§ 1.5.G76 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 70.
Decisione n. 2004/70/CE della Commissione recante sedicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/01/2004
Numero:70


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.G76 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 70.

Decisione n. 2004/70/CE della Commissione recante sedicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 gennaio 2004, n. L 15).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Le autorità competenti dell'Australia hanno notificato ufficialmente alla Commissione che è stato revocato il riconoscimento di due centri di raccolta dello sperma equino, notificato in precedenza alla Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE.

     (2) Le autorità competenti della Repubblica slovacca hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un centro di raccolta dello sperma equino.

     (3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di nove centri di raccolta dello sperma equino, nonché la modifica di alcuni elementi del riconoscimento di altri quattro centri di raccolta dello sperma equino.

     (4) È necessario includere nell'elenco la Serbia e Montenegro seguendo l'ordine dei codici ISO dei paesi.

     (5) È necessario tener conto del fatto che i paesi in via di adesione entreranno a far parte della Comunità il 1° maggio 2004.

     (6) Occorre pertanto modificare l'elenco dei centri riconosciuti sulla base delle nuove informazioni trasmesse dai paesi terzi in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato.

     (7) È quindi opportuno modificare in conformità la decisione 2000/284/CE della Commissione.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)