§ 1.5.D40 - Decisione 18 dicembre 2002, n. 1003.
Decisione n. 2002/1003/CE della Commissione che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/12/2002
Numero:1003


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Studio sui genotipi della proteina prionica delle razze ovine
Art. 3.  Relazioni degli Stati membri alla Commissione
Art. 4.  Sintesi delle relazioni trasmessa dalla Commissione agli Stati membri
Art. 5.  Destinatario


§ 1.5.D40 - Decisione 18 dicembre 2002, n. 1003.

Decisione n. 2002/1003/CE della Commissione che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine. (Testorilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, e in particolare dall'articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) Lo scrapie rappresenta un problema serio per la salute della popolazione ovina e caprina nel territorio comunitario.

     (2) Non è stato convalidato alcun metodo diagnostico corrente per distinguere tra encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie negli ovini e nei caprini. Dal momento che non è ancora stata dimostrata l'esistenza di BSE in ovini e caprini in natura, non è certo che la BSE non abbia infettato la popolazione ovina e caprina e che non sia sempre presente in questa popolazione. Anche le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini e nei caprini rappresentano pertanto un potenziale rischio per la salute pubblica.

     (3) Alcune ricerche hanno dimostrato che alcuni genotipi della proteina prionica negli ovini conferiscono resistenza allo scrapie. Le prove raccolte fino a questo momento indicano che una resistenza analoga, determinata geneticamente, alla BSE si riscontra negli ovini quando vengono infettati per via orale a fini sperimentali.

     (4) Il parere del comitato scientifico direttivo, del 4-5 aprile 2002, sul reperimento di fonti sicure di materiale di piccoli ruminanti, ha fissato orientamenti per definire i punti principali di un programma d'allevamento di ovini resistenti alle TSE. Una condizione che si richiede è il ravvicinamento della frequenza degli ovini ARR/ARR per ogni razza importante. È opportuno condurre uno studio sulle razze ovine negli Stati membri per ottenere tali informazioni.

     (5) La Commissione proporrà al Consiglio e al Parlamento di modificare il regolamento (CE) n. 999/2001 affinché quest'ultimo contenga una base giuridica per le disposizioni contenute nella presente decisione. Nel frattempo, occorre adottare la presente decisione a titolo di misura transitoria.

     (6) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano all'allegato 1.

 

          Art. 2. Studio sui genotipi della proteina prionica delle razze ovine

     Entro il 1° luglio 2003, ogni Stato membro porta a termine uno studio sul genotipo della proteina prionica per ciascuna delle sue razze ovine, autoctone o che costituiscono una popolazione significativa del suo territorio.

     Lo studio è condotto utilizzando i parametri indicati nell'allegato II.

 

          Art. 3. Relazioni degli Stati membri alla Commissione

     Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo studio di cui all'articolo 2, entro il 1o ottobre 2003.

 

          Art. 4. Sintesi delle relazioni trasmessa dalla Commissione agli Stati membri

     La Commissione presenta agli Stati membri una sintesi delle relazioni che le sono trasmesse a titolo delle disposizioni dell'articolo 3, entro i tre mesi successivi al termine per il ricevimento delle relazioni.

 

          Art. 5. Destinatario

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

Definizioni

 

     1. L'allele è definito in riferimento agli aminoacidi codificati dai codoni 136, 154 e 171 del gene della proteina prione.

     Ogni allele è rappresentato da un codice di tre lettere, come indicato nella tabella seguente.

 

Allele

Aminoacido codificato alla posizione 136

Aminoacido codificato alla posizione 154

Aminoacido codificato alla posizione 171

ARR

Alanina

Arginina

Arginina

AHQ

Alanina

Istidina

Glutammina

ARH

Alanina

Arginina

Istidina

ARQ

Alanina

Arginina

Glutammina

VRQ

Valina

Arginina

Glutammina

 

     2. Il genotipo è definito dalla combinazione di due alleli. Qualora non sia possibile distinguere tra gli alleli ARQ e ARH, può essere impiegato un termine collettivo per descrivere questi due alleli.

     3. Un gregge di elevato valore genetico è definito come segue:

     a) gregge composto da ovini riproduttori di razza pura, di cui alla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, o

     b) ogni altro gregge di ovini che l'autorità competente dello Stato membro riconosca come di grande importanza per la commercializzazione o la produzione di ovini riproduttori e che l'autorità competente dello Stato membro intenda includere nello studio,

     della stessa razza, tenuto in un unico stabilimento e/o sotto la responsabilità di un unico allevatore. La definizione include i montoni utilizzati per l'inseminazione artificiale, ma non quelli allevati esclusivamente ai fini della riproduzione con pecore commerciali.

 

 

ALLEGATO II

Parametri per lo studio dei genotipi della proteina prionica

di ovini provenienti da greggi di elevato valore genetico

 

     1. Il prelievo di campioni è effettuato su ovini provenienti da greggi di elevato valore genetico, come definito nell'allegato I.

     2. Si prelevano almeno 50 campioni di ogni razza.

     3. I campioni sono scelti in modo da essere rappresentativi dell'intera razza nello Stato membro.

     4. Qualora il sistema di campionamento di cui ai punti 2 e 3 non riveli alcun animale portatore dell'allele ARR all'interno di una razza, si intensifica il campionamento di suddetta razza.