§ 20.5.71 - Regolamento 10 novembre 2003, n. 1972.
Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:10/11/2003
Numero:1972


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Esportazioni dalla Comunità dei quindici
Art. 3.  Regime sospensivo
Art. 4.  Prelievi sulle merci in libera pratica
Art. 5.  Inventario delle scorte pubbliche
Art. 6.  Scorte nazionali di sicurezza
Art. 7.  Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi
Art. 8.  Prova del mancato pagamento delle restituzioni.
Art. 9.  Divieto di doppio pagamento di restituzioni.
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 20.5.71 - Regolamento 10 novembre 2003, n. 1972.

Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea.

(G.U.U.E. 11 novembre 2003, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all'adesione di dieci nuovi Stati all'Unione europea, il 1° maggio 2004.

     (2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2003, possono beneficiare della restituzione solo quei prodotti che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione. L'obbligo di lasciare il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione costituisce anche l'esigenza principale per lo svincolo della cauzione legata alla licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003. Poiché le frontiere interne saranno soppresse al momento dell'adesione, i prodotti esportati dalla Comunità dei quindici devono aver lasciato il territorio doganale della Comunità entro il 30 aprile 2004 in tutti i casi, anche se la dichiarazione di esportazione è stata accettata meno di sessanta giorni prima della data dell'adesione.

     (3) Le distorsioni degli scambi che rischiano di turbare le organizzazioni di mercato sono spesso provocate da spedizioni artificiali di prodotti che non fanno parte delle normali scorte dello Stato in questione. Anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze. Si dovrebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri.

     (4) Occorre evitare che le merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione anteriormente al 1° maggio 2004 fruiscano di una seconda restituzione in caso di esportazione verso paesi terzi dopo il 30 aprile 2004.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono necessarie ed opportune e vanno applicate in maniera uniforme.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Definizioni

     Agli effetti del presente regolamento si intende per:

     a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

     b) «nuovi Stati membri»: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;

     c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004;

     d) «prodotti»: prodotti agricoli e/o merci non comprese nell'allegato I del trattato CE;

     e) «restituzione alla produzione»: la restituzione concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

 

          Art. 2. Esportazioni dalla Comunità dei quindici

     Se, per i prodotti destinati all'esportazione dalla Comunità dei quindici verso uno dei nuovi Stati membri, per i quali è stata accettata una dichiarazione d'esportazione entro il 30 aprile 2004, le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 non risultano soddisfatte entro quella data, il beneficiario rimborsa l'eventuale restituzione percepita a norma dell'articolo 52 del medesimo regolamento.

 

          Art. 3. Regime sospensivo

     1. Il presente articolo si applica in deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

     2. I prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5, i quali, anteriormente al 1° maggio 2004, si trovavano in libera pratica nella Comunità dei quindici o in un nuovo Stato membro e, alla data del 1° maggio 2004, risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e paragrafo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, sono sottoposti all'aliquota del dazio all'importazione erga omnes applicabile alla data dell'immissione in libera pratica.

     Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità dei quindici se l'importatore fornisce la prova che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti del paese esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente apponga un visto sulla dichiarazione d'esportazione, a convalida del fatto che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti del paese esportatore.

     3. I prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5, provenienti da paesi terzi e assoggettati, al 1° maggio 2004, al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del medesimo regolamento in un nuovo Stato membro, i quali sono immessi in libera pratica il 1° maggio 2004 o posteriormente a tale data, sono sottoposti al dazio all'importazione applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi alla data dell'immissione in libera pratica.

 

          Art. 4. Prelievi sulle merci in libera pratica

     1. Fatto salvo l'allegato IV, capitolo 4, dell'atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera pratica al 1° maggio 2004.

     2. Al fine di determinare l'eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

     a) medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l'adesione;

     b) assetto dei flussi commerciali negli anni precedenti l'adesione;

     c) circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

     La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri od originari di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.

     La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1° maggio 2004.

     3. L'importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è determinato dall'aliquota del dazio erga omnes applicabile il 1° maggio 2004. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.

     4. Ai fini della corretta applicazione del prelievo di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri procedono senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1° maggio 2004. A questo scopo essi possono utilizzare un sistema di identificazione dei detentori di scorte eccedenti basato su un'analisi del rischio, tenendo nel debito conto, fra l'altro, i criteri seguenti:

     — tipo di attività svolta dal detentore,

     — capacità degli impianti di magazzinaggio,

     — livello di attività.

