§ 1.5.G19 - Decisione 18 aprile 2001, n. 376.
Decisione n. 2001/376/CE della Commissione concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/04/2001
Numero:376


Sommario
Art. 1.      1. In deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la presente decisione introduce misure specifiche rese necessarie [...]
Art. 2.      Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:
Art. 3.      In deroga all'articolo 2, lettera a), il Portogallo può autorizzare la spedizione di tori da corrida dal suo territorio in altri Stati membri che abbiano dato il loro benestare, conformemente [...]
Art. 4.      In deroga all'articolo 2, lettera b), il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio ad altri Stati membri o a paesi terzi di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti [...]
Art. 5.      In deroga all'articolo 2, lettere b) e c), il Portogallo può autorizzare la spedizione in altri Stati membri che abbiano autorizzato l'invio del materiale di cui alle presenti disposizioni ai [...]
Art. 6.      Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo:
Art. 7.      In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di aminoacidi, peptidi e sego ottenuti presso stabilimenti [...]
Art. 8.      In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di:
Art. 9.      In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione, da parte dei laboratori veterinari nazionali di Lisbona e Porto a istituti ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri [...]
Art. 10.      Il Portogallo provvede affinché la gelatina, il difosfato di calcio, il collagene, il sego, i prodotti a base di sego e i prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, [...]
Art. 11.      1. In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi dei prodotti sottoelencati ottenuti da bovini nati ed allevati in Portogallo ed [...]
Art. 12.      1. Le carni e i prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario o con [...]
Art. 13.      Il Portogallo provvede affinché siano rispettate le disposizioni del presente capitolo quando i seguenti prodotti ottenuti da bovini non macellati in Portogallo sono spediti dal suo territorio [...]
Art. 14.      1. Le carni e i prodotti di cui all'articolo 13, lettere da a) a c), sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario [...]
Art. 15.      I prodotti di cui all'articolo 13, lettera e), che vengono spediti verso altri Stati membri sono etichettati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e che essi sono stati fabbricati [...]
Art. 16.      1. I prodotti di cui agli articoli 11 e 13 provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 17.      1. I prodotti di cui agli articoli 11 e 13, lettere da a) a d), provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 18.      1. I prodotti di cui agli articoli 11 e 13, lettere da a) a d), spediti verso altri Stati membri devono essere scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui [...]
Art. 19.      1. Uno Stato membro che spedisca carni di cui all'articolo 13, lettera a), da uno stabilimento o da un posto d'ispezione frontaliero comunitario autorizzato nel suo territorio, attraverso il [...]
Art. 20.      Il Portogallo trasmette ogni mese alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), in [...]
Art. 21.      La Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto:
Art. 22.      1. La Commissione, dopo aver valutato i protocolli previsti nell'allegato I, punto 18, e averne informato gli Stati membri, fissa la data alla quale può cominciare la spedizione dei tori da [...]
Art. 23.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 24.      La decisione n. 98/653/CE è abrogata.
Art. 25.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G19 - Decisione 18 aprile 2001, n. 376. [1]

Decisione n. 2001/376/CE della Commissione concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 15 maggio 2001, n. L 132)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo, modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE, vieta la spedizione e l'esportazione di prodotti di origine bovina.

     (2) L'attuale tasso di incidenza della BSE in Portogallo, calcolato rispetto agli ultimi 12 mesi e per milione di capi bovini di età superiore a 24 mesi, è di 170 casi. Secondo il codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), edizione 2000, un paese o una zona sono classificati come caratterizzati da un elevato tasso di incidenza della BSE se quest'ultimo, calcolato rispetto agli ultimi dodici mesi, è risultato pari o superiore a cento casi per milione di capi bovini di età superiore a ventiquattro mesi presente in tale paese o zona.

     (3) Il codice zoosanitario dell'UIE raccomanda che le carni e i prodotti a base di carne di origine bovina provenienti da paesi o da zone classificati come ad alta incidenza di BSE siano esportati solo laddove sussistano determinate condizioni rigorose, quali un divieto effettivo sull'uso di mangimi, un sistema di identificazione permanente che consenta di risalire alla fattrice e alla mandria di origine dei bovini, la rimozione del materiale specifico a rischio nonché la macellazione e la completa distruzione di taluni animali ad alto rischio, come la progenie e le coorti di nascita degli animali infetti.

     (4) L'UIE raccomanda inoltre che le carni e i prodotti di origine bovina siano considerati idonei all'esportazione solo nell'ambito di due regimi, vale a dire: un programma di certificazione degli allevamenti, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati, allevati e rimasti in allevamenti in cui nessun caso di BSE è stato segnalato negli ultimi sette anni, o un programma cronologico, che indichi che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati successivamente alla data di applicazione di un divieto effettivo sull'uso di mangimi.

