§ 1.1.503 – Decisione 1 dicembre 2004, n. 842.
Decisione n. 2004/842/CE della Commissione relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:01/12/2004
Numero:842


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Autorizzazione.
Art.  3. Domanda.
Art.  4. Finalità.
Art.  5. Condizioni tecniche.
Art.  6. Esame.
Art.  7. Quantitativi.
Art.  8. Imballaggi e sigillatura.
Art.  9. Etichettatura.
Art.  10. Trattamento chimico.
Art.  11. Periodo di tempo.
Art.  12. Rinnovo delle autorizzazioni.
Art.  13. Cessazione della validità.
Art.  14. Salvaguardia.
Art.  15. Obblighi di informazione.
Art.  16. Controlli della selezione conservatrice.
Art.  17. Notifica.
Art.  18. Scambio di informazioni.
Art.  19. Pubblicazione di un elenco di varietà.
Art. 20.  Autorizzazione.
Art.  21. Domanda.
Art.  22. Finalità.
Art.  23. Condizioni tecniche.
Art.  24. Esame.
Art.  25. Varietà geneticamente modificate.
Art.  26. Fornitore.
Art.  27. Imballaggi e sigillatura.
Art.  28. Etichettatura.
Art.  29. Trattamento chimico.
Art.  30. Periodo di tempo.
Art.  31. Rinnovo delle autorizzazioni.
Art.  32. Cessazione della validità.
Art.  33. Salvaguardia.
Art.  34. Obblighi di informazione.
Art.  35. Controlli della selezione conservatrice.
Art.  36. Notifica.
Art.  37. Scambio di informazioni.
Art.  38. Pubblicazione di un elenco di varietà.
Art.  39. Destinatari.


§ 1.1.503 – Decisione 1 dicembre 2004, n. 842.

Decisione n. 2004/842/CE della Commissione relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,

     vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri possono autorizzare i produttori di sementi agricole a commercializzare sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo dello Stato membro considerato, conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

     (2) Inoltre, a norma della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono autorizzare i costitutori di sementi di ortaggi o i loro rappresentanti a commercializzare sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

     (3) Al fine di permettere agli Stati membri di concedere tali autorizzazioni è necessario definire le norme di applicazione delle suddette direttive, per quanto riguarda in particolare gli obiettivi e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, l’etichettatura degli imballaggi di sementi e, nel caso di sementi agricole, i quantitativi. In caso di varietà ricavate da un organismo geneticamente modificato, quest’ultimo deve essere autorizzato alla commercializzazione conformemente alla legislazione comunitaria.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     La presente decisione ha lo scopo di definire le norme in base alle quali uno Stato membro può concedere un’autorizzazione alla commercializzazione di:

     a) sementi di varietà delle specie di piante agricole per le quali sia stata presentata allo Stato membro considerato una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE, purché siano rispettate le disposizioni del capitolo II della presente decisione;

     o

     b) sementi di varietà delle specie di ortaggi per le quali sia stata presentata almeno in uno Stato membro una domanda di iscrizione in un catalogo nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/55/CE e per le quali siano state fornite informazioni tecniche specifiche, purché siano rispettate le disposizioni del capitolo III della presente decisione.

 

CAPITOLO II

Specie di piante agricole

 

     Art. 2. Autorizzazione.

     1. Per le specie di piante agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare sementi appartenenti a una varietà per la quale sia stata presentata allo Stato membro considerato una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole («il catalogo nazionale»), purché siano rispettati gli articoli da 3 a 18 della presente decisione.

     2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora venga concessa un’autorizzazione conformemente alla presente decisione, il titolare della stessa rispetti tutte le condizioni o le restrizioni inerenti a detta autorizzazione.

 

     Art. 3. Domanda.

     1. L’autorizzazione può essere richiesta dalla persona che abbia debitamente presentato una domanda di iscrizione delle varietà considerate nel catalogo dello Stato membro in questione (in seguito «il richiedente», incluso il rappresentante di tale persona, purché ufficialmente designato).

     2. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:

     a) le prove e le analisi previste;

     b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri in cui verranno realizzate tali prove e analisi;

     c) una descrizione della varietà;

     d) la selezione conservatrice della varietà.

 

     Art. 4. Finalità.

     Le autorizzazioni sono concesse solo per le prove e le analisi realizzate in aziende agricole allo scopo di raccogliere informazioni sulla coltivazione o sull’impiego della varietà.

 

     Art. 5. Condizioni tecniche.

     1. Le sementi di piante foraggere soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE per:

     a) sementi certificate (di tutte le specie diverse da Pisum sativum e Vicia faba); o

     b) «sementi certificate di seconda riproduzione» (Pisum sativum, Vicia faba).

