§ 20.5.133 – Regolamento 28 aprile 2005, n. 651.
Regolamento (CE) n. 651/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:28/04/2005
Numero:651


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.133 – Regolamento 28 aprile 2005, n. 651.

Regolamento (CE) n. 651/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 29 aprile 2005, n. L 108).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La sezione 2 del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione introduce misure transitorie intese ad evitare speculazioni nel settore dello zucchero dovute all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea. In tale sezione sono fissate alcune date per la determinazione delle eccedenze di zucchero, la loro eliminazione e la presentazione delle relative prove da parte dell’operatore responsabile o del nuovo Stato membro interessato. Sono inoltre fissati i periodi relativi ai valori da prendere in considerazione per calcolare gli importi che dovranno essere pagati dagli operatori e dai nuovi Stati membri se le eccedenze non sono eliminate.

     (2) A causa dei ritardi con cui sono pervenute le informazioni supplementari sulle eccedenze esistenti nei nuovi Stati membri e al tempo necessario per analizzarle in modo approfondito e discuterle con gli Stati membri interessati, non è stato possibile per la Commissione determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 ottobre 2004, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004.

     (3) I termini fissati dal regolamento (CE) n. 60/2004 devono essere modificati di conseguenza, tenendo conto per quanto possibile della necessità di disporre dei dati relativi all’eliminazione delle eccedenze per il calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005 entro il 15 ottobre 2005 e per la decisione sul declassamento delle quote entro il 1° ottobre 2005.

     (4) Viste le conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti cui sono esposti i nuovi Stati membri in caso di mancata o incompleta eliminazione delle eccedenze di zucchero, si ritiene giustificato dilazionare nell’arco di quattro anni il pagamento dell’importo dovuto dai nuovi Stati membri.

     (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 60/2004.

     (6) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 60/2004 è modificato come segue:

     1) L’articolo 6 è così modificato:

     a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.»;

     b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     «Entro il 30 novembre 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1:»;

     c) Al paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

     «I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.

     Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1° maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.»;

     d) Al paragrafo 4, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

     «Qualora lo zucchero o l’isoglucosio sia eliminato conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell’avvenuta esportazione entro il 28 febbraio 2006 mediante presentazione:»;

     e) Al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il titolo di esportazione di cui al primo comma, lettera a), è valido dal giorno del rilascio fino al 30 novembre 2005.».

     2) L’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 7. Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri.

     1. Entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1 sono state eliminate dal mercato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato secondo ciascuna delle modalità ivi previste.

     2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1° maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Il 25 % di detto importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre di ognuno degli anni successivi 2006, 2007, 2008 e 2009. La totalità dell’importo è presa in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.