§ 1.1.588 - Regolamento 13 febbraio 1993, n. 404.
Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/02/1993
Numero:404


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Norme di qualità che tengono conto delle diverse varietà prodotte vengono stabilite per le banane destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le banane da cuocere.
Art. 3.      1. Salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 27, i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni possono essere commercializzati all'interno della [...]
Art. 4.      Le norme di qualità o di commercializzazione, le fasi di commercializzazione che devono seguire i prodotti, nonché le misure intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni degli [...]
Art. 5.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per « organizzazione di produttori » ogni organizzazione di produttori di banane esistente nella Comunità che:
Art. 6. 
Art. 7.      1. Associazione di produttori od organizzazioni di produttori costituite al fine di realizzare una o più azioni d'interesse comune possono partecipare alla definizione delle azioni di cui ai [...]
Art. 8.      1. Il Consiglio definisce, secondo la procedura prevista di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni relative all'azione e le condizioni per il riconoscimento di unioni di [...]
Art. 9.      Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.
Art. 10.      1. Nell'ambito della cooperazione tra Commissione e autorità nazionali e regionali, le autorità competenti degli Stati membri possono elaborare, all'interno dei quadri comunitari di sostegno per [...]
Art. 11.      Nell'ambito della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le unioni di operatori di cui rispettivamente agli [...]
Art. 12.      1. Un aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato [...]
Art. 13.      1. Un premio unico alla cessazione della bananicoltura è concesso ai produttori comunitari.
Art. 14.      Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.
Art. 15. 
Art. 15 bis. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      1. Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, nell'ambito dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sono vietate:
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.      Salvo diversamente disposto dal presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      Il comitato può esaminare qualsiasi altro problema che il presidente sollevi sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 29.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie all'attuazione del presente regolamento, in particolare fornendo ragguagli circa:
Art. 30.      Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto [...]
Art. 31.      All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1319/85:
Art. 32. 
Art. 33.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.588 - Regolamento 13 febbraio 1993, n. 404.

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

(G.U.C.E. 25 febbraio 1993, n. L 47).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

     visto il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane allegato alla convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, di cui all'articolo 136 del trattato, in particolare il paragrafo 4,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli non possono prescindere dalla definizione di una politica agraria comune e che quest'ultima deve prevedere, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli capace di assumere configurazioni diverse a seconda dei prodotti;

     considerando che negli Stati membri produttori di banane esistono attualmente organizzazioni nazionali di mercato intese a garantire ai coltivatori lo smaltimento dei loro prodotti sul mercato nazionale, con proventi proporzionati ai costi di produzione; che tali organizzazioni nazionali di mercato prevedono l'applicazione di restrizioni quantitative che ostacolano la realizzazione di un mercato comune delle banane; che alcuni degli Stati membri non produttori offrono un trattamento particolarmente favorevole allo smaltimento delle banane provenienti dagli Stati ACP, mentre altri applicano un sistema d'importazione liberale, che prevede addirittura, nel caso di uno Stato membro, una situazione tariffaria privilegiata; che questa disparità di situazioni nuoce alla libera circolazione delle banane all'interno della Comunità e all'introduzione di un regime comune degli scambi con i paesi terzi e che nella prospettiva della realizzazione del mercato interno occorre istituire un'organizzazione comune dei mercati equilibrata e flessibile nel settore delle banane che si sostituisca ai vari regimi nazionali;

     considerando che, fermi restando la preferenza comunitaria e gli obblighi internazionali della Comunità, detta organizzazione comune dei mercati deve consentire lo smaltimento sul mercato comunitario, a prezzi equi tanto per i produttori quanto per i consumatori, delle banane di produzione interna e di quelle originarie dei paesi ACP fornitori tradizionali, senza recare pregiudizio alle importazioni di banane originarie di altri paesi terzi fornitori e garantendo al contempo proventi sufficienti per i produttori;

     considerando che, per consentire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità omogenea e soddisfacente nel rispetto delle specificità e delle diverse varietà prodotte e per garantire lo smaltimento dei prodotti comunitari a prezzi che permettano il conseguimento di un reddito adeguato, è d'uopo introdurre norme comuni di qualità per le banane fresche e, se del caso, norme di commercializzazione per i prodotti trasformati a base di banane;