     2. Le sementi di cereali soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE per:

     a) sementi certificate (Phalaris canariensis, a esclusione degli ibridi, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays e ibridi di Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e x Triticosecale diverse dalle varietà ad autofecondazione); o

     b) «sementi certificate di seconda riproduzione» (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e varietà ad autofecondazione di x Triticosecale, comunque diverse dagli ibridi).

     3. Le sementi di barbabietole soddisfano le condizioni stabilite all’allegato I della direttiva 2002/54/CE per le sementi certificate.

     4. I tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE per i tuberi-seme di patate certificati.

     5. Le sementi di piante oleaginose e da fibra soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE per:

     a) sementi certificate (tutte le specie diverse dalla Linum usitatissimum);

     b) «sementi certificate, seconda e terza riproduzione» (Linum usitatissimum).

 

     Art. 6. Esame.

     1. La rispondenza alle condizioni di cui all’articolo 5 viene valutata:

     a) nel caso dei tuberi-seme di patate, mediante un esame ufficiale;

     b) negli altri casi, mediante un esame ufficiale o un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

     2. Per la valutazione della rispondenza alle condizioni relative all’identità e alla purezza varietali si utilizza la descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se del caso, la descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE.

     3. L’esame viene realizzato secondo gli attuali metodi internazionali se e in quanto esistenti.

     4. Per l’esame vengono prelevati campioni, ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, o, nel caso di tuberi-seme di patate, ufficialmente secondo metodi adeguati.

     5. I campioni sono prelevati da lotti omogenei.

     6. Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati:

     a) per le piante foraggere nell’allegato III della direttiva 66/401/CEE;

     b) per i cereali nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE;

     c) per le barbabietole nell’allegato II della direttiva 2002/54/CE;

     d) per le piante oleaginose e da fibra nell’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

 

     Art. 7. Quantitativi.

     I quantitativi autorizzati per ciascuna varietà non superano le seguenti percentuali di sementi della stessa specie utilizzate annualmente nello Stato membro o negli Stati membri a cui sono destinate le sementi:

     a) nel caso del frumento duro: 0,05 %;

     b) nel caso del pisello da foraggio, del favino, dell’avena, dell’orzo e del frumento tenero: 0,3 %;

     c) in tutti gli altri casi: 0,1 %.

     Se tuttavia tali quantitativi non sono sufficienti per seminare 10 ha per Stato membro a cui sono destinate le sementi, può essere autorizzato il quantitativo necessario per tale area.

 

     Art. 8. Imballaggi e sigillatura.

     Le sementi possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi dotati di un sistema di sigillatura. Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta ufficiale di cui all’articolo 9 o sull’imballaggio. Per garantire la sigillatura il sistema di chiusura deve comportare almeno l’aggiunta dell’etichetta ufficiale o l’apposizione di un timbro ufficiale.

     Nel caso di tuberi-seme di patate gli imballaggi sono nuovi e i contenitori puliti.

 

     Art. 9. Etichettatura.

     1. Gli imballaggi di sementi recano un’etichetta ufficiale in una delle lingue ufficiali della Comunità.

     2. L’etichetta di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

     a) il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle;

     b) il numero di riferimento della partita;

     c) il mese e l'anno della chiusura;

     d) la specie;

     e) la denominazione della varietà con cui le sementi verranno commercializzate (il riferimento del costitutore, la denominazione proposta o la denominazione approvata) e, se del caso, il numero della domanda ufficiale di iscrizione della varietà;

     f) l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta»;

     g) l’indicazione «esclusivamente per prove e analisi»;

     h) se del caso, l’indicazione «varietà geneticamente modificata»;

     i) le dimensioni (solo per i tuberi-seme di patate);

     j) il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di semi puri o, se del caso, di glomeruli;

     k) in caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri o, se del caso, di glomeruli e il peso totale.

     3. L’etichetta di cui al paragrafo 1 è di colore arancio.

 

     Art. 10. Trattamento chimico.

     Ogni eventuale trattamento chimico viene indicato sull’etichetta ufficiale di cui all’articolo 9 o su un’etichetta del fornitore e sull’imballaggio o al suo interno o sul contenitore.

 

     Art. 11. Periodo di tempo.

     Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14, le autorizzazioni concesse conformemente alle disposizioni della presente decisione sono valide per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili conformemente all’articolo 12.

 

     Art. 12. Rinnovo delle autorizzazioni.

     1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14, le autorizzazioni di cui all’articolo 2 sono rinnovabili per periodi non superiori ciascuno a un anno.

     2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) un riferimento all’autorizzazione iniziale;

     b) tutte le informazioni disponibili atte a completare le informazioni già fornite sulla descrizione, la selezione conservatrice e/o la coltivazione o l’impiego della varietà oggetto dell’autorizzazione iniziale;

     c) prova che la valutazione per l’iscrizione nel catalogo della varietà considerata è ancora in corso, se non altrimenti disponibili per lo Stato membro.