     (5) Il divieto di somministrare ad animali d'allevamento alimenti contenenti proteine di mammiferi e ai ruminanti alimenti contenenti grassi di mammiferi è stato introdotto in Portogallo il 4 dicembre 1998. Contemporaneamente sono stati vietati la conservazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di proteine di mammiferi e determinati grassi e sono state ritirate dal mercato le partite esistenti.

     (6) Un'ispezione condotta dal 14 al 18 giugno 1999 in Portogallo dall'Ufficio alimentare e veterinario ha accertato il ritiro dal mercato delle partite esistenti e l'applicazione corretta dei controlli dell'efficacia del divieto sui mangimi.

     (7) Il 4 dicembre 1998 è entrato in vigore in Portogallo il divieto di utilizzo di materiali specifici a rischio nell'alimentazione umana o nell'alimentazione animale. Tale divieto è stato prorogato conformemente alla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili, quale modificata dalla decisione 2001/2/CE.

     (8) Conformemente al piano nazionale d'eradicazione della BSE attuato in Portogallo, le coorti di nascita e la progenie di animali infetti saranno abbattute e distrutte.

     (9) A partire dal 1° luglio 1999 è stato adottato in Portogallo un nuovo sistema nazionale centralizzato di identificazione e di registrazione dei bovini (SNIRB).

     (10) Il Portogallo ha presentato alla Commissione il 3 dicembre 1999 una prima richiesta relativa ad un programma per l'esportazione su base cronologica, inteso ad autorizzare, a determinate condizioni, la spedizione di prodotti provenienti da animali nati dopo una certa data. Tali proposte tecniche sono state successivamente modificate e integrate il 18 febbraio, il 24 marzo, il 27 luglio e il 22 settembre. Le proposte modificate e integrate forniscono un quadro adeguato per consentire la spedizione e l'esportazione di prodotti derivati da bovini macellati in Portogallo.

     (11) Le misure volte all'attuazione di tale regime d'esportazione e d'abbattimento delle progenie saranno prese in esame dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione prima che sia dato inizio alla spedizione di carni e di prodotti a base di carne. Qualora i risultati di tale esame risultino soddisfacenti, la Commissione fisserà la data a partire dalla quale dare il via alle spedizioni.

     (12) La decisione 98/653/CE contiene disposizioni che autorizzano la spedizione di tori da corrida, provenienti dal Portogallo, destinati a partecipare a corride in altri Stati membri. È necessario stabilire una procedura che consenta il rinvio in Portogallo dei tori non utilizzati allo scopo previsto. Inoltre va chiarita la regolamentazione in materia di trattamento delle carcasse dei tori da corrida originari del Portogallo.

     (13) Per motivi di trasparenza, la decisione 98/653/CE deve essere abrogata.

     (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPITOLO I

Campo di applicazione

 

     Art. 1.

     1. In deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la presente decisione introduce misure specifiche rese necessarie dall'insorgere di casi di BSE in Portogallo.

     2. Le disposizioni della presente decisione che si applicano al Portogallo, non si applicano, tuttavia, alla regione autonoma delle Azzorre. Le disposizioni della presente decisione che si applicano agli altri Stati membri, si applicano anche alla regione autonoma delle Azzorre. Il Portogallo provvede tuttavia affinché le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 14 si applichino alle spedizioni effettuate da altre parti del suo territorio verso le Azzorre.

 

CAPITOLO II

Bovini vivi, embrioni di bovini, farine di carne e di ossa e prodotti derivati

 

          Art. 2.

     Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:

     a) bovini vivi ed embrioni di bovini;

     b) farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;

     c) mangimi e fertilizzanti contenenti materiali di cui alla lettera b).

 

          Art. 3.

     In deroga all'articolo 2, lettera a), il Portogallo può autorizzare la spedizione di tori da corrida dal suo territorio in altri Stati membri che abbiano dato il loro benestare, conformemente alle condizioni fissate nell'allegato I.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco delle arene e delle strutture annesse autorizzate a ricevere tori da corrida.

     Gli Stati membri di destinazione provvedono affinché le carcasse dei tori da corrida siano incenerite conformemente alle condizioni di cui all'allegato I. Qualora i tori non siano utilizzati a scopo di combattimento, gli Stati membri di destinazione devono provvedere affinché gli animali siano abbattuti e inceneriti o rinviati in Portogallo conformemente alle condizioni di cui all'allegato I.

     Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.

