§ 1.5.886 - Decisione 31 marzo 2000, n. 284.
Decisione 2000/284/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/03/2000
Numero:284


Sommario
Art. 1.      1. Fatta salva la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino raccolto nei centri riportati nell'elenco dell'allegato alla presente decisione.
Art. 2.      1. Nell'allegato alla decisione 96/539/CE, alla fine del punto 13.3.6.1 del certificato sanitario è aggiunta la nota in calce “
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.886 - Decisione 31 marzo 2000, n. 284. [1]

Decisione 2000/284/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE.

(G.U.C.E. 14 aprile 2000, n. L 94).

 

Art. 1.

     1. Fatta salva la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino raccolto nei centri riportati nell'elenco dell'allegato alla presente decisione.

     2. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese terzo interessato.

 

     Art. 2.

     1. Nell'allegato alla decisione 96/539/CE, alla fine del punto 13.3.6.1 del certificato sanitario è aggiunta la nota in calce “[5]”.

     2. Nell'allegato alla decisione 96/540/CE, alla fine del punto 13.2.5.1 del certificato sanitario è aggiunta la nota in calce “[5]”.

     3. La nota in calce di cui ai paragrafi 1 e 2 è formulata come segue:

     “[5] La reazione di immunodiffusione su gel di agar (Coggins test) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi non è richiesta per gli equidi donatori allevati in Islanda dalla nascita e si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne da tale malattia.”

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [2]

 

(Omissis)


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2004/616/CE.

[2] Allegato da ultimo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/70/CE.