§ 1.5.I58 – Decisione 16 settembre 2004, n. 653.
Decisione n. 2004/653/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/376/CE della Commissione per quanto riguarda la spedizione dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/09/2004
Numero:653


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I58 – Decisione 16 settembre 2004, n. 653.

Decisione n. 2004/653/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/376/CE della Commissione per quanto riguarda la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa dei mammiferi e prodotti derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 settembre 2004, n. L 298).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, ed in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall’insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d’esportazione su base cronologica contiene alcune disposizioni in materia di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), rese necessarie dall’insorgere di casi della malattia in Portogallo.

     (2) La decisione stabilisce norme specifiche rese necessarie dalla presenza della BSE in Portogallo, compreso un divieto della spedizione di farine di carne, di ossa e di carne e ossa dei mammiferi e di mangimi per animali e fertilizzanti che contengano tali prodotti («le farine di carne e ossa e prodotti derivati») dal Portogallo agli altri Stati membri o a paesi terzi.

     (3) La decisione 2001/376/CE però stabilisce che il Portogallo, a determinate condizioni, possa autorizzare la spedizione di farine di carne e ossa e prodotti derivati verso altri Stati membri che ne abbiano dato l’autorizzazione.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, stabilisce le condizioni per la categorizzazione, raccolta, trasporto, eliminazione, trasformazione, uso e magazzinaggio intermedio dei sottoprodotti di origine animale. A norma del regolamento, le farine di carne e ossa e i prodotti derivati contenenti materiale proveniente da animali sospettati di aver contratto la BSE o in cui la malattia è stata confermata, o da animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della BSE, devono essere eliminati in qualità di rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un apposito impianto riconosciuto.

     (5) Il Portogallo non ha una capacità sufficiente per incenerire o coincenerire le farine di carne e ossa e i prodotti derivati provenienti da animali sospettati di aver contratto la BSE o in cui la malattia è stata confermata o da animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della BSE. L’accumularsi di tali materiali potrebbe rappresentare un rischio per la salute pubblica e animale.

     (6) È necessario modificare le condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE per la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa e prodotti derivati. Tale decisione dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato II della decisione 2001/376/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)