§ 1.5.B56 - Decisione 16 ottobre 2001, n. 751.
Decisione n. 2001/751/CE della Commissione relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/10/2001
Numero:751


Sommario
Art. 1.      La presente decisione si applica alle importazioni di ratiti e relative uova da cova, quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/539/CEE
Art. 2.      1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di
Art. 3.      1. Dopo l'importazione, i ratiti da riproduzione e da reddito o i pulcini di un giorno di ratiti sono mantenuti in isolamento nelle aziende di destinazione per un periodo di almeno sei settimane [...]
Art. 4.      Se i ratiti, le relative uova da cova e i pulcini di un giorno nonché i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati riportati nell'allegato II, il [...]
Art. 5.      Il testo dell'articolo 1 della decisione 96/659/CE è sostituito dal seguente
Art. 6.      Nell'allegato I e nell'allegato II della decisione 95/233/CE è inserita la seguente riga secondo l'ordine alfabetico del codice ISO
Art. 7.      La presente decisione si applica alle spedizioni certificate a partire dal 1° gennaio 2002
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B56 - Decisione 16 ottobre 2001, n. 751. [1]

Decisione n. 2001/751/CE della Commissione relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione, che modifica la decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova e che modifica la decisione 96/659/CE recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 25 ottobre 2001, n. L 281).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 27 bis,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 96/482/CE della Commissione ha stabilito le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, in considerazione delle differenze biologiche tra questi volatili e le altre specie di pollame.

     (2) In base al parere del comitato scientifico veterinario e alle informazioni fornite dai paesi esportatori interessati, è oggi possibile stabilire le condizioni di importazione dei ratiti e delle relative uova.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile stabilisce le disposizioni relative alla stampigliatura delle uova da cova e il relativo regolamento di applicazione (CEE) n. 1868/77 della Commissione reca le modalità d'applicazione relative, in particolare, alla stampigliatura delle uova da cova e i requisiti relativi all'identificazione delle uova da cova di ratiti.

     (4) La decisione 96/659/CE della Commissione, del 22 novembre 1996, recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea, modificata da ultimo dalla decisione 97/183/CE, vieta agli Stati membri di importare ratiti dall'Asia o dall'Africa a meno che non siano fornite determinate garanzie relativamente alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. Per garantire un'applicazione uniforme della normativa in materia è necessario inserire tale requisito nella presente decisione.

     (5) Onde evitare la ripetizione di requisiti in atti giuridici diversi appare opportuno modificare la decisione 96/659/CE per escluderne dal campo di applicazione i ratiti coperti dalla presente decisione.

     (6) Per ragioni di coerenza è altresì opportuno modificare la decisione 96/659/CE riguardo alle carni di ratiti in modo da escludere le carni di ratiti coperte dalla decisione 2000/609/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/782/CE.

     (7) A norma della decisione 96/659/CE, all'arrivo nella Comunità i ratiti originali da paesi dell'Asia o dell'Africa devono essere trattati contro gli ectoparassiti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE il pollame da macello deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario. Il rischio sanitario connesso al trattamento e al periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle prove impedisce l'importazione di ratiti da macello da paesi dell'Asia o dell'Africa.

     (8) Nel fissare le condizioni relative alla certificazione dei ratiti vivi provenienti dai paesi terzi occorre prendere in considerazione le disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE.

     (9) Per completare l'armonizzazione delle condizioni d'importazione dei ratiti vivi è necessario redigere un elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i certificati di importazione di ratiti vivi. Alla luce delle garanzie fornite occorre includere nell'elenco anche la Tunisia.

     (10) L'elenco suddetto dev'essere basato sull'elenco di massima dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e di uova da cova, stabilito dalla decisione 95/233/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 96/619/CE.

     (11) Finora la Tunisia non figura nell'elenco di massima di cui alla decisione 95/233/CE. Poiché tuttavia tale paese ha fornito le necessarie garanzie per esservi incluso, occorre modificare di conseguenza la decisione 95/233/CE.

