per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato, asseverata dagli organi interni di controllo tecnico, economico e gestionale della Sogin, nonchè dal Ministero dello sviluppo economico, come richiesto nella nota dell'Autorità del 19 maggio 2006;

     d) operare, entro il 31 dicembre 2006, una revisione del sistema di gestione e controllo basato su un coerente sistema di contabilità analitica, articolato per centri di costo e su procedure di controllo dell'avanzamento fisico; detta revisione dovrà comprendere anche una procedura di valutazione degli investimenti;

     e) trasmettere all'Autorità, entro il 31 ottobre 2006, un progetto di separazione amministrativa e contabile delle attività che tenga conto, per quanto applicabili, dei criteri di cui alla deliberazione n. 310/01 e al documento per la consultazione 16 marzo 2006;

     f) trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre 2006, i risultati dello studio di fattibilità relativo al progetto SID ed una analisi di congruità e funzionalità all'avanzamento del programma per gli investimenti specifici relativi alle attività di coordinamento e servizi generali.

     9. Di notificare il presente provvedimento alla Sogin, con sede in via Torino, 6 - Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     10. Di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.

     11. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia.it).