§ 1.5.937 - Decisione 28 febbraio 2002, n. 183.
Decisione n. 2002/183/CE della commissione che modifica le decisioni 95/233/CE e 96/482/CE relative all’importazione da paesi terzi di pollame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/02/2002
Numero:183


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione
Art. 2.      Nella decisione 96/482/CE, il paragrafo 1 dell’articolo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente
Art. 3.      L’allegato III della presente decisione diventa parte I dell’allegato I della decisione 96/482/CE e l’allegato I della decisione 96/483/CE diventa parte II dell’allegato I
Art. 4.      La decisione 96/483/CE è abrogata
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.937 - Decisione 28 febbraio 2002, n. 183.

Decisione n. 2002/183/CE della commissione che modifica le decisioni 95/233/CE e 96/482/CE relative all’importazione da paesi terzi di pollame vivo, per quanto concerne la Bulgaria, e che abroga la decisione 96/483/CE.

(G.U.C.E. 2 marzo 2002, n. L 61).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione, in particolare l’articolo 21, l’articolo 23, paragrafo 1, e gli articoli 24 e 26,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 95/233/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/751/CE, contiene elenchi di massima di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e le loro uova.

     (2) La decisione 96/482/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE, fissa norme più particolareggiate per l’importazione di pollame e di uova da cova e i relativi certificati sanitari.

     (3) La decisione 96/483/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 96/628/CE, stabilisce l’elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli specifici di certificati sanitari.

     (4) La Bulgaria ha chiesto l’autorizzazione di esportare nella Comunità pollame vivo e uova da cova e ha presentato le necessarie garanzie.

     (5) Da un’ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Bulgaria nell’ottobre 2000 è risultato che tale paese dispone di servizi veterinari sufficientemente strutturati e organizzati per quanto riguarda lo status sanitario del pollame.

     (6) Le autorità veterinarie bulgare hanno inoltre dimostrato che sono rispettati i requisiti sanitari specifici fissati nella decisione 96/482/CE.

     (7) E’ quindi opportuno aggiungere la Bulgaria nell’elenco dei paesi terzi riportato nella decisione 95/233/CE.

     (8) La Croazia è stata autorizzata ad esportare pollame vivo e uova da cova soltanto a partire da zone delimitate del suo territorio. Ispezioni effettuate nel settembre/ottobre 1997 e nell’ottobre 2000 hanno dimostrato che la regionalizzazione non è più necessaria.

     (9) Per motivi di trasparenza è opportuno integrare nella decisione 96/482/CE l’elenco che figura nell’allegato della decisione 96/483/CE. E’ necessario nel contempo aggiungere in tale elenco la Bulgaria ed indicarvi l’intero territorio della Croazia senza regionalizzazione.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Nella decisione 96/482/CE, il paragrafo 1 dell’articolo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L’allegato III della presente decisione diventa parte I dell’allegato I della decisione 96/482/CE e l’allegato I della decisione 96/483/CE diventa parte II dell’allegato I.

 

     Art. 4.

     La decisione 96/483/CE è abrogata.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATI I - III

     (Omissis).