§ 1.5.890 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 867.
Decisione (CE) n. 2001/867 della Commissione recante modifica della direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio in ordine ai certificati sanitari per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:03/12/2001
Numero:867


Sommario
Art. 1.      L'allegato IV della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      La presente decisione si applica al pollame vivo e alle uova da cova certificati a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.890 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 867.

Decisione (CE) n. 2001/867 della Commissione recante modifica della direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio in ordine ai certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2001, n. L 323).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE della Commissione, in particolare l'articolo 34,

     considerando quanto segue:

     1. I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, previsti nell'allegato IV della direttiva 90/539/CEE non contengono alcuna informazione circa le vaccinazioni contro la malattia di Newcastle per quanto riguarda il pollame e le uova da cova.

     2. Dall'esperienza fatta in occasione dell'insorgenza di focolai della malattia di Newcastle nella Comunità emerge che le informazioni sulle vaccinazioni compiute sul pollame stesso o sui branchi di origine dei pulcini di un giorno o delle uova da cova hanno una grande importanza ai fini delle indagini sulle epizoozie.

     3. È necessario quindi disporre che nei certificati sanitari previsti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova sia inserita l'informazione riguardante le vaccinazioni contro al malattia di Newcastle.

     4. Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 90/539/CEE.

     5. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato IV della direttiva 90/539/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica al pollame vivo e alle uova da cova certificati a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis)