§ 1.5.N22 - Decisione 8 dicembre 2000, n. 782.
Decisione n. 2000/782/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/12/2000
Numero:782


Sommario
Art. 1.      Al punto 2.6 del modello B, del certificato, di cui all'allegato II, della decisione n. 2000/609/CE è inserita la seguente nota in calce alla fine della frase:"Il periodo di sei mesi non entra [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.N22 - Decisione 8 dicembre 2000, n. 782.

Decisione n. 2000/782/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 9 dicembre 2000, n. L 309)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/609/CE della Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento.

     (2) La data di entrata in vigore della decisione suddetta è il 1° ottobre 2000.

     (3) Alcuni paesi terzi hanno bisogno di un periodo di tempo più lungo per conformarsi ai requisiti di certificazione previsti dalla decisione 2000/609/CE.

     (4) Il periodo di sorveglianza di sei mesi stabilito al punto 2.6 del modello B del certificato di cui alla decisione 2000/609/CE dev'essere prolungato di sei mesi per consentire ai paesi interessati di dare piena applicazione ai requisiti di sorveglianza.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Al punto 2.6 del modello B, del certificato, di cui all'allegato II, della decisione n. 2000/609/CE è inserita la seguente nota in calce alla fine della frase:"Il periodo di sei mesi non entra in vigore fino al 1° maggio 2001."

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.