     considerando che, per ricavare massimi proventi dalle banane prodotte nella Comunità, è opportuno incoraggiare la formazione di organizzazioni di produttori, in particolare mediante la concessione di un aiuto all'avviamento; che occorre che i membri di tali organizzazioni siano tenuti a commercializzare per il tramite delle stesse la totalità della loro produzione, in modo che esse possano svolgere un efficace ruolo di concentrazione dell'offerta; che è altresì opportuno consentire la formazione di altri tipi di associazioni, delle quali facciano parte organizzazioni di produttori e rappresentanti di operatori che intervengono in altre fasi del ciclo economico del prodotto; che in un momento successivo sarà opportuno definire le condizioni alle quali siffatte associazioni, rappresentative di altre attività del processo economico, potranno svolgere azioni d'interesse generale, nel qual caso anche i non aderenti potrebbero essere vincolati, a livello locale o regionale, alle disposizioni che regolano il loro funzionamento; che le organizzazioni di cui trattasi potrebbero anche venir consultate in occasione dell'elaborazione dei programmi ed intervenire attivamente nella realizzazione di azioni a carattere strutturale, attuate nell'ambito dell'organizzazione dei mercati;

     considerando che è necessario porre rimedio alle carenze strutturali che limitano la competitività della produzione comunitaria, in particolare per aumentare la produttività; che i pertinenti programmi devono venir definiti all'interno dei quadri comunitari di sostegno per ciascuna regione di produzione, nell'ambito della cooperazione tra la Commissione, le autorità nazionali e regionali e coinvolgendo quanto più possibile, nella definizione degli interventi da attuare, i vari tipi di organizzazioni del settore delle banane cui è stato fatto sopra riferimento;

     considerando che, grazie alle organizzazioni nazionali di mercato, i coltivatori di banane hanno potuto sinora ricavare sul mercato proventi sufficienti a sostenere i costi di produzione e a salvaguardare la loro attività; che, tenendo conto del fatto che l'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati non deve porre i produttori in una situazione meno favorevole di quella in cui attualmente si trovano e che può incidere sui prezzi praticati a livello nazionale, appare opportuno erogare un aiuto compensativo per coprire la perdita di proventi che potrebbe derivare dall'applicazione del nuovo sistema e per mantenere la produzione comunitaria ai costi determinati dalla peculiare situazione strutturale fino a quando quest'ultima non sarà stata adeguata mediante l'applicazione di apposite misure; che è opportuno prevedere un adeguamento dell'aiuto per prendere in considerazione l'aumento della produttività e l'evoluzione delle diverse qualità;

     considerando che in alcune regioni produttrici assai limitate della Comunità, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente inadatte alla coltivazione delle banane ed idonee piuttosto all'introduzione di colture alternative, è opportuno incentivare l'abbandono definitivo della produzione di banane mediante la concessione di un premio alla cessazione della bananicoltura; che, per limitare i costi economici dell'operazione, è necessario che l'estirpazione avvenga quanto prima possibile;

     considerando che le prospettive della produzione e del consumo comunitari devono venir valutati di anno in anno nell'ambito di un bilancio di previsione; che detto bilancio deve poter essere rettificato nel corso dell'anno, per tener conto di condizioni particolari, segnatamente climatiche;

     considerando che per permettere una commercializzazione soddisfacente delle banane raccolte nella Comunità nonché dei prodotti originari degli Stati ACP nel quadro degli accordi previsti dalla convenzione di Lomé, mantenendo per quanto possibile i flussi commerciali tradizionali, occorre prevedere ogni anno l'apertura di un contingente tariffario; che nell'ambito di tale contingente, da un lato, le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette a un'imposizione pari a 100 ecu per tonnellata, che corrisponde al dazio della tariffa doganale comune attualmente vigente e, dall'altro, le importazioni di banane ACP non effettuando tradizionali beneficiano di dazio zero conformemente ai suddetti accordi; che si debbono prevedere disposizioni per consentire che il volume dei contingenti tariffari sia rettificato per rispecchiare le variazioni della domanda nella Comunità fissata nel bilancio di previsione;

     considerando che le importazioni che non rientrano nel contingente tariffario devono essere gravate da un dazio doganale di livello tale da permettere lo smaltimento della produzione comunitaria nonché dei quantitativi ACP tradizionali in condizioni accettabili;

