§ 1.5.Q13 - Decisione 1 settembre 2006, n. 590.
Decisione n. 2006/590/CE della Commissione che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/09/2006
Numero:590


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 94/360/CE è così modificata:
Art. 2.      La decisione n. 2001/812/CE è così modificata:
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.Q13 - Decisione 1 settembre 2006, n. 590.

Decisione n. 2006/590/CE della Commissione che modifica le decisioni 94/360/CE e 2001/812/CE per quanto concerne i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 settembre 2006, n. L 240).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente alla decisione n. 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva n. 90/675/CEE del Consiglio, i posti di ispezione frontalieri sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai controlli effettuati su taluni prodotti importati nella Comunità.

     (2) Con la decisione 2004/292/CE della Commissione del 30 marzo 2004 relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE è stato introdotto il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) ai fini della registrazione dei dati relativi a tutte le importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi e dell’elaborazione dei documenti veterinari comuni di entrata ai posti di ispezione frontalieri. I veterinari ufficiali e i loro collaboratori non sono più tenuti a tenere altri registri o documenti relativi a tali importazioni. Occorre modificare la decisione n. 94/360/CE onde evitare che certi dati siano registrati più volte ai posti di ispezione frontalieri.

     (3) La decisione n. 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera approva, tra l’altro, un accordo sul commercio dei prodotti agricoli. L’allegato 11, appendice 10 di detto accordo stabilisce la frequenza dei controlli da effettuarsi su taluni prodotti di origine animale ai posti di ispezione frontalieri. Occorre aggiornare l’allegato II della decisione n. 94/360/CE per includere un riferimento a dette disposizioni.

     (4) La decisione n. 2002/979/CE del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, approva tale accordo di associazione. Le disposizioni di detto accordo stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuarsi su taluni prodotti di origine animale ai posti di ispezione frontalieri. Occorre aggiornare l’allegato II della decisione n. 94/360/CE per includere un riferimento a dette disposizioni.

     (5) La decisione n. 2001/812/CE della Commissione del 21 novembre 2001 che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità fissa i requisiti dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri conformemente alla direttiva n. 97/78/CE.

     (6) Sulla base dell’esperienza acquisita, occorre modificare in alcuni punti il testo della decisione n. 2001/812/CE onde facilitare gli scambi di taluni sottoprodotti di origine animale e consentire una maggiore flessibilità nella manipolazione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

     (7) È opportuno che le piccole partite di sangue e di emoderivati di origine animale deperibili, destinate ad essere utilizzate a scopi tecnici o farmaceutici, e trasportate congelate o refrigerate in piccoli contenitori chiusi ermeticamente e sigillati, conservati a temperatura ambiente, siano manipolate e controllate ai posti di ispezione frontalieri che dispongono di impianti autorizzati unicamente alla manipolazione di partite a temperature ambiente.

     (8) Attualmente un posto di ispezione frontaliero deve disporre di attrezzature supplementari se sono più di cinquecento le partite che passano la frontiera all’anno. Occorre sostituire tale valore assoluto, che non si basa sulla valutazione dei rischi, con un sistema più coerente di valutazione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, dei rischi associati alla manipolazione di diverse categorie di prodotti nello stesso impianto, laddove l’una o l’altra categoria di prodotti sia di fatto manipolata o controllata materialmente solo in rare occasioni.

     (9) La soglia di cinquecento partite di prodotti che transitano ogni anno deve tuttavia essere considerata indicativa della cifra al di sopra della quale il posto di ispezione frontaliero deve disporre di impianti supplementari, a meno che da una valutazione obiettiva ad opera dell’autorità competente dei diversi tipi di prodotti manipolati sul posto risultino ingiustificati impianti supplementari dal punto di vista della possibile contaminazione incrociata o del rischio sanitario.

     (10) La Commissione è informata della valutazione dei rischi e delle motivazioni che hanno indotto l’autorità competente del posto di ispezione frontaliero interessato ad adottare una certa misura.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 94/360/CE è così modificata:

     1) L’articolo 3 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «La Commissione riesamina secondo la procedura dell'articolo 28 della direttiva 97/78/CE le frequenze indicate negli allegati I e II della presente decisione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, tenendo presenti i criteri definiti all'articolo 10 della direttiva n. 97/78/CE nonché il criterio di regionalizzazione e altri criteri comunitari in materia veterinaria».

     2) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

     3) L'allegato III è soppresso.

 

          Art. 2.

     La decisione n. 2001/812/CE è così modificata:

     1) All'articolo 3, il paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

     «4. In deroga al paragrafo 3, sperma ed embrioni, sottoprodotti o emoderivati di origine animale congelati, trasportati per essere destinati ad applicazioni tecniche, tra cui applicazioni farmaceutiche, possono essere controllati ai posti d'ispezione frontalieri dotati di impianti repertoriati e autorizzati unicamente a manipolare prodotti confezionati e mantenuti a temperatura ambiente, purché il trasporto di tali partite avvenga a temperatura ambiente in confezioni o contenitori sigillati, con autoregolazione della temperatura interna».

     2) All'articolo 4, il paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente:

     «5. In deroga al paragrafo 4, sulla base di una valutazione dei rischi ad opera dell'autorità competente, i posti d'ispezione frontalieri che trattano un numero limitato di partite di una categoria particolare di prodotti, siano essi destinati al consumo umano o meno, possono utilizzare gli stessi impianti di scarico, ispezione e magazzinaggio per l'insieme dei prodotti per i quali il posto è riconosciuto, a condizione che esista una separazione temporale delle partite e che gli impianti siano correttamente puliti e disinfettati, ove necessario, nel tempo che intercorre tra la manipolazione e i controlli effettuati sulle partite. La Commissione è informata di tale deroga e della valutazione dei rischi che ne è alla base».

     3) La frase introduttiva del punto 4 dell’allegato «Devono essere altresì tenuti i registri seguenti:» è sostituita dalla seguente:

     «Se al posto di ispezione frontaliero i dati non sono introdotti nel sistema TRACES sono tenuti i seguenti registri sostitutivi su supporto elettronico o cartaceo:».

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE FREQUENZE DEI CONTROLLI MATERIALI

 

     1. Nuova Zelanda

     Per la Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste dall’accordo approvato con la decisione n. 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

 

     2. Canada

     Per il Canada, le frequenze sono quelle previste all'allegato VIII dell’accordo approvato con la decisione n. 1999/201/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

 

     3. Cile

     Per il Cile, le frequenze sono quelle previste dall’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti di origine vegetale e altre merci, nonché sul benessere degli animali, di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione, approvato dalla decisione n. 2002/979/CE del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

 

     4. Svizzera

     Per la Svizzera le frequenze sono quelle previste dall’allegato 11, appendice 10 relativa a misure zootecniche e zoosanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale dell’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli approvato con la decisione n. 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002 per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»