§ 3.2.C - Legge 11 dicembre 1971, n. 1115.
Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:11/12/1971
Numero:1115


Sommario
Art. unico.      Il vincolo alberghiero, già prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la [...]


§ 3.2.C - Legge 11 dicembre 1971, n. 1115. [1]

Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale.

(G.U. 28 dicembre 1971, n. 328)

 

     Art. unico.

     Il vincolo alberghiero, già prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, è ulteriormente prorogato di due anni.

     Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.