§ 1.6.F61 - Regolamento 21 gennaio 2002, n. 154.
Regolamento (CE) n. 154/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/01/2002
Numero:154


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:
Art. 2.      Per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, figurano [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F61 - Regolamento 21 gennaio 2002, n. 154.

Regolamento (CE) n. 154/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.

(G.U.C.E. 29 gennaio 2002, n. L 25).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto, tra l'altro, della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione. A partire dal raccolto della campagna 1994/1995 la produzione e l'esportazione di sementi sono costantemente aumentate, mentre le scorte di sementi comunitarie hanno raggiunto livelli tali da turbare l'equilibrio del mercato di tale prodotto.

     (2) È quindi giustificato introdurre un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi diverse dalle sementi di riso, per le quali tale meccanismo è già in vigore. Il meccanismo di stabilizzazione per le sementi diverse dalle sementi di riso dovrebbe fissare un quantitativo massimo che possa beneficiare dell'aiuto, determinato in base a una media rappresentativa dei quantitativi raccolti durante un periodo di riferimento recente e a un margine per tener conto delle oscillazioni cicliche che caratterizzano la produzione di sementi. È necessario inoltre creare le condizioni per consentire lo sviluppo o la salvaguardia delle piccole filiere di produzione sostenibili garantendo un quantitativo minimo agli Stati membri con una produzione di sementi scarsa o nulla.

     (3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di Lolium perenne L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci. Poiché i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione, è opportuno abolire la distinzione delle sementi di Lolium perenne L. in tre gruppi di varietà e fissare un tasso unico di aiuto.

     (4) Per le sementi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 e che saranno commercializzate durante le campagne 2002/2003 e 2003/2004, la situazione del mercato comunitario e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un reddito equo ai produttori. Occorre quindi concedere un aiuto alla produzione di tali sementi.

     (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto dev'essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni.

     (6) L'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 ai livelli indicati nell'allegato.

     (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

     1) all'articolo 3, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [1]

     2) l'articolo 10 è soppresso;

     3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, figurano nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

Allegato [2]

Campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

 

     Aiuti applicabili nella Comunità

     (EUR/100 kg)

 

Codice NC

Designazione delle merci

Importo dell'aiuto

 

 

2002/03

2003/04

 

1. CERES

 

 

1001 90 10

Triticum spelta L.

14,37

14,37

1006 10 10

Oryza sativa L.

 

 

 

- varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3

17,27

17,27

 

- altre varietà a grani di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza

inferiore a 3

14,85

14,85

 

 

 

 

 

2. OLEAGINEAE

 

 

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. (lino tessile)

28,38

28,38

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. (lino oleoso)

22,46

22,46

ex 1207 99 10

Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)

20,53

20,53

 

 

 

 

 

3. GRAMINEAE

 

 

ex 1209 29 10

Agrostis canina L.

75,95

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis gigantea Roth.

75,95

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis stolonifera L.

75,95

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis capillaris L.

75,95

75,95

ex 1209 29 80

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. og K. B. Presl.

67,14

67,14

ex 1209 29 10

Dactylis glomerata L.

52,77

52,77

ex 1209 23 80

Festuca arundinacea Schreb.

58,93

58,93

ex 1209 23 80

Festuca ovina L.

43,59

43,59

1209 23 11

Festuca pratensis Huds.

43,59

43,59

1209 23 15

Festuca rubra L.

36,83

36,83

ex 1209 29 80

Festulolium

32,36

32,36

1209 25 10

Lolium multiflorum Lam.

21,13

21,13

1209 25 90

Lolium perenne L.

30,99

30,99

ex 1209 29 80

Lolium x boucheanum Kunth

21,13

21,13

ex 1209 29 80

Phleum Bertolinii (DC)

50,96

50,96

1209 26 00

Phleum pratense L.

83,56

83,56

ex 1209 29 80

Poa nemoralis L.

38,88

38,88

1209 24 00

Poa pratensis L.

38,52

38,52

ex 1209 29 10

Poa palustris e Poa trivialis L.

38,88

38,88

 

 

 

 

 

4. LEGUMINOSAE

 

 

ex 1209 29 80

Hedysarum coronarium L.

36,47

36,47

ex 1209 29 80

Medicago lupulina L.

31,88

31,88

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (ecotipi)

22,10

22,10

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (varietà)

36,59

36,59

ex 1209 29 80

Onobrichis viciifolia Scop.

20,04

20,04

ex 0713 10 10

Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)

0

0

ex 1209 22 80

Trifolium alexandrinum L.

45,76

45,76

ex 1209 22 80

Trifolium hybridum L.

45,89

45,89

ex 1209 22 80

Trifolium incarnatum L.

45,76

45,76

1209 22 10

Trifolium pratense L.

53,49

53,49

ex 1209 22 80

Trifolium repens L.

75,11

75,11

ex 1209 22 80

Trifolium repens L. var. giganteum

70,76

70,76

ex 1209 22 80

Trifolium resupinatum L.

45,76

45,76

ex 0713 50 10

Vicia faba L. (partim) (favetta)

0

0

ex 1209 29 10

Vicia sativa L.

30,67

30,67

ex 1209 29 10

Vicia villosa Roth.

24,03

24,03

 


[1] Punto rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2004, n. 242.

[2] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2004, n. 242.