§ 14.5.36 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2587.
Regolamento (CE) n. 2587/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:19/12/2001
Numero:2587


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.36 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2587.

Regolamento (CE) n. 2587/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, è necessario aggiornare i codici NC dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e modificare il codice NC dei prodotti ai quali si applicano gli articoli da 17 a 20 del regolamento (CEE) n. 404/93.

     (2) È opportuno prevedere la facoltà per gli Stati membri, per un periodo di tempo limitato, di non concedere l'aiuto compensativo ai prodotti provenienti dalle nuove piantagioni di banane, allo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile delle zone di produzione. Inoltre, per poter prevedere tale facoltà è richiesta l'autorizzazione della Commissione.

     (3) Numerose e intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

     (4) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 prevede l'apertura per tutte le origini di un contingente tariffario autonomo C di 850.000 tonnellate al dazio doganale di 300 EUR/t, con una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t, per le importazioni di banane originarie dei paesi ACP, oltre al contingente tariffario A di 2.200.000 tonnellate consolidato presso l'OMC e del contingente supplementare B di 353.000 tonnellate. Occorre modificare le quantità relative ai diversi contingenti in modo da ampliare l'accesso offerto alle banane originarie dei paesi terzi e garantire al tempo stesso un accesso per una quantità specifica di banane di origine ACP.

     (5) In seguito alle modifiche apportate alla normativa agricola e per analogia con il cofinanziamento degli aiuti alle associazioni di produttori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, occorre prevedere che il sostegno comunitario concesso per gli aiuti alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 sia finanziato dalla sezione "garanzia" del FEAOG, relativamente alle organizzazioni di produttori che saranno costituite fino al 31 dicembre 2006. Poiché le regioni interessate sono comprese nell'obiettivo 1, è opportuno fissare, per questi aiuti, lo stesso tasso di partecipazione comunitaria applicato agli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 per le regioni dell'obiettivo 1.

     (6) È opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne le procedure del comitato. Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 404/93 sono adottate quindi secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

     1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 1

     1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

     2. Tale organizzazione comune dei mercati disciplina i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

0803 00 19

Banane fresche, escluse le banane da cuocere

ex 0803 00 90

Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 95 90

Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99

Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99

Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

ex 2007 99 58

ex 2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 92 59

ex 2008 92 78

ex 2008 92 93

ex 2008 92 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate

ex 2008 99 49

ex 2008 99 68

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Succhi di banane

 

     3. La campagna di commercializzazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.";

     2) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

     “9. Uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre una misura transitoria di esclusione dell'aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane a decorrere dal 1° giugno 2002 qualora, secondo lo Stato membro, vi sia un rischio per lo sviluppo sostenibile delle zone di produzione, in particolare per la tutela dell'ambiente, la protezione del suolo e le caratteristiche del paesaggio. L'autorizzazione prevista dal comma precedente è concessa dalla Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     3) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all'importazione di prodotti freschi del codice NC 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).".

     4) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 18

     1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

     a) un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente A”;

     b) un contingente tariffario supplementare di 453 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente B”;

     c) un contingente tariffario autonomo di 750 000 tonnellate (peso netto), detto “contingente C”.

     I contingenti A e B sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

     Il contingente C è aperto per l'importazione di prodotti originari dei paesi ACP.

     La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti A e B tra i paesi fornitori.

     2. Nell'ambito dei contingenti A e B, le importazioni delle banane di paesi terzi diversi dai paesi ACP sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 75 EUR/t. Le importazioni di prodotti originari dei paesi ACP sono soggette a un dazio nullo.

     3. Nell'ambito del contingente C, le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio nullo.

     4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP.

     5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

     6. Il contingente B può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni.

     L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     7. Nel caso in cui l'approvvigionamento del mercato comunitario sia colpito da circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o d'importazione, la Commissione adotta le misure specifiche opportune secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     In simili casi, il volume del contingente B può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le misure specifiche possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra i paesi terzi.

     8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.»;

     5) l'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 25

     1. Le misure previste dagli articoli 12 e 13 costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune

     2. Le spese inerenti agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     Tali spese sono ammissibili per le organizzazioni di produttori che saranno costituite fino al 31 dicembre 2006.

     Esse sono oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità a concorrenza del 75 % delle spese pubbliche ammissibili.

     3. Le misure previste dall'articolo 10 sono cofinanziate dalla sezione “orientamento” del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la definizione delle condizioni che devono risultare rispettate prima del versamento di aiuti finanziari da parte della Comunità, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.";

     6) l'articolo 26 è abrogato;

     7) l'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 27

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le banane (in seguito denominato: “comitato”).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.