 

     Art. 13. Cessazione della validità.

     Le autorizzazioni cessano di essere valide se la domanda di iscrizione nel catalogo nazionale viene ritirata o respinta o se la varietà viene iscritta nel catalogo.

 

     Art. 14. Salvaguardia.

     Anche qualora si conceda un’autorizzazione a norma dell’articolo 2, uno Stato membro può proibire l’impiego della varietà in questione nella totalità o in parte del suo territorio o definire le condizioni appropriate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera c), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione:

     a) laddove sia accertato che la coltivazione della varietà in questione potrebbe essere dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure

     b) laddove prove ufficiali di coltivazione realizzate nello Stato membro richiedente indichino che la varietà non fornisce, in nessuna parte del suo territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti da una varietà comparabile ammessa nel territorio di quello Stato membro o laddove sia risaputo che tale varietà non è adatta a essere coltivata in nessuna parte del suo territorio per il suo tipo di classe di maturità; oppure

     c) laddove abbia validi motivi per ritenere che la varietà in questione presenti un rischio per la salute umana o l’ambiente.

 

     Art. 15. Obblighi di informazione.

     1. In seguito al rilascio dell’autorizzazione, lo Stato membro che l’ha concessa può richiedere alla persona autorizzata di fornire informazioni su:

     a) i risultati delle prove e delle analisi realizzate nelle aziende agricole allo scopo di raccogliere informazioni sulla coltivazione o sull’impiego della varietà;

     b) i quantitativi di sementi commercializzati durante il periodo di autorizzazione e lo Stato membro a cui le sementi erano destinate.

     2. Le informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 hanno carattere riservato.

 

     Art. 16. Controlli della selezione conservatrice.

     Lo Stato membro di autorizzazione può controllare la selezione conservatrice della varietà.

     Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’autorizzazione, gli Stati membri si prestano un’assistenza amministrativa reciproca per quanto riguarda i controlli necessari.

     Uno Stato membro può accettare che la selezione conservatrice venga effettuata in un paese terzo purché sia stato deciso, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/53/CE, che i controlli delle selezioni conservatrici offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

 

     Art. 17. Notifica.

     Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione:

     a) una domanda, non appena viene ricevuta, o il rifiuto di una domanda di autorizzazione; e

     b) la concessione, il rinnovo, la revoca o il ritiro di un’autorizzazione.

 

     Art. 18. Scambio di informazioni.

     Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.

 

     Art. 19. Pubblicazione di un elenco di varietà.

     In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione può pubblicare un elenco delle varietà che sono state autorizzate.

 

CAPITOLO III

Specie di ortaggi

 

     Art. 20. Autorizzazione.

     1. Per le specie di ortaggi contemplate dalla direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono autorizzare i costitutori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare sementi appartenenti a una varietà per la quale sia stata presentata almeno in uno Stato membro una domanda di iscrizione in un catalogo nazionale delle varietà delle specie di ortaggi («il catalogo nazionale») e per la quale siano state fornite allo Stato membro in questione informazioni tecniche specifiche, purché siano rispettati gli articoli da 21 a 37 della presente decisione.

     2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora venga concessa un’autorizzazione conformemente alla presente decisione, il titolare della stessa rispetti tutte le condizioni o le restrizioni inerenti a detta autorizzazione.

 

     Art. 21. Domanda.

     1. L’autorizzazione può essere richiesta dalla persona che abbia debitamente presentato una domanda di iscrizione delle varietà considerate nel catalogo di almeno uno Stato membro (in seguito «il richiedente», incluso il rappresentante di tale persona, purché ufficialmente designato).

     2. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:

     a) una descrizione della varietà;

     b) la selezione conservatrice della varietà.

 

     Art. 22. Finalità.

     L’autorizzazione viene concessa solo al fine di acquisire conoscenze a partire dalle esperienze pratiche di coltivazione.

 

     Art. 23. Condizioni tecniche.

     Le sementi di ortaggi soddisfano le condizioni stabilite all’allegato II della direttiva 2002/55/CE.

 

     Art. 24. Esame.

     1. Le sementi di ortaggi vengono sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l’identità e la purezza varietali in base alla descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se disponibile, alla descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE.

     2. I campioni sono prelevati da lotti omogenei.

     3. Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati nell’allegato III della direttiva 2002/55/CE.

 

     Art. 25. Varietà geneticamente modificate.

     Nel caso di varietà geneticamente modificate, l’autorizzazione può essere concessa solo se sono stati adottati tutti i provvedimenti appropriati onde evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Il materiale geneticamente modificato deve essere autorizzato a norma della direttiva 2001/18/CE, o a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

 

     Art. 26. Fornitore.