 

          Art. 4.

     In deroga all'articolo 2, lettera b), il Portogallo può autorizzare la spedizione dal suo territorio ad altri Stati membri o a paesi terzi di alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui alla presente disposizione, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 18.

 

          Art. 5.

     In deroga all'articolo 2, lettere b) e c), il Portogallo può autorizzare la spedizione in altri Stati membri che abbiano autorizzato l'invio del materiale di cui alle presenti disposizioni ai fini di incenerimento conformemente alle condizioni di cui all'allegato II.

     Gli Stati membri di destinazione comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli impianti di incenerimento autorizzati a ricevere tale materiale.

     Gli Stati membri di destinazione provvedono a che tali materiali siano inceneriti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II.

     Gli Stati membri di destinazione tengono un'adeguata contabilità che dimostri il rispetto del presente articolo.

 

CAPITOLO III

Materiali ottenuti da bovini macellati in Portogallo

 

          Art. 6.

     Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo:

     a) carni;

     b) prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale;

     c) materiali destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

 

          Art. 7.

     In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di aminoacidi, peptidi e sego ottenuti presso stabilimenti posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale e che abbiano dimostrato di operare nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato III.

     Tali prodotti vanno etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

     Qualora tali prodotti siano spediti verso altri Stati membri, essi devono essere scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e attestante la loro conformità alla presente decisione, nonché la frequenza dei controlli ufficiali eseguiti.

     Il Portogallo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Portogallo notifica immediatamente alla Commissione e agli Stati membri qualsiasi modificazione apportata a tale elenco.

 

          Art. 8.

     In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di:

     a) prodotti contenenti sego prodotto conformemente alle disposizioni dell'articolo 7;

     b) prodotti ricavati dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, prodotti conformemente alle condizioni di cui all'allegato III.

     Tali prodotti vanno etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

 

          Art. 9.

     In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione, da parte dei laboratori veterinari nazionali di Lisbona e Porto a istituti ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri o di paesi terzi, di campioni provenienti da bovini abbattuti in Portogallo e destinati ad essere utilizzati per esami di laboratorio o per la ricerca scientifica sulla BSE e test diagnostici della BSE.

 

          Art. 10.

     Il Portogallo provvede affinché la gelatina, il difosfato di calcio, il collagene, il sego, i prodotti a base di sego e i prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, ricavati, per usi tecnici, da materie prime ottenute da bovini macellati in Portogallo, siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro inidoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

 

          Art. 11.

     1. In deroga all'articolo 6, il Portogallo può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi dei prodotti sottoelencati ottenuti da bovini nati ed allevati in Portogallo ed ivi macellati presso macelli che non vengono utilizzati per la macellazione di bovini inidonei, nel rispetto del presente articolo, degli articoli 12, 16, 17 e 18 e dell'allegato IV:

     a) "carni fresche" quali definite dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio;

     b) "carni macinate" e "preparazioni di carni" ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio;

     c) "prodotti a base di carne" ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio;

     d) alimenti destinati a carnivori domestici.

     2. Le carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), devono essere state sottoposte a disossamento e all'asportazione dei tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti, presso laboratori di sezionamento del Portogallo che non vengono utilizzati per il sezionamento dei prodotti bovini inidonei.

     3. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono essere realizzati con carni fresche di cui al paragrafo 1, lettera a), presso stabilimenti del Portogallo che non vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti bovini inidonei, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 12, 16, 17 e 18 e dell'allegato IV.

     4. Il magazzinaggio dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene effettuato presso impianti frigoriferi del Portogallo, in locali che non sono utilizzati per il magazzinaggio di prodotti bovini inidonei e che vengono chiusi a chiave e sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente. Le carni devono essere sezionate, immagazzinate e trasportate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 12, 16, 17 e 18 e dell'allegato IV.

     5. Ai fini del presente articolo "prodotti idonei" sono i prodotti di cui al paragrafo 1 e i prodotti derivati da bovini non macellati in Portogallo, conformi alle condizioni di cui agli articoli da 14 a 19.

     6. Ai fini della presente decisione "locale" è un vano o qualsiasi struttura all'interno di un vano provvista di una barriera fisica che possa essere adeguatamente chiusa a chiave.

 

          Art. 12.

     1. Le carni e i prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario o con il bollo supplementare distinto di cui all'articolo 14.

     2. Le carni e i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato in Portogallo non recano tale bollo supplementare. Qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di detta carne o di detti prodotti dallo stabilimento nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 15 e 16. Il bollo sanitario comunitario non viene rimosso, salvo quando inevitabile nella fase di sezionamento.

