§ 1.5.B24 - Decisione 21 novembre 2001, n. 812.
Decisione n. 2001/812/CE della Commissione che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/11/2001
Numero:812


Sommario
Art. 1.      1. Un posto d'ispezione frontaliero comprende installazioni destinate ai controlli veterinari, poste sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, del [...]
Art. 2.      1. Fatto salvo l'allegato II della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, per essere riconosciuti ed iscritti nell'elenco pubblicato [...]
Art. 3.      1. Uno Stato membro può proporre l'iscrizione nell'elenco ufficiale di un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto per il controllo di tutte le categorie di prodotti o di alcune categorie [...]
Art. 4.      1. Le installazioni dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti devono essere costruite, attrezzate, mantenute e gestite conformemente ai requisiti previsti dall'allegato della presente [...]
Art. 5.      1. Uno Stato membro può proporre di includere nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale nuovi centri d'ispezione situati presso posti d'ispezione già riconosciuti, previo accertamento da [...]
Art. 6.      Nelle circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 97/78/CE, i "termini ragionevoli" entro i quali gli Stati membri devono mettere in atto le raccomandazioni [...]
Art. 7.      La decisione 92/525/CEE è abrogata dalla presente decisione e, conformemente all'articolo 33 della direttiva 97/78/CE, le disposizioni della presente decisione si applicano a decorrere dal [...]
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B24 - Decisione 21 novembre 2001, n. 812.

Decisione n. 2001/812/CE della Commissione che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 23 novembre 2001, n. L 306).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) Per essere riconosciuti ed iscritti in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale, i posti d'ispezione frontalieri che manipolano prodotti devono rispettare le condizioni generali stabilite all'allegato II della direttiva 97/78/CE.

     (2) Alla luce delle ispezioni condotte dall'Ufficio alimentare e veterinario risulta ora opportuno modificare e aggiornare i requisiti specifici applicabili ai posti d'ispezione frontalieri e ad ogni centro d'ispezione situato nel loro interno. La presente decisione specifica le installazioni, le attrezzature e le procedure richieste e abroga la decisione 92/525/CEE della Commissione.

     (3) Tutti i locali utilizzati come posti d'ispezione frontalieri devono essere messi sotto il controllo del veterinario ufficiale ed essere accessibili a quest'ultimo ogni qualvolta necessario, comprese le stanze situate negli edifici utilizzati come imprese commerciali.

     (4) Per favorire l'efficienza nei siti che si limitano a manipolare determinate categorie di prodotti, alcuni posti d'ispezione frontalieri possono essere repertoriati solo per tali categorie e i locali a tal fine previsti possono essere limitati e adattati a tali categorie di prodotti unicamente.

     (5) Per motivi di opportuna flessibilità, i posti d'ispezione frontalieri possono essere suddivisi in molteplici centri d'ispezione dove i prodotti vengono effettivamente esaminati, senza che occorra moltiplicare il numero di uffici e di documenti o attrezzature necessari, disponibili altrove nei locali del posto d'ispezione.

     (6) Occorre tuttavia imporre dei limiti alla flessibilità di cui sopra al fine di assicurare che tali centri d'ispezione operino sotto il controllo del veterinario ufficiale e non siano troppo distanti dall'ufficio centrale, nel qual caso essi dovrebbero essere riconosciuti come posti d'ispezione frontalieri indipendenti.

     (7) Un posto d'ispezione frontaliero e i centri d'ispezione situati al suo interno devono rispettare i requisiti minimi in materia di installazioni, attrezzature e condizioni di funzionamento stabiliti nella presente decisione.

     (8) Tutti i posti d'ispezione frontalieri devono essere riconosciuti dalla Commissione e iscritti in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

     (9) Per motivi di trasparenza, tutti i centri d'ispezione utilizzati come parte di un posto d'ispezione frontaliero specifico devono essere iscritti nell'elenco accanto al nome del posto d'ispezione interessato nella decisione della Commissione pertinente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. Un posto d'ispezione frontaliero comprende installazioni destinate ai controlli veterinari, poste sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale di cui alla decisione 93/352/CEE della Commissione e situate in modo da costituire un'unità di lavoro completa. Qualora il posto d'ispezione frontaliero sia costituito da più serie d'installazioni riunite in un unico sito, la posizione geografica dell'insieme qualificherà il posto d'ispezione frontaliero, che porterà un unico nome.

     2. Un posto d'ispezione frontaliero deve includere tutte le installazioni di cui all'articolo 4 della presente decisione, dove i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi possono essere presentati ai fini della loro introduzione nella Comunità e dove possono essere sottoposti ai necessari controlli documentari, fisici e d'identità.