     Le persone responsabili dell’apposizione dell’etichetta, dell’avvertenza a stampa o del timbro sugli imballaggi:

     a) informano lo Stato membro delle date di inizio e di fine delle loro attività;

     b) tengono un registro di tutti i lotti di sementi e lo tengono a disposizione degli Stati membri per almeno tre anni;

     c) prelevano campioni da ogni lotto destinato alla commercializzazione e li tengono a disposizione degli Stati membri per almeno due anni.

     Le operazioni di cui ai punti b) e c) sono oggetto di controlli ufficiali effettuati in modo casuale.

 

     Art. 27. Imballaggi e sigillatura.

     Le sementi possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi dotati di un sistema di sigillatura. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta di cui all’articolo 28 o sull’imballaggio.

 

     Art. 28. Etichettatura.

     1. Gli imballaggi di sementi sono muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità.

     2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

     a) il numero di riferimento della partita;

     b) il mese e l'anno della chiusura;

     c) la specie;

     d) la denominazione della varietà con cui le sementi verranno commercializzate (il riferimento del costitutore, la denominazione proposta o la denominazione approvata) e, se del caso, il numero della domanda ufficiale di iscrizione della varietà;

     e) l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta»;

     f) se del caso, l’indicazione «varietà geneticamente modificata»;

     g) il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di semi puri o, se del caso, di glomeruli;

     h) in caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri o, se del caso, di glomeruli e il peso totale.

     3. L’etichetta di cui al paragrafo 1 è di colore arancio.

 

     Art. 29. Trattamento chimico.

     Ogni eventuale trattamento chimico viene indicato sull’etichetta di cui all’articolo 28 e sull’imballaggio o al suo interno.

 

     Art. 30. Periodo di tempo.

     Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 33, le autorizzazioni concesse conformemente alle disposizioni della presente decisione sono valide per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili conformemente all’articolo 31.

 

     Art. 31. Rinnovo delle autorizzazioni.

     1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 33, le autorizzazioni di cui all’articolo 20 sono rinnovabili al massimo due volte per periodi non superiori ciascuno a un anno.

     2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) un riferimento all’autorizzazione iniziale;

     b) tutte le informazioni disponibili atte a completare le informazioni già fornite sulla descrizione, la selezione conservatrice e/o le conoscenze a partire dall’esperienza pratica di coltivazione della varietà oggetto dell’autorizzazione iniziale;

     c) prova che la valutazione per l’iscrizione nel catalogo della varietà considerata è ancora in corso, se non altrimenti disponibili per lo Stato membro.

 

     Art. 32. Cessazione della validità.

     Le autorizzazioni cessano di essere valide se la domanda di iscrizione nel catalogo nazionale viene ritirata o respinta o se la varietà viene iscritta nel catalogo.

 

     Art. 33. Salvaguardia.

     Anche qualora si conceda un’autorizzazione a norma dell’articolo 20, uno Stato membro può proibire l’impiego della varietà in questione nella totalità o in parte del suo territorio o definire le condizioni appropriate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera b), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione:

     a) laddove sia accertato che la coltivazione della varietà in questione potrebbe essere dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure

     b) laddove abbia validi motivi per ritenere che la varietà in questione presenti un rischio per la salute umana o l’ambiente.

 

     Art. 34. Obblighi di informazione.

     1. In seguito al rilascio dell’autorizzazione, lo Stato membro che l’ha concessa può richiedere alla persona autorizzata di fornire informazioni su:

     a) le conoscenze ricavate dalle esperienze pratiche di coltivazione;

     b) i quantitativi di sementi commercializzati durante il periodo di autorizzazione e lo Stato membro a cui le sementi erano destinate.

     2. Le informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 hanno carattere riservato.

 

     Art. 35. Controlli della selezione conservatrice.

     Lo Stato membro di autorizzazione può controllare la selezione conservatrice della varietà.

     Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’autorizzazione, gli Stati membri si prestano un’assistenza amministrativa reciproca per quanto riguarda i controlli necessari.

     Uno Stato membro può accettare che la selezione conservatrice venga effettuata in un paese terzo purché sia stato deciso, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, che i controlli delle selezioni conservatrici offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

 

     Art. 36. Notifica.

     Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione:

     a) una domanda, non appena viene ricevuta, o il rifiuto di una domanda di autorizzazione; e

     b) la concessione, il rinnovo, la revoca o il ritiro di un’autorizzazione.

 

     Art. 37. Scambio di informazioni.

     Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.

 

     Art. 38. Pubblicazione di un elenco di varietà.

     In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione può pubblicare un elenco delle varietà che sono state autorizzate.

 

CAPITOLO IV

 

     Art. 39. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.