     I nuovi Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi entro il 31 ottobre 2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti, eccetto i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all'articolo 5. [1]

     5. Il presente articolo si applica ai prodotti corrispondenti ai seguenti codici NC:

     - per Cipro:

     0204 43 10, 0206 29 91, 0408 11 80, 1602 32 11, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1517 10 10, 1517 90 10, 1517 90 91, 1517 90 99, 1702 30 (2), 1702 40 (3), 1702 90 (4), 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 30 55, 2008 30 75, 2106 90 98 (5),

     - per la Repubblica ceca:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 1602 32 11, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1702 30 (2), 1702 40 (3), 1702 90 (4), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 41, 2009 49, 2106 90 98 (5),

(2) Eccetto la voce 1702 30 10.

(3) Eccetto la voce 1702 40 10.

(4) Limitatamente alle voci 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

(5) Limitatamente ai prodotti con un contenuto latteo superiore al 40 %.

     - per l'Estonia:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517 10 10, 1517 10 90, 1517 90 10, 1517 90 99, 1602 32 11, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 41, 2009 49, 2009 71, 2009 79, 2106 90 98 (4),

     - per l'Ungheria:

     0201 30 00, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102 10, 1102 20, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 1806 20, 0202 30 10, 0202 30 50, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 30 55, 2008 30 75, 2106 90 98 (4),

     - per la Lettonia:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1602 32 11, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 19, 2106 90 98 (4),

     - per la Lituania:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517 90 10, 1517 90 99, 1602 32 11, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 1901 90 99, 2002 90, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 41, 2009 49, 2106 90 98 (4),

     - per Malta:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 0206 29 91, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517 10 10, 1517 10 90, 1517 90 10, 1517 90 91, 1517 90 99, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 1806 20, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 30 55, 2008 30 75, 2106 90 98 (4),

     - per la Polonia:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0207 14 10, 0207 14 70, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1602 32 11, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 30 55, 2008 30 75,

     - per la Slovacchia:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 1602 32 11, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 41, 2009 49, 2106 90 98 (4),

     - per la Slovenia:

     0201 30 00, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 1602 32 11, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1702 30 (1), 1702 40 (2), 1702 90 (3), 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 41, 2009 49, 2106 90 98 (4).

(1) Eccetto la voce 1702 30 10.

(2) Eccetto la voce 1702 40 10.

(3) Limitatamente alle voci 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

(4) Limitatamente ai prodotti con un contenuto latteo superiore al 40 %.

     Se un codice NC si riferisce a più prodotti per i quali il dazio all'importazione di cui al paragrafo 3 non è identico, l'inventario delle scorte di cui al paragrafo 4 è effettuato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti soggetto ad un dazio diverso. [2]

     6. La Commissione può aggiungere altri prodotti o eliminarne dall'elenco che figura al paragrafo 5.

 

          Art. 5. Inventario delle scorte pubbliche

     Al più tardi entro il 31 luglio 2004, ciascuno dei nuovi Stati membri comunica l'elenco delle merci, con i rispettivi quantitativi, che si trovano al pubblico ammasso nel suo territorio, conformemente all'allegato IV, capitolo 4, dell'atto di adesione.

 

          Art. 6. Scorte nazionali di sicurezza

     Le scorte di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5 non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dai nuovi Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento comunitario.

 

          Art. 7. Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi

     Se uno Stato membro sospetta che i prelievi di cui agli articoli 3 e 4 non siano stati pagati per un determinato prodotto, esso ne informa lo Stato membro interessato affinché questo adotti le misure del caso.

 

          Art. 8. Prova del mancato pagamento delle restituzioni. [3]

     I prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione a destinazione di paesi terzi è accettata dai nuovi Stati membri durante il periodo che intercorre tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione o di una restituzione nel quadro di una delle procedure di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, a condizione che sia accertato che non è stata pagata in precedenza alcuna restituzione all'esportazione per quegli stessi prodotti o i loro componenti.

 

          Art. 9. Divieto di doppio pagamento di restituzioni. [4]

     Nessun prodotto può beneficiare di più di una restituzione all'esportazione. Un prodotto per il quale è stata pagata una restituzione all'esportazione non può beneficiare né di una restituzione alla produzione, se viene utilizzato nella fabbricazione di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1722/93 della Commissione o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, né di una misura d'intervento o di un aiuto ai sensi del titolo I, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea.

     Esso si applica sino al 30 aprile 2007.


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 230/2004.

[2] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 230/2004 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 735/2004.

[3] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 230/2004.

[4] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 230/2004.