§ 1.4.129 – Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2594.
Regolamento (CE) n. 2594/2001 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:28/12/2001
Numero:2594


Sommario
Art. 1.      In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 0406, aventi come [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.


§ 1.4.129 – Regolamento 28 dicembre 2001, n. 2594.

Regolamento (CE) n. 2594/2001 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001, fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione, che per i formaggi scade alla fine del quarto mese successivo a quello del loro rilascio. A norma dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le restituzioni per i formaggi esportati in Svizzera saranno soppresse con effetto alla data di entrata in vigore del suddetto accordo, di cui è in corso la ratifica. L'entrata in vigore dell'accordo, ai sensi del relativo articolo 17, è prevista per il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti gli accordi menzionati nello stesso articolo. Per garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni dell'accordo, è opportuno abbreviare il periodo di validità dei titoli in causa in modo che all'entrata in vigore dell'accordo scada la validità dei titoli rilasciati con fissazione anticipata della restituzione e aventi come destinazione la Svizzera.

      (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 0406, aventi come destinazione la Svizzera, sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del loro rilascio.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

     Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° gennaio 2002.