§ 1.6.1257 - Regolamento 23 novembre 2005, n. 1947.
Regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/11/2005
Numero:1947


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     


§ 1.6.1257 - Regolamento 23 novembre 2005, n. 1947.

Regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72

(G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l’instaurazione di una politica agricola comune e quest’ultima dovrebbe comportare in particolare un’organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti.

      (2) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2358/71 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

      (3) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell’aiuto nel settore delle sementi, sono state riprese nelle modalità di applicazione di cui al capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1674/72.

      (4) Per seguire l’andamento degli scambi commerciali di sementi con i paesi terzi, è opportuno prevedere un regime di titoli d’importazione abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

      (5) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione relativamente alle merci importate da paesi terzi.

      (6) In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare senza indugio tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero rispettare gli obblighi internazionali cui è soggetta la Comunità.

      (7) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore delle sementi. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata. Sin dalla sua adesione, tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti rispettivamente per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.

      (8) L’evoluzione continua del mercato comunitario nel settore delle sementi esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione.

      (9) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

     Art. 1.

     È istituita un’organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi che disciplina i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

0712 90 11

Granturco dolce ibrido destinato alla semina

0713 10 10

Piselli (pisum sativum) destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci destinati alla semina

ex 0713 31 00

Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek destinati alla semina

ex 0713 32 00

Fagioli adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) destinati alla semina

0713 33 10

Fagioli (Phaseolus vulgaris) destinati alla semina

ex 0713 39 00

Altri fagioli destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie destinate alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba, var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) destinate alla semina

ex 0713 90 00

Altri legumi a guscio secchi destinati alla semina

1001 90 10

Spelta destinata alla semina

ex 1005 10

Granturco ibrido da semina

1006 10 10

Risone (riso «paddy») destinato alla semina

1007 00 10

Sorgo a grani ibrido destinato alla semina

1201 00 10

Fave da soia, anche frantumate, destinate alla semina

1202 10 10

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, destinate alla semina

1204 00 10

Semi di lino, anche frantumati, destinati alla semina

1205 10 10

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina

1206 00 10

Semi di girasole, anche frantumati, destinati alla semina

ex 1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina

1209

Semi, frutti e spore da sementa

 

          Art. 2.

     La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

CAPO II

REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

          Art. 4.

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere soggette alla presentazione di un titolo d’importazione. I prodotti per i quali sono richiesti titoli d’importazione sono determinati secondo la procedura prevista all’articolo 10, paragrafo 2.

     2. Il titolo d’importazione è rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

     3. Tale titolo è valido per un’importazione effettuata in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno a effettuare l’importazione durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

 

          Art. 5.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

          Art. 6.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

          Art. 7.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

     4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 8.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

     2. Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti rispettivamente per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.

     Anteriormente al 1° gennaio 2006, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile dalla Finlandia, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata delle proposte necessarie.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le sementi, di seguito denominato «comitato».

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 11.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare la durata dei titoli di cui all’articolo 4 e le modalità di comunicazione dei dati di cui all’articolo 9, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 12.

     1. I regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72 sono abrogati.

     2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2358/71 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato.

 

          Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso di applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

 

 

ALLEGATO

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2358/71

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, prima frase

Articolo 9

Articolo 9, seconda frase

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 17              Articolo 13