     3. Prima che inizino le spedizioni, il Portogallo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri il facsimile del bollo supplementare di cui al paragrafo 1.

 

CAPITOLO IV

Materiali ottenuti da bovini non macellati in Portogallo

 

          Art. 13.

     Il Portogallo provvede affinché siano rispettate le disposizioni del presente capitolo quando i seguenti prodotti ottenuti da bovini non macellati in Portogallo sono spediti dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:

     a) "carni fresche" ai sensi della direttiva 64/433/CEE;

     b) "carni macinate" e "preparazioni di carni" ai sensi della direttiva 94/65/CE;

     c) "prodotti a base di carne" e "altri prodotti di origine animale" ai sensi della direttiva 77/99/CEE;

     d) alimenti destinati a carnivori domestici;

     e) gelatina e difosfato di calcio, sego, prodotti a base di sego e prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, aminoacidi, peptidi e collagene, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, ovvero destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

 

          Art. 14.

     1. Le carni e i prodotti di cui all'articolo 13, lettere da a) a c), sono marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario o con il bollo supplementare distinto di cui all'articolo 12.

     2. Qualora tali carni e prodotti siano destinati ad essere immessi sul mercato in Portogallo non devono recare tale bollo supplementare. Qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di detta carne o di detti prodotti dallo stabilimento conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16. Il bollo sanitario comunitario non viene rimosso, salvo quando inevitabile nella fase di sezionamento.

     3. Prima che inizino le spedizioni, il Portogallo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri il facsimile del bollo supplementare di quel paragrafo 1.

 

          Art. 15.

     I prodotti di cui all'articolo 13, lettera e), che vengono spediti verso altri Stati membri sono etichettati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e che essi sono stati fabbricati conformemente alle disposizioni della presente decisione e, se del caso, la loro idoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

 

CAPITOLO V

Stabilimenti e certificazione

 

          Art. 16.

     1. I prodotti di cui agli articoli 11 e 13 provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:

     a) che siano stati autorizzati dall'autorità competente;

     b) che siano posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale oppure, ove si tratti di prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, posti sotto sorveglianza dell'autorità competente;

     c) che abbiano introdotto un sistema di rintracciamento delle materie prime tale da attestare l'origine delle stesse durante l'intero ciclo produttivo;

     d) che abbiano istituito un sistema di registrazione dei quantitativi di materiali in entrata e in uscita atto a consentire controlli incrociati tra le partite in entrata e in uscita;

     e) che i prodotti vi siano scaricati, trasformati, immagazzinati, manipolati, caricati e trasportati in modo separato o in tempi diversi rispetto ai prodotti non conformi alle condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 11, 12, 14, 15, 17 e 18.

     2. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Portogallo notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modificazione di detto elenco.

 

          Art. 17.

     1. I prodotti di cui agli articoli 11 e 13, lettere da a) a d), provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:

     a) che tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei prodotti vi siano effettuate sotto sorveglianza ufficiale;

     b) che i prodotti vi siano immagazzinati in locali frigoriferi non adibiti nel contempo al magazzinaggio di prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 11, 12, 14, 15, 17 e 18 e 19 e che vengono chiusi a chiave e sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente.

     2. Ai fini della bollatura sanitaria e dell'applicazione dei bolli supplementari di cui agli articoli 12 e 14, l'autorità competente tiene e conserva sotto la propria responsabilità quanto segue:

     a) gli strumenti destinati alla bollatura sanitaria delle carni e all'applicazione dei bolli supplementari, consegnandoli a personale ausiliario esclusivamente al momento di procedere alla bollatura e per il tempo necessario ad effettuare la stessa;

     b) tutte le etichette recanti un bollo sanitario o un bollo supplementare. Tali etichette sono numerate in serie e il quantitativo richiesto può essere consegnato a personale ausiliario al momento della loro utilizzazione.

     3. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono trasportati in mezzi di trasporto sigillati dall'autorità competente.

 

          Art. 18.

     1. I prodotti di cui agli articoli 11 e 13, lettere da a) a d), spediti verso altri Stati membri devono essere scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si attesti il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 11, 17 e 19, e si forniscano indicazioni circa tutti gli stabilimenti presso i quali sono stati ottenuti, trasformati, manipolati o immagazzinati, nonché circa tutte le etichette, con i relativi numeri di serie, utilizzata per la partita, che garantiscano la rintracciabilità di ogni unità.

     2. Le carni sono scortate dal certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE che reca, nella sezione "identificazione delle carni", l'indicazione di tutte le etichette della partita con i relativi numeri di serie, che garantiscano la rintracciabilità di ogni unità.

