§ 1.6.B69 - Regolamento 26 ottobre 1971, n. 2358.
Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/10/1971
Numero:2358


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 8 bis. 
Art. 9.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di [...]
Art. 10.      1. + istituito un Comitato di gestione delle sementi, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione
Art. 11.      1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta [...]
Art. 12.      Il Comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 13.      Il presente regolamento deve essere applicato in modo che si tenga conto, parallelamente ed in modo appropriato, degli obiettivi previsti agli articoli 39 e 110 del trattato
Art. 14.      Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Qualora fossero necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri o, per il granturco ibrido destinato alla semina, dal regime istituito dal [...]
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1972. Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1972


§ 1.6.B69 - Regolamento 26 ottobre 1971, n. 2358. [1]

Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.

(G.U.C.E. 5 novembre 1971, n. L 246).

 

Art. 1. [2]

     Nel settore delle sementi è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

 

     Art. 3. [3]

     [1. Quando nella Comunità la situazione del mercato di uno o più dei prodotti indicati in allegato e la sua evoluzione prevedibile non consentono di garantire un equo reddito ai produttori, può essere concesso un aiuto alla produzione di tali prodotti, a condizione che si tratti di sementi di base o di sementi certificate.

     L'aiuto, di importo uniforme in tutta la Comunità per ogni specie o gruppo di varietà, è fissato ogni due anni, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente e per la campagna successiva. Tuttavia l'aiuto per le campagne di

commercializzazione 1978/1979 e 1979/1980 è fissato anteriormente al 1° luglio 1978. Qualora, durante il periodo biennale per il quale è stato fissato un aiuto, il mercato comunitario rischi di essere perturbato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, puo decidere la modifica dell'aiuto relativo alla seconda campagna del periodo in questione. Tale modifica deve essere apportata prima che inizi la campagna di commercializzazione in questione e in tempo utile perché si possa agire sulla produzione [4].

     2. L'importo dell'aiuto è fissato per quintale di sementi prodotte, tenendo conto:

     a) della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione;

     b) dei prezzi di tali prodotti sui mercati esterni.

     3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

     4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per quanto concerne la concessione dell'aiuto e decide, se del caso, le modifiche dell'allegato.

     4 bis. Il quantitativo massimo di sementi di riso che beneficia dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori.

    Il quantitativo massimo di sementi diverse dalle sementi di riso che beneficiano dell'aiuto è uguale alla somma dei quantitativi relativi a ciascuno Stato membro stabiliti in base alla media livellata dei quantitativi raccolti presi in conto per le campagne di commercializzazione dal 1996-1997 al 2000-2001, escludendo i due estremi, maggiorati del 5 %.

     Qualora il quantitativo stabilito per uno Stato membro a norma del secondo comma non superi le 800 tonnellate, a tale Stato membro viene concesso un quantitativo supplementare di 300 tonnellate.

     Per le sementi diverse da quelle di riso, se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto relativo alla campagna di commercializzazione seguente è ridotto per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato tenendo conto dei quantitativi non utilizzati negli Stati membri. In tale caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato membro produttore. [5]

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11.]

 

     Art. 3 bis. [6]

     1. Per talune specie, a decorrere dal 1° febbraio 1979, i contratti di moltiplicazione di sementi, conclusi tra un'azienda produttrice di sementi o un costitutore operanti nella Comunità, da un lato, e un moltiplicatore di sementi operante in un paese terzo, dall'altro, possono essere soggetti a registrazione obbligatoria presso organismi designati a tal fine da ciascuno Stato membro.

     2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati statistici relativi alla registrazione dei contratti di moltiplicazione.

     3. I dati relativi alla registrazione dei contratti di moltiplicazione possono essere utilizzati esclusivamente a fini di applicazione del presente regolamento.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione del contratto di moltiplicazione e l'elenco delle specie di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11.

 

     Art. 4.

     1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità. Detto certificato è valido per un'importazione effettuata nella Comunità. Tranne che per le importazioni effettuate nell'ambito dei contratti di moltiplicazione in un paese terzo, debitamente registrati, il rilascio di detti certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare entro i termini di validità del certificato e che resta acquisita totalmente o parzialmente qualora l'importazione non sia effettuata entro detti termini ovvero lo sia solo parzialmente.

     2. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti certificati d'importazione è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 11. Il termine di validità dei certificati e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la stessa procedura.

 

     Art. 5. [7]

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

     2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

 

     Art. 6. [8]

     Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 7. [9]

     1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 8. [10]

     Salvo le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

     Tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia e la Norvegia possono concedere aiuti rispettivamente:

     - per alcuni quantitativi di sementi,

     - per alcuni quantitativi di sementi di cereali,

prodotti in questi soli Stati membri, a motivo delle loro condizioni

climatiche specifiche.

Entro un termine di tre anni a decorrere dall'adesione, la Commissione,

sulla base delle informazioni fornite in tempo utile da parte dei due

suddetti Stati membri, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati

degli aiuti autorizzati, corredata, all'occorrenza, delle proposte

necessarie. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo

3, paragrafo 4.

 

     Art. 8 bis. [11]

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui trattasi sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11.

 

     Art. 10.

     1. + istituito un Comitato di gestione delle sementi, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

 

     Art. 11.

     1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto [12].

     3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

 

     Art. 12.

     Il Comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento deve essere applicato in modo che si tenga conto, parallelamente ed in modo appropriato, degli obiettivi previsti agli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 14.

     Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 15. [13]

 

     Art. 16.

     Qualora fossero necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri o, per il granturco ibrido destinato alla semina, dal regime istituito dal regolamento n. 120/67/CEE al regime previsto dal presente regolamento, in particolare per il caso in cui l'applicazione del medesimo incontrasse sensibili difficoltà per taluni prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11. Esse si applicano fino al 30 giugno 1973 al massimo.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1972. Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO [14]

(Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 1947/2005.

[2] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98.

[3] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[4] Comma sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1346/78 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2878/79.

[5] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 154/2002, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2004, n. 242.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1346/78.

[7] Articolo così sostituito dall'allegato XX del regolamento (CE) n. 3290/94.

[8] Articolo così sostituito dall'allegato XX del regolamento (CE) n. 3290/94.

[9] Articolo così sostituito dall'allegato XX del regolamento (CE) n. 3290/94.

[10] Articolo così modificato dall'allegato I al trattato di adesione Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 234/79 ed abrogato dall'allegato XX del regolamento (CE) n. 3290/94.

[12] Paragrafo già modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Comunità europee, dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3768/85 e da ultimo così sostituito dall'allegato I al trattato di adesione Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[13] Modifica l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 120/67.

[14] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2878/79, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3997/87 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3695/92 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3375/93.