§ 20.5.74 – Regolamento 14 gennaio 2004, n. 60.
Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:14/01/2004
Numero:60


Sommario
Art.  1. Applicabilità di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001.
Art.  2. Quote d'isoglucosio.
Art. 3.  Importazioni preferenziali di zucchero di canna.
Art.  4. Definizioni.
Art.  5. Regime sospensivo.
Art.  6. Scorte anormali.
Art.  7. Prova dell'eliminazione da parte dei nuovi Stati membri.
Art.  8. Controllo.
Art.  9. Entrata in vigore.


§ 20.5.74 – Regolamento 14 gennaio 2004, n. 60.

Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 15 gennaio 2004, n. L 9).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Le norme relative ai regimi di produzione e di scambi per il mercato dello zucchero, inserite nel regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «l'atto di adesione») si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004, ossia due mesi prima della fine della campagna di commercializzazione 2003/2004. Sono pertanto necessarie misure transitorie che agevolino il passaggio dai regimi di produzione e di scambi vigenti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») a quelli previsti nel regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (2) Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'intera produzione di zucchero dei nuovi Stati membri è soggetta ai regimi nazionali e la maggior parte della loro produzione sarà smaltita entro il 1° maggio 2004. Di conseguenza, le disposizioni concernenti i prezzi, gli accordi interprofessionali e l'autofinanziamento, di cui agli articoli da 2 a 6 e da 10 a 21 del regolamento (CE) n. 1260/2001 non devono applicarsi anteriormente al 1° luglio 2004. Se le disposizioni in materia di autofinanziamento e di prezzi non si applicano allo zucchero prodotto anteriormente al 1° luglio 2004, neanche il regime delle restituzioni all'esportazione di cui agli articoli da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e i regimi d'intervento e di restituzione alla produzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello stesso regolamento devono applicarsi anteriormente al 1° luglio 2004.

     (3) Per quanto riguarda l'isoglucosio, la cui produzione è costante e adeguata alla domanda, è necessario determinare una congrua quota dei quantitativi di base fissati per i nuovi Stati membri produttori d'isoglucosio in modo da agevolare la transizione e garantire l'equilibrio tra produzione e consumo nella Comunità allargata. Tuttavia, per applicare lo stesso trattamento all'isoglucosio e allo zucchero, gli articoli da 2 a 21 e da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 devono applicarsi all'isoglucosio nei nuovi Stati membri soltanto a partire dal 1° luglio 2004.

     (4) L'atto di adesione stabilisce un fabbisogno massimo per l'approvvigionamento dell'impresa produttrice di zucchero in Slovenia pari a 19 585 tonnellate. Al fine di garantire l'approvvigionamento di tale impresa in zucchero greggio destinato ad essere raffinato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2004, occorre determinare una congrua quota del fabbisogno massimo di approvvigionamento per quel periodo.

     (5) Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero a causa dell'introduzione di prodotti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, a fini speculativi. Si devono quindi prendere disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri. Simili disposizioni sono già state adottate per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dal regolamento (CE) n. 1972/2003. In considerazione delle peculiarità del settore saccarifero, sono necessarie disposizioni distinte.

     (6) L'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione prevede che le merci sottoposte a regimi sospensivi di vario tipo il giorno dell'adesione sono esonerate dai dazi doganali al momento dell'immissione in libera pratica, a determinate condizioni. Tuttavia, nel settore dello zucchero esiste un notevole rischio che tale possibilità sia utilizzata a fini speculativi. Inoltre, essa consentirebbe agli operatori di eludere l'obbligo prescritto dal presente regolamento di eliminare dal mercato, a proprie spese, le eccedenze di zucchero o d'isoglucosio constatate dalle autorità dei nuovi Stati membri, oppure di pagare una penale qualora non siano in grado di fornire la prova dell'avvenuta eliminazione delle eccedenze stesse. I prodotti che implicano un simile rischio devono quindi essere assoggettati al dazio al momento dell'immissione in libera pratica.

     (7) Inoltre, conformemente all'atto di adesione, i quantitativi di zucchero o d'isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri. Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all'andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo nei nuovi Stati membri tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004. Per questa operazione, oltre allo zucchero e all'isoglucosio, vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero, in quanto potrebbero anch'essi costituire l'oggetto di speculazione. Qualora le eccedenze di zucchero e d'isoglucosio non siano eliminate dal mercato comunitario entro il 30 aprile 2005, il nuovo Stato membro interessato sarà tenuto finanziariamente responsabile per il quantitativo corrispondente. L'importo a carico del nuovo Stato membro, da versarsi al bilancio comunitario in caso di mancata eliminazione delle eccedenze, equivarrebbe alla più elevata restituzione all'esportazione applicabile tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005.

     (8) È preferibile, nell'interesse sia della Comunità che dei nuovi Stati membri, evitare l'accumularsi di eccedenze e comunque reperire gli operatori o gli individui coinvolti in cospicui traffici speculativi. A questo scopo, i nuovi Stati membri devono poter disporre, sin dal 1° maggio 2004, di un sistema che consenta loro di individuare i responsabili di simili operazioni.

