§ 1.5.G96 – Decisione 29 gennaio 2004, n. 120.
Decisione n. 2004/120/CE della Commissione recante modifica della decisione 97/788/CE del Consiglio con riguardo ai controlli effettuati dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/01/2004
Numero:120


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.G96 – Decisione 29 gennaio 2004, n. 120.

Decisione n. 2004/120/CE della Commissione recante modifica della decisione 97/788/CE del Consiglio con riguardo ai controlli effettuati dalla Serbia e dal Montenegro relativamente alle selezioni conservatrici di piante foraggere, barbabietole e piante oleaginose e da fibra. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 97/788/CE, del 17 novembre 1997, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/788/CE ha stabilito che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati per talune specie in determinati paesi terzi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

     (2) Detta decisione si applica alla Repubblica federale di Iugoslavia (ora Serbia e Montenegro) solo per quanto riguarda le varietà di alcune specie.

     (3) Dall'esame delle norme esistenti in Serbia e Montenegro e delle modalità relative alla loro applicazione con riguardo alle specie elencate nella direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, nella direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e nella direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra risulta che i controlli delle selezioni conservatrici offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri. (4) L'equivalenza concessa a Serbia e Montenegro deve essere dunque estesa a tali ulteriori specie.

     (5) Occorre pertanto modificare conformemente la decisione 97/788/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla decisione 97/788/CE è modificato come segue:

     Nella casella accanto al codice «YU» che si riferisce alla Repubblica federale di Iugoslavia, il numero «66/402» è sostituito dai numeri «66/401, 66/402, 2002/54 e 2002/57».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.