§ 1.1.340 - Regolamento 29 gennaio 2001, n. 216.
Regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/01/2001
Numero:216


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.340 - Regolamento 29 gennaio 2001, n. 216.

Regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

(G.U.C.E. 2 febbraio 2001, n. L 31)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

     (2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l'istituzione, a medio termine, di un regime d'importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.

     (3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le procedure dell'OMC, in particolare dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Il risultato di tali negoziati deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio che deve altresì, conformemente alle disposizioni del trattato, fissare il tasso del dazio doganale comune applicabile.

     (4) Fino all'entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie. È aperto un primo contingente di base di 2200000 tonnellate ad un tasso di 75 EUR consolidato nell'ambito dell'OMC. Un secondo contingente corrisponde al contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate, aperto allo stesso tasso per far fronte all'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità nel 1995. Per garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità è opportuno aprire un terzo contingente tariffario autonomo, di 850000 tonnellate, per tutte le origini. Nell'ambito di quest'ultimo contingente tariffario è opportuno prevedere la possibilità - in base ad un'idonea procedura - di diminuire il dazio doganale applicabile per consentire un'importazione effettiva di banane originarie dei paesi terzi che non beneficiano della preferenza tariffaria concessa alle banane originarie dei paesi ACP.

     (5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell'esigenza di garantire loro adeguate condizioni di concorrenza, l'applicazione di una preferenza tariffaria di 300 EUR/t all'importazione delle banane originarie di tali paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare, a tali importazioni sarà applicato un dazio zero nell'ambito dei tre contingenti tariffari.

     (6) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a stabilire le modalità di gestione dei contingenti tariffari definiti dal presente regolamento.

     (8) È opportuno introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento. È opportuno altresì predisporre un dispositivo per adottare opportune misure specifiche in caso di circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario.

     (9) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 404/93,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

     1) gli articoli da 16 a 20 sono sostituiti dai seguenti:

     "Articolo 16

     1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all'importazione di prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

     2. Fino all'entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l'importazione dei prodotti freschi di cui al suddetto paragrafo viene effettuata nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 18.

     Articolo 17

     Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

     Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro questo termine o sia effettuata solo in parte.

     Articolo 18

     1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

     a) un contingente tariffario di 2200000 tonnellate (peso netto), detto 'contingente A';

     b) un contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate (peso netto), detto 'contingente B';

     c) un contingente tariffario autonomo di 850000 tonnellate (peso netto), detto 'contingente C'.

     I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

     La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari 'A' e 'B' tra i paesi fornitori.

     2. Nell'ambito dei contingenti tariffari 'A' e 'B' le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

     3. Nell'ambito del contingente tariffario 'C', le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 300 EUR/t.

     Il dazio doganale di cui al primo comma può essere ridotto durante l'anno dalla Commissione nella misura in cui ciò è necessario per garantire una possibilità di importazione effettiva di banane originarie di paesi terzi che non beneficiano della preferenza tariffaria di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

     Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi.

     5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

     6. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni.

     L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     7. Nel caso in cui l'approvvigionamento del mercato comunitario sia colpito da circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura di cui all'articolo 27.

     In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare 'B' può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

     8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

     Articolo 19

     1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo 'tradizionali/nuovi arrivati') e/o di altri metodi.

     2. Il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato comunitario.

     Articolo 20

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

     a) le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18;

     b) se del caso, le garanzie relativamente alla natura e all'origine dei prodotti;

     c) le misure necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 300 del trattato.";

     2) all'articolo 29, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

     "- i quantitativi di banane comunitarie, di banane originarie dei paesi ACP e dei paesi terzi diversi dai paesi ACP, commercializzati sul loro territorio";

     3) è abrogato l'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2001. Tuttavia la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, può prorogare tale termine al 1° luglio 2001, al più tardi, se ciò risultasse necessario per l'attuazione delle modifiche apportate nella gestione del regime dei contingenti tariffari.