     3. Su tutti i certificati va apposta la seguente dicitura: "prodotto conformemente alla decisione 2001/376/CE della Commissione".

     4. Il Portogallo, tramite la rete ANIMO, prevista dalla decisione 91/398/CEE della Commissione (11) o mediante telecopia, informa l'autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita.

     5. Qualora tali prodotti vengano spediti verso paesi terzi, sono scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si attesti il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

 

CAPITOLO VI

Transito e ricezione di materiale proveniente da altri Stati membri

 

          Art. 19.

     1. Uno Stato membro che spedisca carni di cui all'articolo 13, lettera a), da uno stabilimento o da un posto d'ispezione frontaliero comunitario autorizzato nel suo territorio, attraverso il territorio del Portogallo o verso uno stabilimento autorizzato a norma dell'articolo 16 provvede affinché dette carni siano scortate da un certificato veterinario rilasciato da un veterinario ufficiale o da un certificato rilasciato dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero.

     Gli originali di tutti i certificati scortano la partita sino allo stabilimento di destinazione.

     2. Le carni di cui all'articolo 13, lettera a), sono trasportate in un veicolo ufficialmente sigillato.

     Il sigillo può essere rotto solo a fini di ispezione ufficiale.

     3. Uno Stato membro che spedisca verso uno stabilimento autorizzato a norma dell'articolo 16 prodotti di cui all'articolo 13, lettera e), o qualsiasi materia prima destinata all'elaborazione di detti prodotti, provvede affinché essi siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento e lo Stato membro in cui sono stati prodotti.

 

CAPITOLO VII

Controllo, rapporti e ispezioni

 

          Art. 20.

     Il Portogallo trasmette ogni mese alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali.

 

          Art. 21.

     La Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto:

     a) in Portogallo per verificare l'esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti ognuno dei prodotti di cui agli articoli 7 e 8 prima che possa cominciare o riprendere la spedizione di tali prodotti;

     b) in Portogallo per verificare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato IV prima che possa cominciare la spedizione dei prodotti di cui all'articolo 11;

     c) in Portogallo per verificare l'applicazione delle disposizioni della presente decisione, in particolare riguardo all'esecuzione dei controlli ufficiali;

     d) in Portogallo per esaminare gli sviluppi relativi all'incidenza della malattie, l'effettiva osservanza delle pertinenti misure nazionali, nonché procedere ad una valutazione dei rischi al fine di stabilire se siano stati adottati provvedimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di rischio;

     e) nello Stato membro di destinazione per verificare l'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui all'articolo 5 e all'allegato II, prima che possa cominciare la spedizione dei materiali di cui all'articolo 5.

 

          Art. 22.

     1. La Commissione, dopo aver valutato i protocolli previsti nell'allegato I, punto 18, e averne informato gli Stati membri, fissa la data alla quale può cominciare la spedizione dei tori da corrida in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.

     2. La Commissione, tenendo conto delle ispezioni di cui all'articolo 21, e dopo aver informato in merito gli Stati membri, fissa le date alle quali può cominciare o riprendere la spedizione di materiali o prodotti in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 11.

 

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

 

          Art. 23.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 24.

     La decisione n. 98/653/CE è abrogata.

     Ogni riferimento alla decisione abrogata si intende fatto alla presente decisione.

 

          Art. 25.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

Condizioni per la spedizione di tori da corrida di cui all'articolo 3

 

     1. Bovini maschi possono essere spediti dal Portogallo, conformemente all'articolo 3, per essere utilizzati in occasione di corride, se tali animali:

     - sono certificati conformi alle condizioni di cui al punto 3, e

     - se provengono da mandrie nelle quali non si siano verificati casi di BSE negli ultimi sette anni e che siano certificate conformi alle condizioni di cui al punto 2.

     Le autorità competenti provvedono affinché siano rispettate le condizioni in materia di controlli precisate nel presente allegato.

 

Condizioni relative alla mandria

 

     2. a) Una mandria è costituita da un gruppo di animali che forma un'entità separata e distinta, vale a dire un gruppo di animali che sono stati governati, stabulati e tenuti separati da qualsiasi altro gruppo di animali e ai quali sono stati attribuiti numeri unici di identificazione della mandria e dei capi.

     b) Una mandria è idonea se, da almeno sette anni, in nessuno degli animali ancora presenti nella mandria stessa, ivi transitati o da essa usciti, non sono stati registrati casi confermati di BSE o casi sospetti relativamente ai quali la diagnosi della BSE non è stata esclusa.