     (12) Per poter usare i certificati relativi ai ratiti vivi, i paesi e le parti del loro territorio devono aver fornito garanzie tali da essere considerati indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla decisione 93/342/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 94/438/CE, oppure devono applicare misure di lotta contro tali malattie almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, oppure offrire garanzie sanitarie e veterinarie almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo II della direttiva 90/539/CEE.

     (13) I paesi e le parti del territorio dei paesi che figurano nell'elenco che li autorizza ad usare i certificati relativi ai ratiti vivi hanno fornito tutte le garanzie sopra menzionate.

     (14) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera applicano misure di lotta contro la malattia di Newcastle almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 92/66/CEE.

     (15) La Namibia e il Sudafrica hanno fornito le necessarie garanzie quanto alla lotta contro la malattia di Newcastle e hanno fornito garanzie sanitarie almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo II della direttiva 90/539/CEE che permettono di autorizzare l'importazione di ratiti vivi, diversi dai ratiti da macellazione, alle condizioni stabilite nei corrispondenti certificati di cui alla presente decisione. Gli stessi paesi hanno presentato alla Commissione un soddisfacente piano di campionamento su base statistica per la sorveglianza della malattia di Newcastle nelle aziende in cui sono allevati i ratiti destinati ad essere esportati nella Comunità europea.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La presente decisione si applica alle importazioni di ratiti e relative uova da cova, quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/539/CEE.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

     a) ratiti da riproduzione e da reddito, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello A o modello B;

     b) uova da cova di ratiti, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello C o modello D;

     c) pulcini di un giorno di ratiti, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello E o modello F;

     d) ratiti da macello, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello G o modello H,

     purché i ratiti o le relative uova da cova provengano da paesi terzi o da parti del loro territorio figuranti nell'apposita colonna dell'elenco di cui all'allegato I, purché rispondano ai requisiti del corrispondente certificato sanitario di cui all'allegato II e purché siano accompagnati dal relativo certificato, debitamente compilato e firmato.

     2. I ratiti da riproduzione e da reddito, le uova da cova e i pulcini di un giorno di ratiti devono provenire da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente nel paese terzo interessato conformemente a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato sospeso o revocato.

     3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di:

     a) ratiti vivi solo se sono identificati da un collare o da un microchip contenenti il codice ISO del paese d'origine; i microchip devono essere conformi alle norme ISO;

     b) uova da cova di ratiti solo se recano la stampigliatura che indica il codice ISO del paese e il numero di riconoscimento dello stabilimento; dopo il controllo all'importazione la partita di uova da cova deve essere trasportata direttamente al luogo di destinazione finale. La stampigliatura deve essere conforme ai requisiti generali relativi alla marcatura delle uova di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75, modificato da ultimo dal relativo regolamento attuativo (CEE) n. 1868/77;

     c) uova da cova e pulcini di un giorno di ratiti, solo se l'imballaggio reca l'indicazione del codice ISO del paese e del numero di riconoscimento dello stabilimento e purché sull'imballaggio figuri in modo chiaramente visibile e leggibile l'indicazione che la partita contiene questo specifico prodotto.

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'importazione, i ratiti da riproduzione e da reddito o i pulcini di un giorno di ratiti sono mantenuti in isolamento nelle aziende di destinazione per un periodo di almeno sei settimane dal giorno di arrivo oppure fino al giorno della macellazione, qualora vengano macellati prima dello scadere delle sei settimane.

     2. Dopo l'importazione sotto forma di uova da cova, i pulcini di ratiti nati da queste uova vengono mantenuti in isolamento per almeno tre settimane dal giorno della schiusa nelle aziende alle quali sono stati inviati dopo la schiusa.

     3. Durante i periodi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo i casi, e durante la cova delle uova, i ratiti importati o le relative uova e i pulcini nati da tali uova vengono tenuti separati dai ratiti non importati o dal pollame di altro genere. I ratiti sono tenuti pertanto in pollai dove non ci sono altri ratiti o altri branchi di pollame e le uova vengono covate in incubatrici separate.

