§ 20.3.371 - Decisione 8 maggio 2001, n. 2.
Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:08/05/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il contributo finanziario che l'Ungheria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrates II negli anni 2001-2006 è il seguente (in euro)
Art. 2.      Il contributo finanziario che l'Ungheria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 è il seguente (in euro)
Art. 3.      Sono richiesti stanziamenti Phare in base al seguente calendario
Art. 4.      La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione


§ 20.3.371 - Decisione 8 maggio 2001, n. 2.

Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altrache stabilisce il contributo finanziario dell'Ungheria per la partecipazione ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006. (2001/455/CE).

(G.U.C.E. 14 giugno 2001, n. L 157).

 

     IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

     visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, riguardo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 2/2000, del 24 luglio 2000, del Consiglio di associazione UE-Ungheria ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione dell'Ungheria alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate e si applica per l'intera durata di detti programmi.

     (2) La decisione n. 3/2000, del 21 settembre 2000, del Consiglio di associazione UE-Ungheria ha adottato i termini e le condizioni per la partecipazione dell'Ungheria al programma Gioventù e si applica per l'intera durata di detto programma.

     (3) L'allegato II, punto 2, della decisione n. 2/2000 e l'allegato II, punto 1, della decisione n. 3/2000 prevedono che il contributo finanziario che dovrà essere versato dall'Ungheria al bilancio dell'Unione europea per partecipare rispettivamente ai programmi Socrate II e Gioventù negli anni 2001-2006 sarà deciso dal Consiglio di associazione nel corso dell'anno 2000,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Il contributo finanziario che l'Ungheria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrates II negli anni 2001-2006 è il seguente (in euro):

 

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

5.430.000

5.570.000

5.699.000

5.860.000

6.042.000

6.278.000

 

     Art. 2.

     Il contributo finanziario che l'Ungheria dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 è il seguente (in euro):

 

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

1.415.000

1.501.000

1.590.000

1.670.000

1.752.000

1.862.000

 

     Art. 3.

     Sono richiesti stanziamenti Phare in base al seguente calendario:

     - per il contributo finanziario al programma Socrate II, i seguenti importi annui (in euro):

 

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

2.690.000

2.760.000

2.825.000

2.905.000

2.996.000

3.114.000

 

     - per il contributo finanziario al programma Gioventù, i seguenti importi annui (in euro):

 

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

698.000

741.000

786.000

826.000

867.000

922.000

 

     La parte residua del contributo dell'Ungheria è a carico del bilancio dello Stato ungherese.

 

     Art. 4.

     La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione.