§ 14.5.822 - Decisione 22 febbraio 2006, n. 200.
Decisione n. 2006/200/CE della Commissione che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/02/2006
Numero:200


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.822 - Decisione 22 febbraio 2006, n. 200.

Decisione n. 2006/200/CE della Commissione che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d’America (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 10 marzo 2006, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione n. 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana, fissa l’elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana. La parte I dell’allegato di questa decisione indica i paesi e i territori che formano oggetto di una decisione specifica approvata a norma della direttiva n. 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca; la parte II di questo allegato indica i paesi e i territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 95/408/CE.

      (2) La decisione n. 2006/199/CE della Commissione fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America. È quindi opportuno aggiungere questo paese all’elenco che figura nella parte I dell’allegato alla decisione n. 97/296/CE.

      (3) Per maggior chiarezza è opportuno sostiture gli elenchi in questione nella loro totalità.

      (4) Di conseguenza è necessario modificare anche la decisione n. 97/296/CE.

      (5) La presente decisione si applica a partire dallo stesso giorno della decisione n. 2006/199/CE che fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America.

      (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

     HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 97/296/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 24 aprile 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l’importazione di

prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana

 

     I. Paesi e territori che formano oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

     AE — Emirati arabi uniti

     AG — Antigua e Barbuda

     AL — Albania

     AN — Antille Olandesi

     AR — Argentina

     AU — Australia

     BD — Bangladesh

     BG — Bulgaria

     BR — Brasile

     BS — Bahamas

     BZ — Belize

     CA — Canada

     CH — Svizzera

     CI — Costa d’Avorio

     CL — Cile

     CN — Cina

     CO — Colombia

     CR — Costa Rica

     CS — Serbia e Montenegro (1)

     CU — Cuba

     CV — Capo Verde

     DZ — Algeria

     EC — Ecuador

     EG — Egitto

     FK — Isole Falkland

     GA — Gabon

     GD — Grenada

     GH — Ghana

     GL — Groenlandia

     GM — Gambia

     GN — Guinea Conakry

     GT — Guatemala

     GY — Guyana

     HK — Hong Kong

     HN — Honduras

     HR — Croazia

     ID — Indonesia

     IN — India

     IR — Iran

     JM — Jamaica

     JP — Giappone

     KE — Kenya

     KR — Corea del Sud

     KZ — Kazakstan

     LK — Sri Lanka

     MA — Marocco

     MG — Madagascar

     MR — Mauritania

     MU — Mauritius

     MV — Maldive

     MX — Messico

     MY — Malaysia

     MZ — Mozambico

     NA — Namibia

     NC — Nuova Caledonia

     NG — Nigeria

     NI — Nicaragua

     NZ — Nuova Zelanda

     OM — Oman

     PA — Panama

     PE — Perù

     PG — Papua Nuova Guinea

     PH — Filippine

     PF — Polinesia Francese

     PM — Saint Pierre e Miquelon

     PK — Pakistan

     RO — Romania

     RU — Russia

     SA — Arabia Saudita

     SC — Seychelles

     SG — Singapore

     SN — Senegal

     SR — Suriname

     SV — El Salvador

     TH — Thailandia

     TN — Tunisia

     TR — Turchia

     TW — Taiwan

     TZ — Tanzania

     UG — Uganda

     US — Stati Uniti d’America

     UY — Uruguay

     VE — Venezuela

     VN — Vietnam

     YE — Yemen

     YT — Mayotte

     ZA — Sudafrica

     ZW — Zimbabwe

 

(1) Tranne il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

     II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

 

     AM — Armenia (1)

     AO — Angola

     AZ — Azerbaigian (2)

     BJ — Benin

     BY — Bielorussia

     CG — Repubblica del Congo (3)

     CM — Camerun

     ER — Eritrea

     FJ — Fiji

     IL — Israele

     MM — Myanmar

     SB — Isole Salomone

     SH — Sant’Elena

     TG — Togo

 

(1) Unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(2) Unicamente per le importazioni di caviale.

(3) Unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»