     3. Qualora la posizione geografica o le dimensioni dei siti frontalieri lo richiedano, oppure al fine di assicurare una gestione efficace dei controlli frontalieri, un posto d'ispezione frontaliero può prevedere più di un'installazione o più di un centro d'ispezione per svolgere come necessario i controlli richiesti sulle categorie di prodotti per le quali il centro è riconosciuto.

 

     Art. 2.

     1. Fatto salvo l'allegato II della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, per essere riconosciuti ed iscritti nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale e per conservare il proprio riconoscimento, devono disporre delle installazioni, del personale e delle attrezzature previsti nella presente decisione e nel suo allegato nonché applicare le procedure ivi indicate.

     2. I locali utilizzati come posti d'ispezione frontalieri, o come centri d'ispezione all'interno del posto d'ispezione frontaliero, devono essere messi sotto l'effettivo controllo del veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, sotto il controllo del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale di cui alla decisione 93/352/CEE, e devono essere accessibili ogni qualvolta necessario.

 

     Art. 3.

     1. Uno Stato membro può proporre l'iscrizione nell'elenco ufficiale di un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto per il controllo di tutte le categorie di prodotti o di alcune categorie determinate. In tal caso, lo Stato membro deve dimostrare che il posto in questione dispone delle installazioni, del personale e delle attrezzature necessarie per procedere all'ispezione di tali prodotti.

     2. Nella Gazzetta ufficiale, i posti d'ispezione frontalieri devono essere repertoriati in quanto sito portuale, aeroportuale, stradale o ferroviario. L'elenco deve specificare le categorie di prodotti per i quali il posto e, se del caso, i centri d'ispezione sono riconosciuti e precisare ogni altra restrizione relativa ai prodotti che ciascun singolo posto d'ispezione può ispezionare.

     3. Qualora un posto d'ispezione frontaliero sia riconosciuto esclusivamente per talune categorie di prodotti, le installazioni disponibili possono essere limitate e adattate alle necessità dei controlli veterinari per tali categorie di prodotti unicamente.

     4. In deroga al paragrafo 3, sperma ed embrioni, sottoprodotti o emoderivati di origine animale congelati, trasportati per essere destinati ad applicazioni tecniche, tra cui applicazioni farmaceutiche, possono essere controllati ai posti d'ispezione frontalieri dotati di impianti repertoriati e autorizzati unicamente a manipolare prodotti confezionati e mantenuti a temperatura ambiente, purché il trasporto di tali partite avvenga a temperatura ambiente in confezioni o contenitori sigillati, con autoregolazione della temperatura interna [1]

     5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi cambiamento nell'infrastruttura o nel funzionamento di un posto d'ispezione frontaliero, o di un centro d'ispezione situato al suo interno, che possa incidere sulla classificazione di quest'ultimo nell'elenco. Gli Stati membri possono proporre aggiunte alla classificazione dei posti d'ispezione frontalieri, previo accertamento da parte dell'autorità competente che le relative installazioni rispettino i requisiti della presente decisione, ai fini del loro riconoscimento e della modifica dell'elenco da parte della Commissione.

 

     Art. 4.

     1. Le installazioni dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti devono essere costruite, attrezzate, mantenute e gestite conformemente ai requisiti previsti dall'allegato della presente decisione e dalla normativa comunitaria pertinente. Per i prodotti che non sono pienamente armonizzati dal punto di vista igienico possono essere applicati requisiti igienici nazionali supplementari.

     2. L'infrastruttura minima dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti deve includere i seguenti elementi, situati ad una distanza reciproca operativamente efficace:

     a) un ufficio dotato di apparecchi di comunicazione, in particolare un telefono, un fax, un terminale del sistema Animo, una fotocopiatrice, nonché tutta la documentazione necessaria e una capacità d'archivio che consenta di immagazzinare i documenti relativi all'ispezione dei prodotti;

     b) una serie di locali comuni comprendenti spogliatoi, gabinetti e lavabi per il personale del posto d'ispezione frontaliero, condivisibili unicamente con le altre persone che partecipano ai controlli ufficiali;

     c) una zona riservata allo scarico delle partite, che sarà chiusa o coperta da un tetto, salvo nel caso di partite di lana non trasportate in container, di proteine animali trasformate trasportate alla rinfusa e non destinate al consumo umano, di letame o guano alla rinfusa, di olio e grassi liquidi alla rinfusa, trasportati in navi, per i quali il requisito della copertura con tetto non è obbligatorio;

     per i prodotti sottoposti a controllo della temperatura e destinati al consumo umano, l'intersezione delle zone di trasporto e di scarico deve essere protetta o isolata dall'ambiente esterno, salvo nel caso del pesce, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 2 della decisione 93/352/CEE e al capitolo II, punto 2, dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

     d) un locale d'ispezione nel quale esaminare i prodotti e prelevare i campioni per gli esami successivi; la zona di prelievo dei campioni può situarsi nel locale d'ispezione;

     e) una serie di locali o zone di magazzinaggio adeguate per permettere la conservazione delle partite a temperatura di refrigerazione o di congelazione o a temperatura ambiente sotto il controllo del veterinario ufficiale in attesa dei risultati dei test di laboratorio o di altri esami.

