§ 20.4.345 – Decisione 18 novembre 2002, n. 979.
Decisione n. 2002/979/CE del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:18/11/2002
Numero:979


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 20.4.345 – Decisione 18 novembre 2002, n. 979.

Decisione n. 2002/979/CE del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

(G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 352).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (in seguito denominato “accordo di associazione”).

     (2) I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo di associazione il 10 giugno 2002.

     (3) La Comunità europea e la Repubblica del Cile si sono impegnate ad applicare provvisoriamente determinate disposizioni dell'accordo di associazione in attesa della sua entrata in vigore.

     (4) È opportuno firmare l'accordo di associazione a nome della Comunità e approvare l'applicazione provvisoria di determinate disposizioni,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. Fatta salva la conclusione in una data successiva, la firma dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, i relativi allegati e protocolli è approvata a nome della Comunità.

     2. I testi dell'accordo di associazione, degli allegati, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

     3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di associazione.

 

          Art. 2. [1]

     In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni: articoli 3-11, articolo 18, articoli 24-27, articoli 48-54, articolo 55, lettere a), b), f), h) e i), articoli 56-93, articoli 136-162 e articoli 172-206.

 

          Art. 3.

     Il presidente del Consiglio provvede alla notifica di cui all'articolo 198, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a nome della Comunità europea.

 

          Art. 4.

     1. La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione e nel comitato di associazione istituiti dall'accordo di associazione è adottata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti del trattato.

     2. Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione ed espone la posizione della Comunità.

     3. La Comunità è rappresentata da un rappresentante della Commissione nei comitati speciali istituiti dall'accordo di associazione o dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 7.

 

          Art. 5.

     1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'allegato V dell'accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'allegato VI, dell'accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89.

 

 

ALLEGATI [2]

 

     (Omissis)


[1] L’accordo di cui al presente provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo 2005, essendo state ultimate il 28 febbraio 2005 le procedure previste all’articolo 198 dell’accordo stesso; così ha reso noto l’informazione pubblicata nella G.U.U.E. 2 aprile 2005, n. L 84.

[2] Allegati modificati dalla decisione n. 2005/106/CE e dalla decisione n. 2006/567/CE.