 

Condizioni relative all'animale

 

     3. Un bovine è idoneo se:

     a) è stato chiaramente identificabile per tutta la vita, in modo che sia possibile risalire alla mandria d'origine e alla fattrice;

     b) la fattrice è sopravvissuta per almeno sei mesi al parto;

     c) la fattrice non è stata colpita da BSE, né c'è il sospetto che abbia contratto la BSE;

     d) la mandria in cui è nato e tutte quelle presso le quali si sia in qualsiasi momento trovato sono idonee.

 

Trasporti

 

     4. La sezione C del certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio è completata dal seguente testo: "Gli animali sono conformi alle condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE della Commissione, allegato I, punti 1, 2 e 3."

     5. Gli animali devono essere trasportati in un veicolo sigillato ed avviati direttamente ad un'arena o a strutture annesse di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

     6. Il trasporto dev'essere organizzato in modo che gli animali possano essere trasportati in osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CE del Consiglio senza che i sigilli vengano rotti. In casi eccezionali, i sigilli possono essere rotti per esigenze di benessere degli animali. In tali circostanze, un veterinario ufficiale dev'essere immediatamente chiamato sul posto per identificare gli animali e sigillare nuovamente il veicolo.

     7. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo di destinazione e tutti gli Stati membri di transito in merito a ciascuna spedizione. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura "Tori da corrida ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2001/376/CE della Commissione".

 

Misure nello Stato membro di destinazione

 

     8. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 4, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

     9. Prima della corrida, gli animali devono rimanere isolati presso le strutture annesse di cui al punto 5.

     10. Se gli animali non vengono uccisi durante la corrida, devono essere abbattuti immediatamente dopo la stessa e comunque entro dieci giorni dall'arrivo, o rispediti in Portogallo conformemente alle disposizioni di cui ai punti da 13 a 17.

     11. Le carcasse degli animali devono essere distrutte conformemente alle disposizioni dell'allegato I, paragrafo 3, della decisione 2000/418/CE relativa al trattamento dei materiali specifici a rischio di BSE.

     12. I veicoli utilizzati per il trasporto e tutte le strutture annesse presso le quali i tori da corrida vengono tenuti devono essere puliti e disinfettati immediatamente dopo l'uscita degli animali.

 

Misure relative al rinvio dei tori da corrida in Portogallo

 

     13. La sezione C del certificato sanitario di cui all'allegato F, modello I, della direttiva 64/432/CEE è completata dal seguente testo:

     "Animali originari del Portogallo che sono conformi alle condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE della Commissione, allegato II, punti 1, 2 e 3."

     14. Gli animali devono essere trasportati in un veicolo sigillato ed avviati direttamente dall'arena o dalle strutture annesse all'azienda in Portogallo che ha effettuato in origine la spedizione.

     15. Il trasporto dev'essere organizzato in modo che gli animali possano essere trasportati in osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CE senza che i sigilli vengano rotti. In casi eccezionali, i sigilli possono essere rotti per esigenze di benessere degli animali. In tali circostanze, un veterinario ufficiale dev'essere immediatamente chiamato sul posto per identificare gli animali e sigillare nuovamente il veicolo.

     16. Lo Stato membro del luogo della spedizione deve informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo di destinazione in Portogallo e tutti gli Stati membri di transito in merito a ciascuna spedizione. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura "Tori da corrida ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2001/376/CE della Commissione".

     17. Il Portogallo deve comunicare all'autorità competente del luogo in cui si trova l'arena dell'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo, copia del certificato ufficiale di cui al punto 4, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

 

Protocolli

 

     18. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per:

     a) controlli all'arrivo di ciascun animale, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei veicoli utilizzati per il trasporto, i certificati e l'identificazione degli animali;

     b) messaggi ANIMO e le misure di cui al punto 8;

     c) controlli sul modo di governare ed accudire gli animali prima, durante e dopo la corrida;

     d) controlli volti ad accertare che gli animali siano abbattuti o che siano rispediti nel paese di origine conformemente alle disposizioni di cui ai punti da 13 a 17;

     e) qualora gli animali siano abbattuti, controlli intesi ad accertare che le carcasse e tutte le altre parti del corpo, compresa la pelle, siano distrutte e che non raggiungano la catena alimentare umana o animale, né servano per la produzione di fertilizzanti;

     f) qualora gli animali siano rispediti in Portogallo, controlli relativi al rinvio di tali animali nel paese d'origine, ivi inclusi l'apposizione di sigilli ai veicoli utilizzati per il trasporto, i messaggi ANIMO e la ricezione dei messaggi previsti al punto 17;

     g) la pulitura e la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto e delle strutture annesse presso le quali vengono tenuti gli animali;

     h) le registrazioni presso l'arena della corrida e le strutture annesse;

     i) provvedimenti in caso di irregolarità.