     3. I posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini della manipolazione delle categorie di prodotti refrigerati, congelati o a temperatura ambiente devono essere in grado di immagazzinare simultaneamente volumi adeguati di prodotti per ciascuna categoria di temperatura. Il veterinario ufficiale deve poter accedere ogniqualvolta necessario a un volume adeguato dei prodotti immagazzinati.

     L'uso di impianti di magazzinaggio commerciali situati in prossimità del posto d'ispezione frontaliero e nella stessa zona portuale o doganale è autorizzato sotto il controllo del veterinario ufficiale a condizione che il prodotto detenuto sia immagazzinato in una stanza o in un locale separati e chiusi a chiave ovvero in una zona totalmente isolata dagli altri prodotti per mezzo di una recinzione.

     Il magazzinaggio in contenitori separati indipendenti posti in permanenza a lato della zona di scarico è autorizzato a condizione che tali contenitori siano collegati alla zona suddetta in modo da consentire che le operazioni di scarico si svolgano al riparo dalle intemperie. In circostanze eccezionali è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti, sotto il controllo del veterinario ufficiale, un magazzinaggio supplementare nel mezzo di trasporto con cui il prodotto è stato condotto al posto d'ispezione, nei posti d'ispezione frontalieri ubicati presso siti stradali, ferroviari o portuali.

     4. I prodotti destinati al consumo umano devono essere manipolati in zone di scarico, locali d'ispezione e impianti di magazzinaggio distinti da quelli utilizzati per i prodotti non destinati al consumo umano. In deroga a tale requisito, le zone di scarico possono essere comuni nel caso di posti d'ispezione frontalieri ufficialmente riconosciuti come posti d'ispezione riservati esclusivamente ai prodotti imballati, a condizione che i prodotti destinati al consumo umano siano nettamente separati da quelli non destinati al consumo umano, prima e dopo le operazioni di scarico, al fine di evitare ogni contaminazione incrociata.

     5. In deroga al paragrafo 4, sulla base di una valutazione dei rischi ad opera dell'autorità competente, i posti d'ispezione frontalieri che trattano un numero limitato di partite di una categoria particolare di prodotti, siano essi destinati al consumo umano o meno, possono utilizzare gli stessi impianti di scarico, ispezione e magazzinaggio per l'insieme dei prodotti per i quali il posto è riconosciuto, a condizione che esista una separazione temporale delle partite e che gli impianti siano correttamente puliti e disinfettati, ove necessario, nel tempo che intercorre tra la manipolazione e i controlli effettuati sulle partite. La Commissione è informata di tale deroga e della valutazione dei rischi che ne è alla base. [2]

 

     Art. 5.

     1. Uno Stato membro può proporre di includere nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale nuovi centri d'ispezione situati presso posti d'ispezione già riconosciuti, previo accertamento da parte dell'autorità competente che sia rispettata la presente decisione. Le installazioni del centro devono essere proporzionate al volume e al tipo di prodotti che transitano per il centro.

     2. Qualora un posto d'ispezione frontaliero sia suddiviso in molteplici centri d'ispezione, questi ultimi devono:

     - essere situati nella stessa zona o nello stesso distretto doganale del posto d'ispezione frontaliero nell'ambito del quale sono repertoriati,

     - essere situati a una distanza operativa ragionevole dall'ufficio centrale del posto d'ispezione frontaliero e poter dimostrare di essere sotto il controllo del veterinario ufficiale,

     - tenere un registro specifico delle partite esaminate presso i propri locali.

     3. I centri d'ispezione non sono tenuti a disporre:

     - di strutture per l'archiviazione, un terminale per il sistema Animo o una fotocopiatrice,

     - di tutta la legislazione e i documenti relativi ai controlli veterinari, ma unicamente dei documenti pertinenti e necessari ai controlli veterinari realizzati presso il centro.

 

     Art. 6.