     considerando che le importazioni di banane ACP tradizionali non rientrano nel contingente a dazio zero e che esse sono effettuate nell'ambito di quantitativi tradizionali che tengono conto di specifici investimenti già realizzati nel quadro di programmi di aumento della produzione;

     considerando che, per rispettare i suddetti obiettivi tenendo nel contempo conto delle peculiarità della commercializzazione delle banane, il contingente tariffario deve essere gestito effettuando una distinzione tra operatori che hanno in precedenza commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato, e operatori che hanno in precedenza commercializzato banane prodotte nella Comunità e banane ACP tradizionali, dall'altro, riservando un quantitativo disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un'attività commerciale in questo settore;

     considerando che, per non perturbare le attuali relazioni commerciali pur consentendo una certa evoluzione delle strutture di commercializzazione, il rilascio dei certificati d'importazione per ciascun operatore, distinti in base alle categorie summenzionate, deve essere effettuato tenendo conto del quantitativo medio di banane commercializzate da quest'ultimo nel corso dei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati statistici;

     considerando che, nell'adottare i criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori, la Commissione seguirà il principio del rilascio dei certificati alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della commercializzazione delle banane e rispetterà l'esigenza di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione;

     considerando che, tenuto conto delle strutture di commercializzazione, il censimento degli operatori e la definizione dei quantitativi commercializzati da utilizzare come riferimento per il rilascio dei certificati devono essere effettuati dagli Stati membri in base a modalità e criteri adottati dalla Commissione;

     considerando che la gestione delle importazioni, in particolare nell'ambito del contingente tariffario, richiede un regime basato sul rilascio di certificati d'importazione e sul deposito di una cauzione;

     considerando che la Commissione deve poter prendere adeguate misure per far fronte a gravi perturbazioni o rischi di perturbazioni del mercato, tali da mettere in pericolo il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato;

     considerando che il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato verrebbe compromesso dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti nazionali concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano applicabili nel settore delle banane;

     considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

     considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, delle finalità indicate dagli articoli 39 e 110 del trattato;

     considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare, all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno; che occorre quindi, dal 1° luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione del nuovo regime;

     considerando che è d'uopo ampliare il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli, in modo da consentire che, nell'ambito di tale regolamento, si provveda a verificare l'osservanza delle norme, introdotte per le banane;

     considerando l'importanza sociale, economica, culturale e ambientale della coltura della banana nelle regioni comunitarie dei dipartimenti francesi d'oltremare, di Madera, delle Azzorre, di Algarve, di Creta, di Laconia e delle isole Canarie, regioni caratterizzate dalla loro insularità dalla lontananza e dal ritardo strutturale aggravato, in taluni casi, dalla dipendenza economica da tale coltura;

     considerando che è opportuno analizzare il funzionamento del presente regolamento dopo un periodo intermedio di applicazione nonché entro il decimo anno dalla sua entrata in vigore, per poter esaminare il nuovo regime che dovrà essere applicato dopo tale scadenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

     2. Tale organizzazione comune dei mercati disciplina i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

0803 00 19

Banane fresche, escluse le banane da cuocere

ex 0803 00 90

Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 95 90

Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99

Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99

Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

ex 2007 99 58

ex 2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate

ex 2008 99 49

ex 2008 99 68

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di banane

 

     3. La campagna di commercializzazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

TITOLO I

Norme comuni di qualità e di commercializzazione

 

     Art. 2.

     1. Norme di qualità che tengono conto delle diverse varietà prodotte vengono stabilite per le banane destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le banane da cuocere.

     2. Norme di commercializzazione possono altresì venir stabilite per i prodotti trasformati a base di banane.

 

     Art. 3.

     1. Salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 27, i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni possono essere commercializzati all'interno della Comunità esclusivamente se conformi a dette norme.

     2. Per accertare se i prodotti rispettano le norme di qualità, gli organismi designati dagli Stati membri effettuano un controllo di conformità.

 

     Art. 4.

     Le norme di qualità o di commercializzazione, le fasi di commercializzazione che devono seguire i prodotti, nonché le misure intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni degli articoli 2 e 3, comprese le misure attinenti ai controlli, sono adottate seconda la procedura prevista all'articolo 27.

