§ 1.1.623 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1856.
Regolamento (CE) n. 1856/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/11/2005
Numero:1856


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.623 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1856.

Regolamento (CE) n. 1856/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli per quanto concerne i prodotti soggetti all’obbligo di presentare un titolo

(G.U.U.E. 15 novembre 2005, n. L 297).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione stabilisce che non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni i cui quantitativi sono inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell'allegato III dello stesso regolamento.

      (2) Nel settore delle sementi il regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione. Di conseguenza il granturco e il sorgo ibridi da semina non sono più soggetti al regime dei certificati di importazione.

      (3) Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2004 stabilisce che, ove necessario per tener conto dell'andamento del mercato, può essere deciso di subordinare l'esportazione di qualsiasi prodotto di cui all'articolo 1, lettera a), alla presentazione di un titolo di esportazione. Se tale situazione non sussiste, per l’esportazione di tali prodotti non è richiesta la presentazione di un titolo.

      (4) Risulta pertanto necessario modificare in tal senso l’allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

     1) nella parte B — settore dei grassi — la parte intitolata «Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione]» è soppressa;

     2) la parte J — settore delle sementi — è soppressa.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.