     Nelle circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 97/78/CE, i "termini ragionevoli" entro i quali gli Stati membri devono mettere in atto le raccomandazioni effettuate a seguito delle relazioni d'ispezione, prima che la Commissione escluda dall'elenco il posto d'ispezione frontaliero totalmente o parzialmente (ossia con riguardo alle categorie di prodotti e/o ai centri d'ispezione oggetto delle raccomandazioni), sono i seguenti, calcolati a partire dalla data di ricevimento della relazione finale nella lingua dello Stato membro:

     - per le inadempienze relative alla costruzione delle installazioni o al numero di effettivi: 6 mesi; tuttavia, qualora nuove installazioni sostitutive siano in corso di costruzione, il termine ultimo per concludere l'azione prima che sia raccomandata la cancellazione dall'elenco può essere determinato caso per caso, di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione,

     - per tutte le altre inadempienze: 3 mesi.

     Tali termini possono essere abbreviati nel caso di rischi potenzialmente gravi per la salute pubblica o animale.

 

     Art. 7.

     La decisione 92/525/CEE è abrogata dalla presente decisione e, conformemente all'articolo 33 della direttiva 97/78/CE, le disposizioni della presente decisione si applicano a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [3]

Condizioni di riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri

 

     Per essere riconosciuti e iscritti nell'elenco, i posti d'ispezione frontalieri devono essere costruiti in modo da fornire un livello di igiene adeguato ed evitare ogni contaminazione incrociata.

     Nei locali in cui i prodotti vengono scaricati, esaminati o immagazzinati, il posto d'ispezione frontaliero o il centro d'ispezione deve disporre di:

     - superfici murali con rifiniture lisce e lavabili, nonché pavimenti facili da pulire e disinfettare e un sistema di drenaggio adeguato,

     - un soffitto pulito e facile da lavare,

     - una sufficiente illuminazione naturale o artificiale,

     - un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo in tutti i locali di ispezione.

 

     1. Attrezzatura tecnica

     a) I posti d'ispezione frontalieri e i centri d'ispezione devono disporre in ogni momento almeno delle attrezzature sotto indicate:

     - uno strumento (o l'accesso ad uno strumento) in grado di pesare le partite sottoposte a controllo,

     - l'attrezzatura necessaria per aprire ed esaminare le partite presentate per il controllo,

     - un'attrezzatura per la pulizia e la disinfezione correttamente situata e adeguata alle necessità del posto oppure un sistema documentato ed efficace di pulizia e disinfezione ad opera di un'impresa esterna,

     - un'apparecchiatura per mantenere la temperatura al livello appropriato nei locali a temperatura controllata.

     b) I locali d'ispezione devono contenere almeno:

     - un tavolo dalla superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare,

     - gli strumenti per la campionatura: sega, coltello, apriscatole, uno strumento che consenta il prelievo di campioni dalle partite e nei contenitori,

     - nastro adesivo e sigilli o etichette numerati, chiaramente contrassegnati al fine di garantire la tracciabilità,

     - un termometro per misurare la temperatura alla superficie e al centro del prodotto, bilance e un pH-metro,

     - un apparecchio di scongelamento o un forno a microonde,

     - strutture per il magazzinaggio temporaneo dei campioni sottoposti a controllo della temperatura in attesa del loro invio al laboratorio; dovranno inoltre essere disponibili contenitori adeguati al trasporto di tali campioni.

     c) I posti d'ispezione frontalieri e i centri d'ispezione iscritti in elenchi sottoposti a limitazioni devono possedere:

     - gli articoli di cui alle lettere a) e b), adeguati all'esame dei prodotti manipolati nei posti medesimi.

 

     2. Personale

     1. I posti d'ispezione frontalieri operano sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale di cui alla decisione 93/352/CEE, che devono essere presenti nel posto d'ispezione frontaliero e presso il centro d'ispezione durante i controlli veterinari dei prodotti. Il posto d'ispezione frontaliero deve disporre di un personale sufficiente per effettuare tutti i controlli necessari.

     2. Il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari appositamente formati e operanti sotto la sua autorità per:

     a) il controllo dei documenti;

     b) i controlli d'identità e gli esami fisici, il prelievo di campioni e la realizzazione di analisi a carattere generale;

     c) le mansioni e le procedure amministrative.

     Il veterinario ufficiale è responsabile delle decisioni finali.

     Per il personale del posto d'ispezione frontaliero deve essere tenuto un registro della formazione ricevuta in materia di controlli veterinari.

 

     3. Documentazione

     Il posto d'ispezione frontaliero deve conservare le informazioni seguenti.

