§ 1.5.s13 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1666.
Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/11/2006
Numero:1666


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.5.s13 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1666.

Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [1], in particolare l'articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l'articolo 16,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione [3] fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [4]. È necessario modificarne alcune disposizioni.

 

(2) La decisione 2006/766/CE della Commissione [5] stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori.

 

(3) Le decisioni della Commissione 97/20/CE [6] e 97/296/CE [7] autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione [8]. Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un’interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria.

 

(4) Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari.

 

(5) Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4600 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone.

 

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue.

 

1) All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

 

"3. In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione [9].

 

4. In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d’importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1 gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1 maggio 2007.

 

2) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

 

"2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che:

 

a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e

 

b) l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE [10] e 96/333/CE [11] e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione.

 

3) È inserito il seguente articolo 17 bis:

 

"     Art. 17 bis

 

Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi

 

In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4600 E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni."

 

4) Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

[3] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

 

[4] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

 

[5] Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[6] GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

 

[7] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

 

[8] Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[9] GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13."

 

[10] GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

 

[11] GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33."

 

 

ALLEGATO

 

"

ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana

 

CA — CANADA

 

GL — GROENLANDIA

 

US — STATI UNITI D'AMERICA

 

""

ALLEGATO II

 

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

 

AO — ANGOLA

 

AZ — AZERBAIGIAN [1]

 

BJ — BENIN

 

CG — REPUBBLICA DEL CONGO [2]

 

CM — CAMERUN

 

ER — ERITREA

 

FJ — FIGI

 

IL — ISRAELE

 

MM — MYANMAR

 

SB — ISOLE SALOMONE

 

SH — SANT'ELENA

 

TG — TOGO

 

"

[1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

 

[2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.