§ 1.6.B71 - Regolamento 2 agosto 1972, n. 1674.
Regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/08/1972
Numero:1674


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Tali sementi devono essere prodott
Art. 3.      I centri sementi ed i costitutori di cui all'articolo 2 sono riconosciuti o registrati dagli stati membri
Art. 4.      Ciascuno stato membro concede l'aiuto unicamente per le sementi raccolte sul proprio territorio nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale e stato fissato [...]
Art. 5.      Gli stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo inteso ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto. Essi provvedono in particolare [...]
Art. 6.      1. L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 risponde alla nozione d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee


§ 1.6.B71 - Regolamento 2 agosto 1972, n. 1674. [1]

Regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi.

(G.U.C.E. 4 agosto 1972, n. L 177).

 

Art. 1. [2]

     1. L'aiuto che è fissato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è concesso, nei modi indicati negli articoli seguenti, per la produzione di sementi di base e sementi certificate:

     - quali definite dalla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e dalla direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre, tenuto conto delle modifiche di queste direttive,

     - conformi alle norme e condizioni previste da dette direttive, e

     - ufficialmente certificate.

     2. A decorrere dal 1 gennaio 1981 fino al 31 dicembre 1985, l'aiuto è concesso anche alle sementi di base ed alle sementi certificate prodotte in Grecia e che formano oggetto di una decisione a norma dell'articolo 113, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1979.

     3. Per la durata delle deroghe previste dall'articolo 344, paragrafo 1, dell'atto di adesione, l'aiuto è concesso anche per le sementi di base e le sementi certificate prodotte in Portogallo e oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 3, del suddetto atto [3].

 

     Art. 2.

     Tali sementi devono essere prodotte

     A) nel quadro di un contratto di moltiplicazione, stipulato fra un centro sementi o un costitutore, da un lato, e un moltiplicatore di sementi, dall'altro,

     B) ovvero direttamente dal centro sementi o dal costitutore; tale produzione e attestata da una denuncia di moltiplicazione.

 

     Art. 3.

     I centri sementi ed i costitutori di cui all'articolo 2 sono riconosciuti o registrati dagli stati membri.

Il riconoscimento o la registrazione effettuati da uno stato membro sono validi per tutta la comunità.

 

     Art. 4.

     Ciascuno stato membro concede l'aiuto unicamente per le sementi raccolte sul proprio territorio nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale e stato fissato l'aiuto. L'aiuto e concesso ai moltiplicatori di sementi in modo da garantire la parità di trattamento dei beneficiari, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella comunità.

 

     Art. 5.

     Gli stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo inteso ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto. Essi provvedono in particolare alla registrazione dei contratti e delle denunce di moltiplicazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 6.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 risponde alla nozione d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

     2. Le spese risultanti dall'aiuto di cui al paragrafo 1 corrispondono agli importi versati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 e alle relative disposizioni di applicazione.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee.

     Esso e applicabile dal 1 luglio 1972.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 1947/2005.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1659/81.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3795/85.