§ 1.5.E73 - Decisione 22 maggio 2003, n. 380.
Decisione n. 2003/380/CE della Commissione che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva n. 64/433/CEE e che fissa condizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/05/2003
Numero:380


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E73 - Decisione 22 maggio 2003, n. 380. [1]

Decisione n. 2003/380/CE della Commissione che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva n. 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 maggio 2003, n. L 131).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE, in particolare il suo articolo 13,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, il 28 gennaio 1991 è stata adottata una decisione che autorizza il sezionamento a caldo delle carcasse di bovini e di ovini in determinate condizioni in alcuni stabilimenti in Svezia.

     (2) La Svezia ha aderito alla Comunità il 1° gennaio 1995. Di conseguenza, la direttiva 72/462/CEE non costituisce più una base giuridica adatta per una decisione in materia di sezionamento a caldo. Va pertanto adottata una nuova decisione nel quadro della direttiva 64/433/CEE.

     (3) Tramite lettera del 15 luglio 2002, le autorità svedesi hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga al punto 46, lettera d), dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE per il sezionamento di carni fresche bovine e suine. Tale domanda propone condizioni che siano equivalenti a quelle fissate in detto punto.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Lasciando impregiudicato il punto 46, lettera d), dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, la Svezia può autorizzare il sezionamento di carni fresche bovine e suine alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

CONDIZIONI SPECIALI PER IL SEZIONAMENTO DI CARCASSE DI BOVINI E SUINI

 

     1. Dopo la refrigerazione nelle camere fredde la cui temperatura dell'aria all'uscita degli evaporatori è tale da consentire un raffreddamento delle carcasse ad una temperatura interna di 7 °C entro le 48 ore per le carcasse di bovini e entro 20 ore per le carcasse di suini, le carcasse sono trasportate nei locali di sezionamento la cui temperatura non supera i 12 °C e situati nello stesso isolato dell'impianto di refrigerazione.

     2. La carne viene trasferita in una sola volta.

     3. Le carcasse sono introdotte nel locale adibito al sezionamento e disossate prima che sia raggiunta la temperatura interna di 7 °C qualora il taglio sia effettuato entro le 48 ore dalla fine delle operazioni di macellazione per le carcasse bovine e entro le 20 ore per le carcasse suine.

     4. Tra l'introduzione della carne nel locale adibito al sezionamento e la nuova refrigerazione non devono passare più di 60 minuti.

     5. Subito dopo il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate in locali frigoriferi appropriati.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della Decisione n. 2006/765/CE.