 

TITOLO II

Organizzazioni di produttori e procedure di concertazione

 

     Art. 5.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per « organizzazione di produttori » ogni organizzazione di produttori di banane esistente nella Comunità che:

     a) è costituita per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scopo:

     - di promuovere, per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione,

     - di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici adeguati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in questione;

     b) può dimostrare di disporre di un volume minimo di produzione commercializzabile e di un numero minimo di produttori aderenti;

     c) prevede, nel proprio statuto, disposizioni che:

     - impongono ai produttori l'obbligo di far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la loro produzione di uno o più dei prodotti per cui hanno aderito tramite l'organizzazione di produttori,

     - garantiscono ai produttori l'esercizio del controllo sull'organizzazione stessa e sulle sue decisioni,

     - penalizzano le eventuali infrazioni dei produttori aderenti alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori,

     - impongono il pagamento di un contributo a carico degli aderenti,

     - disciplinano l'adesione di nuovi aderenti;

     d) emana norme per valutare la produzione, norme di produzione e, segnatamente, norme volte a migliorare la qualità, nonché norme di commercializzazione;

     e) tiene una contabilità specifica per quanto riguarda le attività connesse alle banane;

     f) infine, è riconosciuta dallo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri accordano il riconoscimento alle organizzazioni interessate che ne facciano richiesta, sempreché offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare con riguardo ai compiti di cui al paragrafo 1, e soddisfino le condizioni stabilite al medesimo paragrafo.

 

     Art. 6. [2]

     1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

     2. L'importo di tale aiuto:

     - nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno ammonta rispettivamente al 5%, al 5%, al 4%, al 3% e al 2% del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori;

     - non può superare il costo effettivo della costituzione e del funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione;

     - viene versato in rate annuali, al massimo per sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

     Per ciascun anno il valore di tale produzione è calcolato sulla base:

     - della produzione media effettivamente commercializzata e

     - dei prezzi medi alla produzione ottenuti.

     3. Le organizzazioni di produttori derivanti da organizzazioni che soddisfano già in gran parte le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare di aiuti ai sensi del presente articolo, purché siano nate da una fusione finalizzata a realizzare più efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 5. In tal caso, tuttavia, l'aiuto può essere accordato soltanto a copertura del costo di costituzione dell'organizzazione (spese sostenute per i lavori preparatori e per la redazione dell'atto costitutivo e degli statuti dell'associazione).

     4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione con una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.

 

     Art. 7.

     1. Associazione di produttori od organizzazioni di produttori costituite al fine di realizzare una o più azioni d'interesse comune possono partecipare alla definizione delle azioni di cui ai programmi operativi previsti dall'articolo 10. Tra i membri delle associazioni in parola possono figurare anche trasformatori e commercianti.

     2. Le azioni d'interesse comune di cui al paragrafo 1 possono riguardare in particolare la ricerca applicata, la formazione dei produttori, una strategia per la qualità e lo sviluppo di metodi di produzione che rispettino l'ambiente.

 

     Art. 8.

     1. Il Consiglio definisce, secondo la procedura prevista di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni relative all'azione e le condizioni per il riconoscimento di unioni di operatori cui facciano capo una o più attività economiche connesse alla produzione, alla commercializzazione o anche alla trasformazione delle banane, costituite in particolare allo scopo di:

     - garantire una migliore conoscenza del mercato, della sua prevedibile evoluzione e delle condizioni di commercializzazione

     e

     - ridurre la frammentazione dell'offerta, orientare la produzione e promuovere il miglioramento qualitativo per meglio soddisfare il fabbisogno del mercato e la domanda dei consumatori.

     2. Le disposizioni da adottare comportano tra l'altro, ferme restando alcune condizioni da determinare, la possibilità di un'estensione ai non aderenti delle norme emanate da tali unioni di operatori, purché queste siano sufficientemente rappresentative e sempreché dette norme rivestano un interesse generale per l'intero settore e la loro estensione rispetti le regole di concorrenza previste dal trattato.

 

     Art. 9.

     Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

 

TITOLO III

Regime degli aiuti

 

     Art. 10.