     In attesa della messa in opera del sistema Shift, il veterinario ufficiale responsabile dei controlli presso il posto d'ispezione frontaliero deve avere a sua disposizione nell'ufficio centrale almeno quanto segue:

     1) un elenco aggiornato dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a spedire prodotti verso la Comunità o, secondo i casi, verso taluni Stati membri;

     2) copie delle diverse decisioni della Comunità o degli Stati membri che fissano un modello di certificato sanitario o un certificato di sanità pubblica o animale, o qualunque altro documento che deve accompagnare i prodotti provenienti da paesi terzi spediti verso la Comunità o, secondo i casi, verso taluni Stati membri;

     3) un elenco aggiornato degli stabilimenti di paesi terzi autorizzati a spedire prodotti verso la Comunità o degli stabilimenti nazionali riconosciuti nel caso di prodotti non armonizzati;

     4) copie delle eventuali decisioni di salvaguardia che vietano o limitano le importazioni di prodotti nella Comunità;

     5) un elenco aggiornato dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti che fornisca tutte le informazioni disponibili in merito a tali posti;

     6) l'elenco attuale delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali riconosciuti conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, nonché l'elenco degli operatori riconosciuti conformemente all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE in tutti gli Stati membri;

     7) un elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti per ricevere i prodotti in transito presso lo Stato membro in questione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 97/78/CE;

     8) la normativa CE pertinente e aggiornata relativa ai prodotti e alle procedure oggetto di controlli veterinari.

 

     4. Registri

     Se al posto di ispezione frontaliero i dati non sono introdotti nel sistema TRACES sono tenuti i seguenti registri sostitutivi su supporto elettronico o cartaceo:

     1) un registro contenente informazioni aggiornate relative alle partite di prodotti la cui importazione o introduzione nella Comunità è stata rifiutata e che sono state rispedite; ciascuno Stato membro comunicherà agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni relative alle partite rispedite; tali informazioni saranno comunicate a ciascun posto d'ispezione frontaliero dall'autorità centrale competente;

     2) un registro conforme alla decisione 97/394/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, "che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità";

     3) un registro delle partite rispedite conformemente alla decisione 97/152/CE della Commissione, nonché di quelle distrutte o autorizzate dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero per usi diversi dal consumo umano; il registro deve menzionare tutti i casi in cui sia previsto un termine per l'intervento o la risposta del veterinario ufficiale qualora le merci siano rifiutate, spedite in transito o canalizzate e qualora s'imponga un'azione di sorveglianza;

     4) un registro di tutti i campioni prelevati presso il posto d'ispezione frontaliero in vista di esami di laboratorio, nonché i particolari relativi agli esami di laboratorio richiesti e agli esiti (favorevoli o meno) degli esami medesimi;

     5) il registro previsto dalla decisione 94/360/CE della Commissione relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE, ove necessario in formato elettronico.

 

     5. Procedure

     1. L'autorità competente provvede a garantire una stretta collaborazione tra i diversi servizi che intervengono nel controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi.

     2. Tutte le ispezioni fisiche e tutti i controlli d'identità, esclusi i controlli dei sigilli, devono aver luogo presso una struttura d'ispezione. Tali controlli devono essere condotti in modo da evitare il rischio di una contaminazione incrociata e, in caso di necessità, devono tener conto delle condizioni di controllo della temperatura nelle quali i prodotti sono trasportati. Quando riguardano prodotti non imballati destinati al consumo umano, tutti i controlli devono essere realizzati al riparo dalle intemperie e devono essere prese disposizioni atte a garantire la manipolazione igienica e la protezione dei prodotti nelle fasi di carico e scarico.

     3. Il veterinario ufficiale deve avere almeno un'adeguata conoscenza delle modalità relative all'eliminazione dei rifiuti dei prodotti di origine animale scaricati dai mezzi di trasporto nella zona posta sotto la sua giurisdizione. Qualora l'eliminazione dei rifiuti ricada sotto la sua responsabilità, egli deve tenere un registro dei controlli realizzati e delle anomalie rilevate. Qualora la responsabilità di tale eliminazione incomba ad un'altra autorità competente, il veterinario ufficiale deve entrare in contatto con questa autorità e tenere a sua disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie.

     4. Il veterinario ufficiale deve avere un'adeguata conoscenza di tutte le zone franche, dei depositi franchi, dei depositi doganali o dei fornitori di attrezzature marittime che lavorano all'interno della zona del posto frontaliero o in stretta collaborazione con essa. Controlli regolari devono essere organizzati nei depositi e presso i fornitori interessati e un registro attestante tali controlli deve essere conservato presso l'ufficio del posto d'ispezione frontaliero.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 della decisione n. 2006/590/CE.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 della decisione n. 2006/590/CE.

[3] Allegato così modificato dall'art. 2 della decisione n. 2006/590/CE.