     (9) Ai fini della determinazione delle eccedenze e della loro conseguente eliminazione, i nuovi Stati membri devono comunicare alla Commissione le più recenti statistiche sulla produzione, il commercio e il consumo dei prodotti in questione e fornirle la prova dell'avvenuta eliminazione delle eccedenze dal mercato entro il termine stabilito.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Sezione 1

Misure transitorie in vista dell'adesione

 

Art. 1. Applicabilità di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     Gli articoli da 2 a 21 e da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 non si applicano dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004 alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri»).

 

     Art. 2. Quote d'isoglucosio.

     Dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004, i quantitativi di base d'isoglucosio A e B per i nuovi Stati membri produttori d'isoglucosio sono i seguenti:

 

 

Quantitativo di base A in tonnellate di sostanza secca

Quantitativo di base B in tonnellate di sostanza secca

 

Ungheria

 

21 271

 

1 667

 

Polonia

 

4 152

 

312

 

Slovacchia

 

6 254

 

837

 

          Art. 3. Importazioni preferenziali di zucchero di canna.

     Per sopperire alla domanda dell'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 giugno 2004, la Slovenia è autorizzata a rilasciare durante detto periodo titoli d'importazione per «zucchero preferenziale speciale» entro un limite di 3 264 tonnellate espresse in equivalente zucchero bianco, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione.

 

Sezione 2

Misure transitorie intese ad evitare la speculazione

 

     Art. 4. Definizioni.

     Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

     1) per «zucchero» si intende:

     a) zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701;

     b) sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 e 2106 90 59;

     c) sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;

     2) per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30;

     3) per «prodotti trasformati» si intende i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %;

     4) per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00.

 

     Art. 5. Regime sospensivo.

     1. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

     a) siano stati, anteriormente al 1° maggio 2004, in libera pratica nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 o in un nuovo Stato membro; e

     b) il 1° maggio 2004 si trovino:

     i) in deposito temporaneo; o

     ii) sottoposti alla destinazione doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/ 92 o ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del medesimo regolamento; oppure

     iii) in viaggio, previo espletamento delle formalità di esportazione nel territorio della Comunità allargata.

     Il primo comma non si applica ai prodotti, ad eccezione dello zucchero C di barbabietola raffinato, dello sciroppo d'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C di cui ai codici NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 e 1702 90 80, esportati dalla Comunità dei Quindici, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per quei prodotti nel paese esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti in questione nel paese esportatore.

     2. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003, provenienti da paesi terzi, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

     a) il 1° maggio 2004 siano sottoposti al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     b) siano immessi in libera pratica il 1° maggio 2004 o posteriormente a questa data.

 

     Art. 6. Scorte anormali.

     1. Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri [1].

     Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene tenuto conto in particolare dell'evoluzione, durante l'anno precedente l'adesione rispetto all'anno anteriore:

     a) delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio;

     b) della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d'isoglucosio;

     c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

     2. Entro il 30 novembre 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1:

     a) esportandolo senza restituzione;

     b) utilizzandolo nel settore dei combustibili;

     c) denaturandolo senza aiuti per l'alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione. [2]

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati membri predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi. Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l'analisi del rischio, dei seguenti criteri:

     — tipo di attività esercitata dagli operatori interessati,

     — capienza dei magazzini,

     — volume di attività.

     I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato [3].

     Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1° maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca [4].

     L'importo di cui al terzo comma è versato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.

     4. Qualora lo zucchero o l’isoglucosio sia eliminato conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell’avvenuta esportazione entro il 28 febbraio 2006 mediante presentazione:

     a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1464/95;

     b) dei pertinenti documenti menzionati agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, richiesti per lo svincolo della cauzione. [5]

     La domanda di titolo di esportazione di cui alla lettera a) reca, nella casella 20, la seguente dicitura: "destinato all'esportazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004".

     Il titolo di esportazione di cui alla lettera a) reca, nella casella 22, la seguente dicitura: "da esportare senza restituzione o prelievo ..………. (quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo) kg; il presente titolo è valido unicamente in ……...... (nuovo Stato membro che lo rilascia)".

     Il titolo di esportazione di cui al primo comma, lettera a), è valido dal giorno del rilascio fino al 30 novembre 2005 [6].

 

     Art. 7. Prova dell'eliminazione da parte dei nuovi Stati membri. [7]

     1. Entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1 sono state eliminate dal mercato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato secondo ciascuna delle modalità ivi previste.

     2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % di detto importo è versata al bilancio comunitario entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006, viene presa in considerazione la totalità dell’importo. [8]

 

     Art. 8. Controllo.

     1. I nuovi Stati membri adottano tutte le misure necessarie all'applicazione della presente sezione e definiscono, in particolare, le modalità di controllo necessarie per l'eliminazione delle eccedenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

     2. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2004:

     a) informazioni sul sistema per la constatazione delle eccedenze istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma;

     b) i quantitativi di zucchero, isoglucosio, fruttosio e prodotti trasformati importati ed esportati mensilmente tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004, indicando distintamente le importazioni e le esportazioni da e verso la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, i nuovi Stati membri e i paesi terzi;

     c) i quantitativi di zucchero e d'isoglucosio prodotti annualmente tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004, eventualmente distinti secondo la produzione con e senza quota, e quelli consumati annualmente nello stesso periodo;

     d) le scorte di zucchero e d'isoglucosio detenute al 1° maggio di ogni anno tra il 1° maggio 2000 e il 1° maggio 2004.

 

Sezione 3

Disposizione finale

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 651/2005.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2005.