     1. Nell'ambito della cooperazione tra Commissione e autorità nazionali e regionali, le autorità competenti degli Stati membri possono elaborare, all'interno dei quadri comunitari di sostegno per le regioni ammissibili, programmi operativi che definiscano gli interventi da attuare nel settore delle banane al fine di conseguire almeno due dei seguenti obiettivi:

     - applicare una strategia incentrata sugli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti della zona, che tenga conto della prevedibile evoluzione dei costi e del mercato,

     - migliorare l'utilizzazione delle risorse nel rispetto dell'ambiente,

     - aumentare la competitività.

     2. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti coinvolgono per quanto possibile nella definizione delle azioni previste al medesimo paragrafo gli operatori organizzati, associati o riuniti, di cui rispettivamente agli articoli 5, 7 e 8, o che intervengono nell'intero ciclo economico delle banane, nonché i centri di ricerca scientifica ed economica.

     3. La definizione, l'approvazione e l'attuazione delle misure di cui trattasi nell'ambito dei programmi operativi avvengono nel rispetto dei vigenti regolamenti per la gestione dei fondi strutturali.

 

     Art. 11.

     Nell'ambito della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le unioni di operatori di cui rispettivamente agli articoli 5, 7 e 8 possono essere invitate ad illustrare alle autorità competenti i loro pareri in merito alla realizzazione degli interventi da proporre.

 

     Art. 12.

     1. Un aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni. L'aiuto può tuttavia essere corrisposto anche ad un singolo produttore che si trovi ad operare in condizioni particolari, segnatamente dal punto di vista geografico, le quali non gli consentano di aderire ad un'organizzazione di produttori.

     2. Il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 867 500 t (peso netto). Esso è così ripartito tra le regioni produttrici della Comunità:

     1. 420 000 t per le isole Canarie

     2. 150 000 t per la Guadalupa,

     3. 219 000 t per la Martinica,

     4. 50 000 t per Madera, le Azzorre e l'Algarve,

     5. 15 000 t per Creta e la Laconia,

     6. 13 500 t per Cipro.

     La ripartizione quantitativa per regione può essere adeguata entro i limiti del quantitativo massimo previsto per la Comunità. [3]

     3. L'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra:

     - il « reddito forfettario di riferimento » delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità e

     - il « reddito medio alla produzione » ottenuto sul mercato comunitario durante l'anno di cui trattasi per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità.

     4. Il « reddito forfettario di riferimento » è determinato:

     - in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella Comunità e commercializzate durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore al 1° gennaio 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 27,

     - previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob.

     Esso è riveduto dalla Commissione all'atto della fissazione dell'aiuto dopo un triennio, tenendo conto in particolare dell'aumento della produttività e dell'evoluzione delle diverse qualità.

     5. Il « reddito medio alla produzione » per le banane della Comunità è determinato, per ogni anno:

     - in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella Comunità e commercializzate durante l'anno di cui trattasi,

     - previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob.

     6. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno la Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 27 l'aiuto compensativo per l'anno precedente.

     Un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comuitario.

     7. Previa costituzione di una cauzione, possono venir versati anticipi calcolati in base all'aiuto compensativo concesso per l'anno precedente.

     8. Nel 1993 la Commissione procede ad un esame intermedio dell'evoluzione dei redditi medi alla produzione per l'anno in corso. In base a tale esame, essa può concedere anticipi secondo la procedura prevista all'articolo 27.

     9. Uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre una misura transitoria di esclusione dell'aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane a decorrere dal 1° giugno 2002 qualora, secondo lo Stato membro, vi sia un rischio per lo sviluppo sostenibile delle zone di produzione, in particolare per la tutela dell'ambiente, la protezione del suolo e le caratteristiche del paesaggio. L'autorizzazione prevista dal comma precedente è concessa dalla Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, secondo la procedura di cui all'articolo 27. [4]

 

     Art. 13.

