§ 1.5.I37 – Regolamento 23 agosto 2004, n. 1492.
Regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/08/2004
Numero:1492


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I37 – Regolamento 23 agosto 2004, n. 1492.

Regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, il commercio e l’importazione di sperma ed embrioni degli ovini e dei caprini e i materiali specifici a rischio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 agosto 2004, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l’articolo 23, primo paragrafo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone misure di eradicazione che vanno attuate in seguito all'accertamento della presenza dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

     (2) Nel parere del 14 settembre 2000 sull’abbattimento dei bovini in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il comitato scientifico direttivo (CSD) concludeva che mediante l’abbattimento della coorte di nascita è possibile ottenere in gran parte lo stesso effetto dell’eliminazione dell’intera mandria. In base al parere del 21 aprile 2004 del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti, non vi sono argomenti nuovi sufficienti per modificare il parere del CSD. È pertanto opportuno conformare ai suddetti pareri le disposizioni relative all’abbattimento di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

     (3) Per garantire la certezza del diritto comunitario è inoltre necessario chiarire la definizione di coorte di un caso di BSE ed i provvedimenti nei confronti degli animali della coorte, al fine di evitare interpretazioni divergenti.

     (4) Occorre inoltre chiarire l’applicazione delle misure di eradicazione della TSE nei confronti delle pecore gravide e delle aziende con più greggi. Per affrontare i problemi pratici è opportuno modificare le norme riguardanti le aziende che producono agnelli da ingrasso, l’introduzione di pecore di genotipo ignoto nelle aziende infette e il periodo di applicazione delle deroghe per la distruzione degli animali di aziende o razze che presentano una bassa frequenza dell’allelo ARR.

     (5) Le misure di eradicazione della scrapie, conformemente al parere del CSD del 4 aprile 2002, sono state inserite nel regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione. Queste misure sono state introdotte gradualmente per tener conto dei problemi di gestione. In base ai dati attualmente disponibili, è altamente improbabile che le carcasse di animali di età inferiore a due mesi presentino livelli significativi di infettività, purché siano state rimosse le interiora e la testa. È opportuno modificare ulteriormente le misure di eradicazione al fine di risolvere i problemi incontrati in alcuni Stati membri in relazione a questi giovani animali.

     (6) Nel caso di sospetto di scrapie in un ovino o caprino è opportuno imporre restrizioni alle aziende interessate al fine di evitare il movimento di altri animali eventualmente infetti prima della conferma dei sospetti.

     (7) Le prescrizioni in materia di analisi per consentire la rimozione delle restrizioni alle aziende infette si sono dimostrate eccessivamente onerose nel caso di greggi di pecore di grandi dimensioni ed è pertanto necessario modificarle. È inoltre opportuno chiarire la definizione delle categorie destinatarie di tali analisi.

     (8) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio stabilisce norme generali relative al commercio e all’importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini. È opportuno stabilire, nel presente regolamento, norme specifiche in materia di TSE per l’immissione sul mercato di sperma ed embrioni delle suddette specie.

     (9) In linea con le disposizioni vigenti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 sul materiale specifico a rischio che escludono le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche dall’elenco dei materiali specifici a rischio, le apofisi spinali di tali vertebre, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali e la cresta sacrale mediana non vanno considerate materiale specifico a rischio.

     (10) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

     (11) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     I punti 3 e 4 dell'allegato del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I, VII, VIII, IX e XI sono modificati come segue:

 

     1) All’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

     «2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

     a) “caso indigeno di BSE”: un caso di encefalopatia spongiforme bovina per il quale non sia stata chiaramente dimostrata la sua derivazione da un’infezione precedente l’importazione dell’animale vivo;

     b) “tessuto adiposo distinto”: grasso corporeo interno ed esterno rimosso durante la macellazione e il sezionamento, in particolare il grasso fresco del cuore, dell’omento e dei reni di bovini nonché il grasso proveniente dai laboratori di sezionamento;

     c) “coorte”: un gruppo di bovini comprendente sia:

     i) gli animali nati nella stessa mandria del bovino infetto e nei 12 mesi precedenti o seguenti la data di nascita del bovino infetto, nonché;

     ii) gli animali che in qualunque momento del loro primo anno di vita sono stati allevati col bovino infetto durante il suo primo anno di vita;

     d) “caso di riferimento”: il primo animale di un’azienda, o di un gruppo definito dal punto di vista epidemiologico, in cui è stata accertata un’infezione da TSE.»

