§ 20.4.346 - Regolamento 19 dicembre 2002, n. 2/2003.
Regolamento (CE) n. 2/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 relativo ad alcune procedure di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:19/12/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.4.346 - Regolamento 19 dicembre 2002, n. 2/2003.

Regolamento (CE) n. 2/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

(G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).

     (2) Il 29 ottobre 2001, inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (in appresso denominato «accordo interinale»). L'accordo interinale, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2002, è entrato in vigore il 1° marzo 2002.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2248/2001 stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. È tuttavia necessario definire procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi.

     (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (5) Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

     (6) Il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I seguenti articoli sono inseriti nel regolamento (CE) n. 2248/2001:

     «Art. 7 bis. Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria.

     1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

     2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (in appresso denominato “il comitato”).

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     5. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

     - ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,

     - consulta il comitato in merito alle misure proposte,

     - informa contemporaneamente la Croazia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato interinale e, successivamente, di consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione,

     - comunica contemporaneamente al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     6. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     La decisione è notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

     La decisione è di applicazione immediata.

     7. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 6 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

     8. La Commissione qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

     Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Croazia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con la Croazia nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

     10. Le consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 5 e 8.

     Art. 7 ter. Circostanze eccezionali e critiche.

     1. Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

     2. La decisione della Commissione è notificata al Consiglio.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

     Art. 7 quater. Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca.

     Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 18 o 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 31 o 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 18 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 31 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, oppure all'articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     Art. 7 quinquies. Dumping.

     Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione viene decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     Art. 7 sexies. Concorrenza.

     1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 9, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70, paragrafo 9, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Croazia conformemente all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

     Art. 7 septies. Frode o mancata cooperazione amministrativa.

     1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

     - l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni,

     - carenze ripetute nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine,

     - il rifiuto ripetuto di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione,

     - il rifiuto ripetuto o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa in Croazia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine,

     - ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura in cui ciò abbia un'incidenza nell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi dell'accordo interinale e, successivamente, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     2. La Commissione sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

     - ne informa il Consiglio,

     - avvia immediatamente consultazioni con la Croazia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

     La Commissione può inoltre:

     - invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità,

     - pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

     4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 7 octies. Notifica.

     La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.