     1. Un premio unico alla cessazione della bananicoltura è concesso ai produttori comunitari.

     2. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario:

     a) di procedere o far procedere, nel 1993 o nel 1994, in una sola volta e nel corso di un periodo da determinarsi, all'estirpazione:

     - di tutti i banani della sua azienda, se la superficie di quest'ultima investita a banani ha un'estensione inferiore a cinque ettari;

     - di almeno la metà dei banani della sua azienda, se la superficie di quest'ultima investita a banani ha un'estensione pari o superiore a cinque ettari;

     b) di rinunciare, per un periodo di vent'anni a decorrere dall'anno di estirpazione, ad effettuare impianti di banane nell'azienda in questione.

     Le superfici sulle quali si è proceduto ad impiantare banani dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e gli appezzamenti aventi un'estensione inferiore a 0,2 ha non possono beneficiare del premio.

     3. L'ammontare del premio è fissato a 1 000 ecu/ha. Tale importo può essere modulato in funzione di condizioni proprie a talune zone, secondo la procedura prevista all'articolo 27.

     4. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 27, uno Stato membro ad escludere dal beneficio del premio alla cessazione dalla bananicoltura i produttori di zone in cui la sparizione di tale coltura avrebbe effetti negativi, in particolare sulle condizioni microclimatiche e pedologiche, nonché sulla situazione ambientale e paesaggistica.

     5. La concessione del premio qui considerato è compatibile con l'erogazione degli aiuti previsti al titolo III del regolamento (CEE) n. 3763/91, al titolo II del regolamento (CEE) n. 1600/92  e al titolo III del regolamento (CEE) n. 1601/92, nonché con l'erogazione di aiuti strutturali in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88.

 

     Art. 14.

     Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27.

     Tuttavia, le modalità d'applicazione degli articoli 6 e 10 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

 

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

 

     Art. 15. [5]

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

     2. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto dalla tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     3. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione può essere imposto sono quelli trasmetti dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

     I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.

     4. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

     I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitaria per il prodotto.

     5. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30. Tali modalità comportano in particolare:

     a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

     b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 15 bis. [6]

     [Gli articoli da 15 bis a 20 incluso del presente titolo si applicano solo ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803, ad eccezione delle banane da cuocere.

     Ai fini del presente titolo:

     1) "le importazioni tradizionali dai paesi ACP" corrispondono ai quantitativi, stabiliti nell'allegato, esportati da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane ACP tradizionali";

     2) "le importazioni non tradizionali dai paesi ACP" corrispondono ai quantitativi esportati da ciascuno dei paesi ACP eccedenti il quantitativo definito al punto 1; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane ACP non tradizionali";

     3) "le importazioni dai paesi terzi non ACP" corrispondono ai quantitativi esportati dagli altri paesi terzi; le banane che formano oggetto di queste importazioni sono in appresso denominate "banane di paesi terzi";

     4) "le banane comunitarie" sono le banane prodotte nella Comunità;

     5) "commercializzare" e "commercializzazione" si riferiscono all'immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale.]

 

     Art. 16. [7]

     1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all'importazione di prodotti freschi del codice NC 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). [8]

     2. Fino all'entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l'importazione dei prodotti freschi di cui al suddetto paragrafo viene effettuata nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 18.

 

     Art. 17. [9]

     Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

     Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro questo termine o sia effettuata solo in parte.

 

     Art. 18. [10]

     1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

     a) un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente A”;

     b) un contingente tariffario supplementare di 453 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente B”;

     c) un contingente tariffario autonomo di 750 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente C”.

     I contingenti A e B sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

     Il contingente C è aperto per l'importazione di prodotti originari dei paesi ACP.

     La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti A e B tra i paesi fornitori.

     2. Nell'ambito dei contingenti A e B, le importazioni delle banane di paesi terzi diversi dai paesi ACP sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 75 EUR/t. Le importazioni di prodotti originari dei paesi ACP sono soggette a un dazio nullo.

     3. Nell'ambito del contingente C, le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio nullo.

     4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP.

     5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

     6. Il contingente B può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni.

     L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     7. Nel caso in cui l'approvvigionamento del mercato comunitario sia colpito da circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o d'importazione, la Commissione adotta le misure specifiche opportune secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     In simili casi, il volume del contingente B può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le misure specifiche possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra i paesi terzi.

     8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

 

     Art. 19. [11]

     1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo 'tradizionali/nuovi arrivati') e/o di altri metodi.