 

ALLEGATO II

 

A. CONDIZIONI

     per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, di cui all'articolo 5

 

     1. Il materiale di cui trattasi dev'essere accompagnato da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nella parte B del presente allegato.

     2. La dicitura "Non destinato all'alimentazione animale - Esclusivamente da incenerimento" dev'essere riportata sui contenitori nelle lingue degli Stati membri d'origine, di destinazione e di transito e, se il materiale è inserito in sacchi collocati in un contenitore esterno, dev'essere riportata sui sacchi stessi.

     3. Il materiale dev'essere trasportato in contenitori ufficialmente sigillati e coperti, in modo che siano evitate perdite, e inviato direttamente all'impianto di incenerimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     4. Il Portogallo deve informare, mediante il sistema ANIMO, le autorità competenti del luogo di destinazione e di tutti gli Stati membri di transito di ciascuna spedizione servendosi dei codici di cui al titolo I, capitolo I.3, punto 12 (02) e al titolo III, punto D4 (01) della decisione 93/70/CEE della Commissione. Il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura "Non destinato all'alimentazione animale - Esclusivamente per incenerimento".

     5. Lo Stato membro di destinazione deve comunicare all'autorità competente del luogo di origine l'arrivo della spedizione, trasmettendole per fax o con altro mezzo copia del certificato ufficiale di cui al punto 1, firmato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

     6. Lo Stato membro di destinazione è tenuto ad applicare protocolli particolareggiati per:

     a) i controlli all'arrivo, all'immagazzinamento e alla movimentazione di ciascuna spedizione, in particolare per quanto riguarda l'apertura dei sigilli dei contenitori e la verifica del peso;

     b) i controlli dei certificati e dei messaggi ANIMO;

     c) le misure di cui al punto 5;

     d) i controlli relativi alla pulitura dei contenitori;

     e) i controlli relativi all'incenerimento del materiale;

     f) i registri dell'impianto di incenerimento;

     g) i provvedimenti in caso di irregolarità.

 

B. CERTIFICATO UFFICIALE [2]

     per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne o di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, destinati all'incenerimento

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     1. I prodotti di seguito indicati possono essere esportati dal Portogallo conformemente a quanto disposto dagli articoli 7 e 8:

     a) aminoacidi e peptidi ottenuti da pelli e carnicci con un metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compresa tra 1 e 2, seguita da un'esposizione a pH > 11 e quindi da trattamento termico a 140 5C per 30 minuti alla pressione di 3 bar;

     b) il sego e i prodotti a base di sego ricavati da materiali provenienti da animali destinati al consumo umano, sottoposti ad uno dei processi descritti nell'allegato I della decisione 1999/534/CE del Consiglio. Tale processo dev'essere stato convalidato conformemente alle procedure definite nell'allegato III della decisione 1999/534/CE;

     c) prodotti derivati dal sego tramite uno dei processi descritti nell'allegato II della decisione 1999/534/CE.

     2. Una volta elaborati, i prodotti di cui al punto 1, lettera b) devono essere filtrati.

     3. I bovini che presentano sintomi di BSE non possono essere utilizzati quali materiali di base per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1.

     4. I seguenti tessuti non possono essere utilizzati per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1: cranio, colonna vertebrale, cervello, midollo spinale, occhio, tonsille, timo, intestino, milza.

 

 

ALLEGATO IV

PROGRAMMA PER L'ESPORTAZIONE SU BASE CRONOLOGICA

(DATE-BASED EXPORT SCHEME - DBES)

 

     Condizioni generali

     1. Le carni fresche disossate e i prodotti, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d), a base di tali carni ottenute da bovini macellati in Portogallo possono essere spediti dal Portogallo in forza dell'articolo 11, purché siano stati ottenuti da animali idonei ai fini del DBES, nati dopo il 1° luglio 1999.

     2. Prima che si dia inizio alla spedizione conformemente al punto 1, il Portogallo deve aver applicato e messo effettivamente in pratica un programma di abbattimento e di incenerimento di tutte le progenie nate dopo il 1° luglio 1999 di fattrici infette.

     3. Ogni mandria da cui escano animali destinati alla macellazione nel quadro del DBES dev'essere sottoposta ad ispezioni ufficiali regolari al fine di verificare la conformità con le condizioni del DBES. Perché sia autorizzata la macellazione degli animali provenienti dalla mandria interessata nel quadro del DBES, i risultati della prima ispezione dovranno essere soddisfacenti.