     2) L’allegato VII è sostituito dal testo seguente:

     «ALLEGATO VII

     ERADICAZIONE DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE

     1) L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve individuare:

     a) per i bovini:

     — tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

     — tutti i discendenti di una femmina nella quale la malattia è stata accertata, nati dopo la manifestazione clinica della malattia nella madre o nel corso dei due anni che la precedono,

     — tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

     — la possibile origine della malattia,

     — gli altri animali presenti presso l’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere stati infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

     — il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione;

     b) per gli ovini e i caprini:

     — tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

     — nella misura in cui sono reperibili, i genitori, e nel caso delle femmine tutti gli embrioni, gli ovuli e l’ultima progenie dell’animale femmina per il quale è stata accertata la malattia,

     — tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia oltre a quelli di cui al secondo trattino,

     — la possibile origine della malattia e l’identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

     — il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno della BSE nell’azienda o dall’azienda in questione.

     2) Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

     a) nel caso di conferma della BSE in un bovino, l'abbattimento e la completa distruzione dei bovini individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera a); lo Stato membro può tuttavia decidere:

     — di non abbattere e distruggere gli animali della coorte di cui al terzo trattino del punto 1, lettera a), se sono state fornite le prove che tali animali non hanno avuto accesso allo stesso nutrimento dell’animale infetto,

     — di differire l'abbattimento e la distruzione degli animali della coorte di cui al terzo trattino del punto 1, lettera a), fino alla fine della loro vita produttiva, purché si tratti di maschi tenuti in maniera continua presso un centro di raccolta dello sperma e possa essere garantita la loro completa distruzione successivamente alla morte;

     b) nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino, dal 1° ottobre 2003, conformemente alla decisione dell’autorità competente:

     i) l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera b); oppure

     ii) l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera b), ad eccezione di:

     — montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

     — pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell’indagine, gli agnelli successivamente nati se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente paragrafo,

     — pecore aventi almeno un allelo ARR destinate esclusivamente alla macellazione,

     — se l’autorità competente decide in tal senso, le pecore e le capre di età inferiore ai due mesi destinate unicamente alla macellazione;

     iii) se l’animale infetto è stato introdotto da un’altra azienda, uno Stato membro può decidere, in base alla cronistoria del caso, di applicare misure di eradicazione nell’azienda d’origine oltre che o invece che nell’azienda in cui è stata accertata l’infezione. Nel caso di terreni adibiti a pascoli comuni per più di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione delle misure a un singolo gregge, dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Quando più di un gregge sia tenuto nella stessa azienda, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione delle misure al gregge in cui è stata accertata la scrapie, purché sia stato verificato che i diversi greggi sono rimasti isolati l’uno dall’altro e che la diffusione dell’infezione tra greggi per contatto diretto o indiretto risulta improbabile.

     c) In caso di conferma della BSE in un ovino o caprino, l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino.

     3) Ove si sospetti la presenza della scrapie in un ovino o caprino di un’azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell’indagine. Qualora si provi che l’azienda in cui si trovava l’animale quando è stata sospettata la presenza della scrapie probabilmente non è la stessa in cui detto animale possa essere stato esposto alla malattia, l’autorità competente può decidere che le altre aziende o solo quella in cui si è verificata l’esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili.

     4) Soltanto gli animali sotto elencati possono essere introdotti nelle aziende in cui si sia proceduto alla distruzione conformemente al punto 2, lettera b) i) o b) ii):

     a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

     b) ovini femmine aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ;

     c) caprini, a patto che:

     i) nell’azienda non siano presenti ovini da riproduzione diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b);

     ii) in seguito alla riduzione del gregge si sia proceduto a un’accurata pulizia e disinfezione di tutte le gabbie per animali presenti nei locali;

     iii) l’azienda sia sottoposta a monitoraggio intensificato della TSE, compreso il test di tutti i caprini con età superiore a 18 mesi:

     — macellati per il consumo umano alla fine della loro vita produttiva, oppure

     — morti o abbattuti nell’azienda, e conformi ai criteri di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3.

     5) Soltanto lo sperma e gli embrioni specificati qui di seguito possono essere usati nell’azienda/nelle aziende in cui si sia proceduto alla distruzione conformemente al punto 2, lettera b) i) oppure b) ii):

     a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;

     b) embrioni aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ.

     6) Per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 1° gennaio 2006 e in deroga alla restrizione di cui al punto 4, lettera b), qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, gli Stati membri hanno facoltà di consentire l’introduzione di pecore non gravide di genotipo ignoto nelle aziende di cui al punto 2, lettera b) i) e b) ii).

     7) In seguito all’applicazione in un’azienda delle misure di cui al punto 2, lettera b) i) e b) ii):

     a) il movimento di ovini ARR/ARR dall’azienda non è soggetto ad alcuna restrizione;

     b) gli ovini aventi soltanto un allelo ARR possono essere spostati dall’azienda soltanto per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano o a fini di distruzione; tuttavia,

     — le pecore aventi un allelo ARR e nessun allelo VRQ possono essere spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure di cui al punto 2, lettera b) ii),

     — se l’autorità competente lo decide, gli agnelli con un allelo ARR e nessun allelo VRQ possono essere spostati verso un’altra azienda al solo scopo dell’ingrasso prima della macellazione; l’azienda di destinazione non deve contenere ovini o caprini diversi da quelli sottoposti a ingrasso prima della macellazione e non può inviare ovini o caprini vivi verso altre aziende, tranne che per la macellazione immediata;

     c) se lo Stato membro lo decide, gli ovini e i caprini di età inferiore ai due mesi possono essere spostati dall’azienda per essere avviati alla macellazione immediata per il consumo umano; la testa e gli organi della cavità addominale di tali animali devono però essere smaltiti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     d) fatto salvo la lettera c), gli ovini di genotipi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) possono essere spostati dall’azienda solo per essere distrutti.

     8) Le restrizioni di cui ai punti 4, 5 e 7 continuano ad applicarsi all’azienda per un periodo di tre anni a decorrere da:

     a) la data in cui tutti gli ovini dell’azienda hanno conseguito lo stato ARR/ARR; oppure

     b) l’ultima data in cui un ovino o un caprino è stato tenuto nell’azienda; oppure

     c) nel caso di cui al punto 4, lettera c), la data in cui è iniziato il monitoraggio intensificato della TSE; oppure

     d) la data in cui tutti i montoni da riproduzione presenti nell’azienda siano del genotipo ARR/ARR e tutte le pecore da riproduzione abbiano almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ, a condizione che durante il periodo di tre anni si ottengano risultati negativi dal test TSE per i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi:

     — un campione annuale degli ovini macellati per il consumo umano alla fine della loro vita produttiva in conformità delle dimensioni del campione indicate alla tabella di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 4, nonché

     — tutti gli ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3 morti o uccisi presso l’azienda.

     9) Se la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’azienda è bassa, ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, uno Stato membro ha facoltà di decidere di:

     a) ritardare la distruzione degli animali di cui al punto 2, lettera b) i) e b) ii) per un massimo di cinque anni riproduttivi;

     b) consentire che ovini diversi da quelli di cui al punto 4 siano introdotti nelle aziende di cui al punto 2, lettera b) i) e b) ii), a condizione che non siano portatori di un allelo VRQ.

     10) Gli Stati membri che applicano le deroghe di cui ai punti 6 e 9 presentano alla Commissione un resoconto delle condizioni e dei criteri usati per concederle».

     3) All’allegato VIII, il capitolo A è modificato come segue:

     a) Il titolo del capitolo è sostituito dal testo seguente:

     «Condizioni per gli scambi intracomunitari di animali vivi, sperma ed embrioni»

     b) Alla parte I è aggiunta la seguente lettera d):

     «d) a partire dal 1° gennaio 2005 lo sperma e gli embrioni degli ovini e dei caprini devono:

     i) essere raccolti da animali tenuti in modo continuo dalla nascita o per gli ultimi tre anni di vita in un’azienda o in aziende che soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), punto i), o se del caso punto ii) per tre anni; oppure

     ii) nel caso dello sperma ovino, essere stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR di cui all’allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione; oppure

     iii) nel caso degli embrioni ovini, essere del genotipo della proteina prionica ARR/ARR di cui all’allegato I della decisione 2002/1003/CE

     4) L’allegato IX è così modificato:

     È aggiunto il seguente capitolo H:

     «CAPITOLO H

     Importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini

     A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini importati nella Comunità devono conformarsi alle prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A (I), d).»

     5) All’allegato XI, parte A, il testo del punto 1, lettera a) i), è sostituito dal seguente:

     «i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi encefalo e occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;».