     2. Il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato comunitario.

 

     Art. 20. [12]

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

     a) le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18;

     b) se del caso, le garanzie relativamente alla natura e all'origine dei prodotti;

     c) le misure necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 300 del trattato.

 

TITOLO V

Disposizioni generali

 

     Art. 21.

     1. Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, nell'ambito dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sono vietate:

     - la riscossione di qualsivoglia tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale;

     - l'applicazione di qualsivoglia limitazione quantitativa o misura di effetto equivalente.

     2. Il contingente tariffario previsto dal protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane allegato alla convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, di cui all'articolo 136 del trattato, è soppresso.

 

     Art. 22. [13]

     Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione si applicano con riguardo alla classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è recepita nella tariffa doganale comune.

 

     Art. 23. [14]

     1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     5. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 24.

     Salvo diversamente disposto dal presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 25. [15]

     1. Le misure previste dagli articoli 12 e 13 costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune

     2. Le spese inerenti agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     Tali spese sono ammissibili per le organizzazioni di produttori che saranno costituite fino al 31 dicembre 2006.

     Esse sono oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità a concorrenza del 75 % delle spese pubbliche ammissibili.

     3. Le misure previste dall'articolo 10 sono cofinanziate dalla sezione “orientamento” del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la definizione delle condizioni che devono risultare rispettate prima del versamento di aiuti finanziari da parte della Comunità, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

 

     Art. 26. [16]

     [1. È istituito un comitato di gestione delle banane, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.]

 

     Art. 27. [17]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le banane (in seguito denominato: “comitato”).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 28.

     Il comitato può esaminare qualsiasi altro problema che il presidente sollevi sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 29.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie all'attuazione del presente regolamento, in particolare fornendo ragguagli circa:

     - le disposizioni adottate per l'applicazione e il controllo delle norme comuni di qualità;

     - le organizzazioni di produttori;

     - le disposizioni riguardanti i programmi-quadro regionali per le banane e la loro realizzazione;

     - le disposizioni adottate per la gestione dell'eventuale aiuto compensativo;

     - l'elenco degli operatori;

     - i dati relativi alla produzione e ai prezzi;

     - i quantitativi di banane comunitarie, di banane originarie dei paesi ACP e dei paesi terzi diversi dai paesi ACP, commercializzati sul loro territorio; [18]

     - le prospettive di produzione e consumo nell'anno seguente.

 

     Art. 30.

     Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune.

 

     Art. 31.

     All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1319/85:

     1) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     « - controllo per verificarne la conformità alle norme di qualità o ad alcuni dei loro requisiti;

     a) dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72, ritirati dal mercato conformemente agli articoli 15 e 15 bis o acquistati conformemente agli articoli 19 e 19 bis di detto regolamento, nonché

     b) dei prodotti del settore delle banane, disciplinati dal regolamento (CEE) n. 404/93»;

     2) il testo del quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

     « - verifica della rilevazione dei corsi di cui agli articoli 17 e 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72. »

 

     Art. 32. [19]

     1. Al più tardi entro il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte sul funzionamento del presente regolamento e di eventuali alternative, in particolare per quanto concerne il regime di importazione.

     2. Tale relazione reca in particolare un'analisi dell'evoluzione del flusso di commercializzazione delle banane comunitarie, delle banane ACP e delle banane di Stati terzi e una valutazione del funzionamento del regime di importazione. In questo contesto, si presterà particolare attenzione alla misura in cui i fornitori ACP più vulnerabili sono stati in grado di mantenere la loro posizione sul mercato della Comunità.

 

     Art. 33.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

 

 

ALLEGATO [20]

Importazioni tradizionali degli Stati ACP

 

     [Importazioni originarie dei seguenti Stati fornitori, entro il limite di 857 700 tonnellate (peso netto) annue:

     Côte d'Ivoire

     Camerun

     Suriname

     Somalia

     Giamaica

     Santa Lucia

     Saint Vincent e Grenadine

     Dominica

     Belize

     Capo Verde

     Grenada

     Madagascar]

 


[1] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 3518/93 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 54 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94.

[6] Articolo inserito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98.

[7] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[9] Articolo modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001.

[10] Articolo già sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[11] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001.

[12] Articolo modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 3290/94.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[16] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2587/2001.

[18] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98.

[20] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1637/98 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 216/2001.