§ 20.4.304 - Regolamento 19 novembre 2001, n. 2248.
Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:19/11/2001
Numero:2248


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Concessioni peri prodotti "baby-beef".
Art. 3.  Comitato.
Art. 4.  Concessioni per i prodotti della pesca.
Art. 5.  Comitato.
Art. 6.  Riduzioni tariffarie.
Art. 7.  Adeguamenti tecnici.
Art. 7 bis.  Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria.
Art. 7 ter.  Circostanze eccezionali e critiche.
Art. 7 quater.  Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca.
Art. 7 quinquies.  Dumping.
Art. 7 sexies.  Concorrenza.
Art. 7 septies.  Frode o mancata cooperazione amministrativa.
Art. 7 octies.  Notifica.
Art. 8.  Entrata in vigore e applicazione.


§ 20.4.304 - Regolamento 19 novembre 2001, n. 2248.

Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

(G.U.C.E. 21 novembre 2001, n. L 304).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione").

     (2) Nel frattempo, il Consiglio sta concludendo anche un accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato "accordo interinale") che prevede l'entrata in vigore imminente delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali.

     (3) Occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti.

     (4) Tali accordi stabiliscono che determinati prodotti originari della Repubblica di Croazia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti dei contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.

     (5) Tali accordi indicano già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e ogni altro criterio di ammissibilità.

     (6) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali.

     (7) Per ragioni di semplicità e per consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari comunitari, si dovrebbe autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti della pesca. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dovrebbe inoltre adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti "baby-beef".

     (8) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1% o in dazi specifici pari o inferiori a 1 EUR.

     (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     (10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     L'oggetto del presente regolamento consiste nello stabilire un certo numero di procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione") e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (in appresso denominato "accordo interinale").

 

     Art. 2. Concessioni peri prodotti "baby-beef".

     Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 3. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 1 mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 4. Concessioni per i prodotti della pesca.

     Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

     Art. 5. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6. Riduzioni tariffarie.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

     2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione conformemente al paragrafo 1 è:

     a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o

     b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

 

     Art. 7. Adeguamenti tecnici.

     Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Croazia sono adottati secondo le procedure di cui agli articoli 3 paragrafo 2, e 5 paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 7 bis. Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria. [1]

     1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

     2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (in appresso denominato “il comitato”).

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     5. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

     - ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,

     - consulta il comitato in merito alle misure proposte,

     - informa contemporaneamente la Croazia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato interinale e, successivamente, di consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione,

     - comunica contemporaneamente al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     6. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     La decisione è notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

     La decisione è di applicazione immediata.

     7. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 6 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

     8. La Commissione qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

     Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Croazia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con la Croazia nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

     10. Le consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 5 e 8.

 

          Art. 7 ter. Circostanze eccezionali e critiche. [2]

     1. Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

     2. La decisione della Commissione è notificata al Consiglio.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

 

          Art. 7 quater. Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca. [3]

     Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 18 o 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 31 o 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 18 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 31 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, oppure all'articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

          Art. 7 quinquies. Dumping. [4]

     Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione viene decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

          Art. 7 sexies. Concorrenza. [5]

     1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 9, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70, paragrafo 9, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Croazia conformemente all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

 

          Art. 7 septies. Frode o mancata cooperazione amministrativa. [6]

     1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

     - l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni,

     - carenze ripetute nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine,

     - il rifiuto ripetuto di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione,

     - il rifiuto ripetuto o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa in Croazia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine,

     - ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura in cui ciò abbia un'incidenza nell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi dell'accordo interinale e, successivamente, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     2. La Commissione sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

     - ne informa il Consiglio,

     - avvia immediatamente consultazioni con la Croazia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

     La Commissione può inoltre:

     - invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità,

     - pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

     4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 7 octies. Notifica. [7]

     La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

     Art. 8. Entrata in vigore e applicazione.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale. La data corrispondente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.

[2] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.

[7] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2/2003.