§ 1.5.s79 - Decisione 6 novembre 2006, n. 765.
Decisione n. 2006/765/CE della Commissione, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/11/2006
Numero:765


Sommario
Art. 1. Le direttive e le decisioni seguenti sono abrogate a decorrere dall’11 gennaio 2006
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.s79 - Decisione 6 novembre 2006, n. 765.

Decisione n. 2006/765/CE della Commissione, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)

 

[notificata con il numero C(2006) 5175]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale [1], in particolare l’articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti d’origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l’articolo 16,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le norme sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti d’origine animale sono stabilite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari [3], (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

 

(2) La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4] ha abrogato alcune direttive relative all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che regolamentano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti d’origine animale destinati al consumo umano ed ha inoltre specificato che le misure d’applicazione adottate sulla base di tali testi restano in vigore fino a quando non vengano sostituite. Per motivi di sicurezza giuridica, è necessario procedere ad un’abrogazione formale delle misure d’applicazione che sono state effettivamente sostituite segnatamente dagli atti seguenti:

 

- regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, riguardante i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [5],

 

- regolamento (CE) n. 2074/2005, della Commissione, del 5 dicembre 2005, che stabilisce le misure d’applicazione relative ad alcuni prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificante il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 [6],

 

- regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni [7].

 

(3) I regolamenti suindicati sono applicabili a decorrere dall’ 11 gennaio 2006.

 

(4) La decisione 94/371/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce alcune condizioni sanitarie specifiche riguardanti l’immissione sul mercato di alcuni tipi di uova [8] è stata adottata dal Consiglio previo parere sfavorevole del comitato veterinario. La Commissione conserva peraltro la sua competenza d’esecuzione.

 

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Le direttive e le decisioni seguenti sono abrogate a decorrere dall’11 gennaio 2006:

 

1) direttiva n. 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima [9];

 

2) decisione n. 84/371/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio [10];

 

3) decisione n. 87/260/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, che concede una deroga ai Paesi Bassi e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [11];

 

4) decisione n. 87/266/CEE della Commissione, dell’ 8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale, presentato dai Paesi Bassi [12];

 

5) decisione n. 87/562/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987, che concede una deroga alla Repubblica federale di Germania e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [13];

 

6) decisione n. 88/235/CEE della Commissione, del 7 marzo 1988, che concede una deroga alla Danimarca e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [14];

 

7) decisione n. 88/363/CEE della Commissione, del 13 giugno 1988, che concede una deroga al Regno Unito e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [15];

 

8) decisione n. 90/30/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [16];

 

9) decisione n. 90/31/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Francia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [17];

 

10) decisione n. 90/469/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990, che concede una deroga all’Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche [18];

 

11) decisione n. 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca [19];

 

12) decisione n. 92/92/CEE della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe [20];

 

13) decisione n. 93/140/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l’individuazione dei parassiti nei prodotti ittici [21];

 

14) decisione n. 94/14/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche [22];

 

15) decisione n. 94/92/CE della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l’aiuto finanziario della Comunità per l’espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) [23];

 

16) decisione n. 94/356/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca [24];

 

17) decisione n. 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova [25];

 

18) decisione n. 94/383/CE della Commissione, del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali [26];

 

19) decisione n. 94/837/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono [27];

 

20) decisione n. 95/149/CE della Commissione, dell’ 8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d’analisi [28];

 

21) decisione n. 95/165/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte [29];

 

22) decisione n. 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l’elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti [30];

 

23) decisione n. 96/658/CE della Commissione, del 13 novembre 1996, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all’ingrosso [31];

 

24) decisione n. 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d’applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari [32];

 

25) decisione n. 2001/471/CE della Commissione, dell’ 8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile [33];

 

26) decisione n. 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l’attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d’analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini [34];

 

27) decisione n. 2002/477/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni di volatili da cortile importate da paesi terzi e che modifica la decisione 94/984/CE [35];

 

28) decisione n. 2003/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche [36];

 

29) decisione n. 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi [37].

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

 

[4] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

 

[5] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

 

[6] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

 

[7] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

 

[8] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

 

[9] GU L 112 del 28.4.1983, pag. 28.

 

[10] GU L 196 del 26.7.1984, pag. 46.

 

[11] GU L 123 del 12.5.1987, pag. 8.

 

[12] GU L 126 del 15.5.1987, pag. 20.

 

[13] GU L 341 del 3.12.1987, pag. 35.

 

[14] GU L 105 del 26.4.1988, pag. 20.

 

[15] GU L 177 dell’8.7.1988, pag. 57.

 

[16] GU L 16 del 20.1.1990, pag. 35.

 

[17] GU L 16 del 20.1.1990, pag. 37.

 

[18] GU L 255 del 19.9.1990, pag. 16.

 

[19] GU L 286 del 18.10.1990, pag. 29.

 

[20] GU L 34 dell’11.2.1992, pag. 34.

 

[21] GU L 56 del 9.3.1993, pag. 42.

 

[22] GU L 14 del 17.1.1994, pag. 1.

 

[23] GU L 46 del 18.2.1994, pag. 63.

 

[24] GU L 156 del 23.6.1994, pag. 50.

 

[25] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

 

[26] GU L 174 dell’8.7.1994, pag. 33.

 

[27] GU L 352 del 31.12.1994, pag. 15.

 

[28] GU L 97 del 29.4.1995, pag. 84.

 

[29] GU L 108 del 13.5.1995, pag. 84.

 

[30] GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 12.

 

[31] GU L 302 del 26.11.1996, pag. 22.

 

[32] GU L 208 del 24.7.1998, pag. 54.

 

[33] GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

 

[34] GU L 75 del 16.3.2002, pag. 62.

 

[35] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39.

 

[36] GU L 131 del 28.5.2003, pag. 18.

 

[37] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.