§ 1.5.I43 – Decisione 26 luglio 2004, n. 616.
Decisione n. 2004/616/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/07/2004
Numero:616


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I43 – Decisione 26 luglio 2004, n. 616.

Decisione n. 2004/616/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 27 agosto 2004, n. L 278).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE (2), ha subìto numerose modifiche.

     (2) Con l’adozione della decisione 2004/211/CE, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), la Commissione ha modificato la base giuridica su cui poggiano l’elenco dei paesi terzi e la loro regionalizzazione ai fini delle importazioni di equidi vivi e del loro materiale riproduttivo.

     (3) Dall’entrata in vigore della direttiva 2004/68/CE, l’elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino originario di paesi terzi viene modificato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 92/65/CEE e può essere consultato sul sito web della Commissione.

     (4) Inoltre, i paesi terzi che notificano alla Commissione il riconoscimento di centri di raccolta dello sperma ai fini dell’esportazione nella Comunità di sperma equino devono rispettare una nuova procedura e fornire informazioni in formato standardizzato sul riconoscimento concesso.

     (5) Le autorità competenti del Canada e della Nuova Zelanda hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri centri di raccolta dello sperma equino, rispettivamente due in Canada e uno nella Nuova Zelanda.

     (6) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri dodici centri di raccolta dello sperma equino, la revoca del riconoscimento dei centri 02AZ001-EQS, 00TX003-EQS, 02TX018-EQS e 03TX001-EQS, nonché la modifica di alcuni dati relativi ad un centro riconosciuto.

     (7) È necessario correggere il codice ISO della Serbia e Montenegro e modificare conseguentemente il posto di tale paese nell’elenco.

     (8) Occorre tener conto del fatto che nuovi Stati membri hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004.

     (9) Occorre tener conto dei pertinenti accordi conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi.

     (10) A scopo di chiarezza e razionalità occorre abrogare e sostituire la decisione 2000/284/CE.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino raccolto nei centri riportati nell'elenco dell'allegato alla presente decisione, purché siano rispettati i requisiti fissati all’articolo 4 della decisione 2004/211/CE.

     2. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese terzo interessato.

     3. Gli aggiornamenti dell’elenco di cui all’allegato, decisi conformemente alla procedura prevista all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sono pubblicati sul sito web della Commissione.

 

          Art. 2.

     La decisione 2000/284/CE della Commissione è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti alla presente decisione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)