     4. In deroga al disposto del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare che i ratiti o le uova importati siano messi insieme ad altri ratiti o altro pollame o uova già presenti nel pollaio o nell'incubatrice. In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, decorrono dal momento in cui vengono introdotti gli ultimi ratiti o rispettivamente le ultime uova importati e nessun volatile può uscire dal pollaio prima dello scadere di tale periodo.

     5. Se i ratiti provengono da paesi dell'Asia o dell'Africa, al loro arrivo nella Comunità sono sottoposti a trattamento al fine di eliminare tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo quattordici giorni dal trattamento tutti i ratiti sono sottoposti ad un saggio ELISA competitivo per individuare eventuali anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. I ratiti che diano risultati positivi al test sono distrutti. Tutti i volatili entrati in contatto con i volatili risultati positivi sono risottoposti ad un saggio ELISA ventuno giorni dopo il primo campionamento e qualora diano risultati positivi è distrutto l'intero branco contagiato.

     6. Se i ratiti o le uova da cova da cui sono ottenuti i pulcini sono originari di un paese considerato affetto dalla malattia di Newcastle:

     a) gli impianti di isolamento di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, sono controllati e approvati dalla competente autorità prima dell'inizio del periodo di isolamento;

     b) nel corso dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, è effettuata una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle in base a campioni di tamponi cloacali o di feci per ogni volatile;

     c) se i ratiti sono destinati ad uno Stato membro o ad una regione di Stato membro il cui statuto è stato stabilito conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, oltre alla prova di isolamento del virus per ogni volatile è effettuata una prova sierologica;

     d) per poter uscire dall'isolamento i volatili devono aver dato risultati negativi alle prove.

     7. I ratiti sono sottoposti ad esame clinico da parte del veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato sanitario, per lo meno alla fine dei periodi precisati ai paragrafi 1 e 2, secondo il caso.

     8. I periodi indicati ai paragrafi 1 e 2, secondo il caso, sono prolungati qualora si sospetti il contagio da influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle o dalla febbre emorragica della Crimea e del Congo, fino a quando non sia possibile escludere qualsiasi sospetto di contagio.

 

     Art. 4.

     Se i ratiti, le relative uova da cova e i pulcini di un giorno nonché i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati riportati nell'allegato II, il prelievo dei campioni per le prove e le prove stesse vengono eseguiti conformemente ai protocolli di cui alla decisione 92/340/CEE, per quanto di ragione.

 

     Art. 5.

     Il testo dell'articolo 1 della decisione 96/659/CE è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Nell'allegato I e nell'allegato II della decisione 95/233/CE è inserita la seguente riga secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     La presente decisione si applica alle spedizioni certificate a partire dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui

è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Ratiti da riproduzione e da reddito

Uova da cova di ratiti

Pulcini di un giorno di ratiti

Ratiti da macello

 

AU

 

Australia

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

BW

 

Botswana

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

BR-1

 

Brasile

 

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CA

 

Canada

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CH

 

Svizzera

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CL

 

Cile

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CY (*)

 

Cipro (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CZ (*)

 

Repubblica ceca (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

HR

 

Croazia

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

EE (*)

 

Estonia (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

HU (*)

 

Ungheria (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

IL

 

Israele

 

 

A

 

C

 

E

 

-

 

LT (*)

 

Lituania (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

LV (*)

 

Lettonia (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

MT (*)

 

Malta (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

NA

 

Namibia

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

PL (*)

 

Polonia (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

RO

 

Romania

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

SI (*)

 

Slovenia

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

SK (*)

 

Repubblica slovacca (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

TN

 

Tunisia

 

 

A

 

C

 

E

 

-

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

ZA

 

Repubblica sudafricana

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

 

Allegato II
Modelli

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 della Decisione n. 2006/696/CE.

[2] Allegato già sostituito dall'allegato della decisione n. 2002/789/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della decisione n. 2004/118/CE.