 

     Animali idonei ai fini del DBES

     4. Un bovino è idoneo ai fini del DBES se è nato ed è stato allevato in Portogallo e al momento della macellazione risultavano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) è stato possibile identificare chiaramente l'animale lungo l'intero arco della sua vita, segnatamente applicandogli all'orecchio un marchio quale previsto all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, per poter sempre risalire alla fattrice e alla mandria d'origine; fatte salve le deroghe previste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il marchio auricolare deve essere applicato entro 20 giorni dalla nascita dell'animale;

     b) il numero del marchio auricolare unico dell'animale, la data e l'azienda d'origine e tutti gli spostamenti dopo la nascita sono registrati in un sistema computerizzato ufficiale di identificazione e rintracciamento; è nota l'identità della fattrice;

     c) l'animale ha un'età superiore a 6 mesi ma inferiore a 30 mesi, determinata in base alla registrazione ufficiale computerizzata della data di nascita;

     d) l'autorità competente ha ricevuto e verificato la prova diretta che la madre è sopravvissuta per almeno 6 mesi al parto dell'animale di cui trattasi;

     e) la fattrice non è stata colpita da BSE, né c'è il sospetto che abbia contratto la BSE.

 

     Controlli in Portogallo

     5. Se un animale presentato per la macellazione o qualsiasi circostanza attinente alla sua macellazione non soddisfa interamente le condizioni stabilite dalla presente decisione, l'animale di cui trattasi sarà automaticamente respinto. Qualora le pertinenti informazioni risultino disponibili dopo la macellazione, l'autorità competente sospenderà immediatamente il rilascio di certificati e annullerà i certificati rilasciati. Se la spedizione ha già avuto luogo, l'autorità competente deve notificare le informazioni all'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente del luogo di destinazione prende gli opportuni provvedimenti.

     6. Gli animali idonei ai fini del DBES devono essere macellati in impianti di macellazione non utilizzati per l'abbattimento di bovini non idonei.

     7. L'autorità competente accerterà che i procedimenti utilizzati nei laboratori di sezionamento garantiscano la rimozione dei linfonodi seguenti: popliteali, ischiatici, inguinali superficiali, inguinali profondi, iliaci medi e laterali, renali, prefemorali, lombari, costo-cervicali, sterno-prescapolari, ascellari, caudali e cervicali profondi.

     8. La possibilità di risalire dalle carni all'animale idoneo ai fini del DBES o, dopo il sezionamento, agli animali sezionati nel medesimo lotto, sarà assicurata da un sistema ufficiale di rintracciamento fino al momento della macellazione. Dopo la macellazione, le etichette devono consentire di risalire dalle carni fresche e dai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), fino all'animale idoneo, per permettere un eventuale ritiro dalla circolazione della partita interessata. I mangimi destinati all'alimentazione dei carnivori domestici devono essere rintracciabili tramite documenti di accompagnamento e dati registrati.

     9. Ad ogni carcassa riconosciuta idonea ai fini del DBES deve essere assegnato un proprio numero, correlato con quello del marchio auricolare.

     10. Il Portogallo deve stabilire protocolli dettagliati riguardo:

     a) al rintracciamento e ai controlli prima della macellazione;

     b) ai controlli durante la macellazione;

     c) ai controlli durante la lavorazione di alimenti destinati a carnivori domestici;

     d) a tutte le etichettature e certificazioni necessarie dopo la macellazione e fino al punto di vendita.

     11. L'autorità competente si doterà di un sistema per registrare gli accertamenti relativi all'osservanza della disciplina in modo da poter dimostrare l'esecuzione dei controlli.

 

     Lo stabilimento

     12. Oltre a conformarsi alle altre esigenze stabilite dalla presente decisione, per essere autorizzato lo stabilimento deve definire ed applicare un sistema mediante il quale le carni idonee ai fini del DBES o i prodotti idonei ai fini del DBES siano identificabili e per tutte le carni sia possibile risalire fino all'animale idoneo ai fini del DBES o, dopo il sezionamento, agli animali sezionati nel medesimo lotto. Il sistema deve consentire di rintracciare compiutamente le carni o i prodotti in ogni fase, e le pertinenti registrazioni devono essere conservate per almeno due anni. La direzione dello stabilimento deve fornire per iscritto all'autorità competente ragguagli circa il sistema che intende utilizzare.

     13. L'autorità competente valuterà, autorizzerà e sorveglierà il sistema definito dallo stabilimento, in modo da accertarsi che garantisca una completa segregazione e la rintracciabilità a monte e a valle.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1993/2004.

[2] Certificato modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/653/CE.