§ 1.1.16 - Regolamento 15 giugno 1965, n. 79.
Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditti e sull'economia delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:15/06/1965
Numero:79


Sommario
Art. 1.      1. Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominata «rete d'informazione».
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini della costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.
Art. 8.      L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda [...]
Art. 9.      1. Un contratto è concluso annualmente sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle [...]
Art. 10.      Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.
Art. 11.      Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 19:
Art. 12.      1. Ogni azienda contabile scelta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale speciale, individuale e anonima. Tale scheda aziendale [...]
Art. 13.      L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio [...]
Art. 14.      1. Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni [...]
Art. 15.      1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali o ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per [...]
Art. 16.      1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l'organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi [...]
Art. 17.      È istituito un Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominato «Comitato comunitario».
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      Il presidente convoca le riunioni del Comitato comunitario.
Art. 22.     
Art. 23. 


§ 1.1.16 - Regolamento 15 giugno 1965, n. 79.

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditti e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea

(G.U.C.E. 23 giugno 1965, n. 109)

 

     IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

     Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

     Vista la proposta della Commissione,

     Visto il parere del Parlamento Europeo,

     Considerando che per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d'informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione al livello della Comunità;

     Considerando che le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per costatare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico;

     Considerando che i dati da raccogliere debbono provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; che tali dati debbono iscriversi nel contesto tecnico, economico e sociale dell'azienda agricola, corrispondere ad aziende singole, essere disponibili il più rapidamente possibile, rispondere a definizioni identiche, essere presentate secondo uno schema comune, essere utilizzabili in ogni momento ed in ogni particolare dalla Commissione;

     Considerando che gli obiettivi di cui trattasi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d'informazione contabile agricola che si valga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro, e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria;

     Considerando che la complessità dei compiti materiali inerenti all'istituzione di una rete comunitaria d'informazione contabile agricola, sia a livello della Comunità, sia a livello degli Stati membri, richiede una instaurazione graduale delle contabilità che implica per i primi anni una limitazione del campo d'osservazione;

     Considerando che la scelta delle aziende agricole, nonché l'esame critico e la valutazione dei dati raccolti, richiedono il riferimento a dati provenienti da altre fonti d'informazione;

     Considerando che è necessario fornire agli agricoltori l'assicurazione che i dati contabili della loro azienda ed ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola;

     Considerando che, per assicurarsi dell'obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione deve essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, qualora essa ritenga ciò necessario, di inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti;

     Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato comunitario;

     Considerando che, dopo qualche anno di funzionamento della rete comunitaria d'informazione contabile agricola, la Commissione sarà in grado di presentare una relazione sull'esperienza acquisita e di proporre all'occorrenza degli emendamenti al presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola della Comunità Economica Europea

 

Art. 1.

     1. Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominata «rete d'informazione».

     2. È scopo della rete d'informazione raccogliere i dati contabili necessari in particolare:

     a) alla constatazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d'osservazione definito all'articolo 4.

     b) classe di aziende: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con la decisione 78/463/CEE. [1]

     3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono in particolare come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli della Comunità, relazioni presentate annualmente al Consiglio o al Parlamento in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli. [2]

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

     a) capo azienda: la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda agricola;

     b) classe di aziende: un insieme di aziende agricole che presentano le stesse caratteristiche per quanto riguarda i criteri elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

     c) azienda contabile: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d'informazione;

     d) circoscrizione: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini delle scelta delle aziende contabili; l'elenco delle circoscrizioni figura in allegato;

     e) dati contabili: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l'esercizio contabile.

 

          Art. 2 bis. [3]

     Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro.

 

CAPITOLO II

Costatazione dei redditi nelle aziende agricole

 

     Art. 3.

     Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini della costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole.

 

     Art. 4. [4]

     1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale ad un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite nella tipologia comunitaria.

     2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:

     a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare in conformità del paragarafo 1;

     b) sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità, o che sono disposti e idonei a tenere una contabilità aziendale e d'accordo sul fatto che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;

     c) sono nel loro complesso, e a livello di ciascuna circoscrizione, rappresentative del campo d'osservazione.

     3. Il numero massimo di aziende contabili è di 105 000 per la Comunità. [5]

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare il limite minimo di dimensione economica e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

 

     Art. 5. [6]

     1. Anteriormente al 1° febbraio 1982 ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale della rete d'informazione, in appresso denominato "comitato nazionale". L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione. La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia istituiscono tale comitato entro sei mesi dalla data di adesione. [7]

     2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare:

     a) il piano di selezione delle aziende contabili, comportante segnatamente la ripartizione delle aziende contabili per classe d'aziende e le modalità di selezione di dette aziende;

     b) la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.

     3. Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

     Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all'unanimità; se non è raggiunta l'unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

     4. Gli Stati membri aventi più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d'informazione, in appresso denominato "comitato regionale".

     Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l'organo di collegamento di cui all'articolo 6 per quanto riguarda la selezione delle aziende contabili.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

 

     Art. 6. [8]

     1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

     a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che riguardano e di vigilare alla corretta applicazione di tali modalità;

     b) redigere, sottoporre all'approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:

     - il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole,

     - la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;

     c) redigere:

     - l'elenco delle aziende contabili,

     - l'elenco degli uffici contabili disposti e idonei a compilare le schede aziendali conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 9 e 14; d) riunire le schede aziendali che gli sono trasmesse dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state convenientemente compilate;

     e) inviare alla Commissione le schede aziendali convenientemente compilate, subito dopo la loro verifica;

     f) trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d'informazione di cui all'articolo 16 e alla Commissione le relative risposte.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

 

     Art. 7.

     1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.

     2. La scheda aziendale contiene i dati contabili atti a consentire:

     - di caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;

     - di valutare il reddito sotto i suoi vari aspetti nella azienda contabile;

     - di procedere a prove di veridicità del suo contenuto.

     3. La natura dei dati contabili che devono contenere le schede aziendali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si riferiscono, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

 

     Art. 8.

     L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda della sua azienda, conformemente alle clausole del contratto previsto all'articolo 9.

 

     Art. 9.

     1. Un contratto è concluso annualmente sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, contro una retribuzione forfettaria.

     [2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

     Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere a questo contratto sono adottate secondo la stessa procedura.] [9]

     3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

 

CAPITOLO III

Raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole

 

     Art. 10.

     Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

 

     Art. 11.

     Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 19:

     - l'oggetto delle analisi menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

     - le modalità di selezione delle aziende contabili ed il numero di tali aziende, determinati in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi.

 

     Art. 12.

     1. Ogni azienda contabile scelta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale speciale, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di carattere contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi.

     2. La natura dei dati che devono essere contenuti nelle schede aziendali speciali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si rifericono, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

     3. La scheda aziendale speciale è compilata dall'ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

 

     Art. 13.

     L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda speciale della sua azienda secondo le clausole del contratto previsto all'articolo 14.

 

     Art. 14.

     1. Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali speciali conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, contro una retribuzione forfettaria.

     2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

     Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere a questo contratto sono adottate secondo la stessa procedura.

     3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

 

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Art. 15.

     1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali o ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all'articolo 1. [10]

     2. Le persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete d'informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale di cui esse siano venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.

 

     Art. 16.

     1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l'organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

     Queste richieste d'informazione destinate al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili nonché le relative risposte vengono indirizzate per iscritto tramite l'organo di collegamento. [11]

     2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, se tali informazioni non giungono in tempo utile, la Commissione può, con il concorso dell'organo di collegamento, inviare sul posto degli esperti.

 

     Art. 17.

     È istituito un Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominato «Comitato comunitario».

 

     Art. 18. [12]

     Il comitato comunitario è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

 

     Art. 19. [13]

     1. La Commissione è assistita dal comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato comunitario adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 20. [14]

     1. Il comitato comunitario è consultato:

     a) per la verifica della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell'articolo 4;

     b) per l'esame critico e la valutazione dei risultati annuali ponderati della rete d'informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici globali.

     2. Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, sia per l'iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     Nel mese di ottobre di ogni anno esso procede ad un esame dell'evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base dei risultati attualizzati della rete d'informazione.

     Esso viene tenuto regolarmente al corrente dell'attività della rete d'informazione.

 

     Art. 21.

     Il presidente convoca le riunioni del Comitato comunitario.

     Il segretariato del Comitato comunitario è assicurato dalla Commissione.

     Il Comitato comunitario stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 22.

     1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano:

     a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14;

     b) tutte le spese concernenti i sistemi computerizzati utilizzati dalla Commissione per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.

     Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi concernenti la divulgazione dei risultati di tali iniziative nonché i costi relativi agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile. [15]

     2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono iscritte nel bilancio della Comunità. [16]

 

     Art. 23. [17]

     Entro il 1° gennaio 1990, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione completa sul funzionamento della rete d'informazione, accompagnata all'occorrenza da una proposta destinata ad emendare le disposizioni del presente regolamento

 

 

ALLEGATO [18]

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d)

 

     Germania

     1. Schleswig-Holstein

     2. Hamburg

     3. Niedersachsen

     4. Bremen

     5. Nordrhein-Westfalen

     6. Hessen

     7. Rheinland-Pfalz

     8. Baden-Wuerttemberg

     9. Bayern

     10. Saarland

     11. Berlin

     12. Brandenburg

     13. Mecklenburg-Vorpommern

     14. Sachsen

     15. Sachsen-Anhalt

     16. Thueringen

 

     Francia

     1. Île-de-France

     2. Champagne-Ardenne

     3. Picardie

     4. Haute-Normandie

     5. Centre

     6. Basse-Normandie

     7. Bourgogne

     8. Nord - Pas-de-Calais

     9. Lorraine

     10. Alsace

     11. Franche-Comté

     12. Pays-de-la-Loire

     13. Bretagne

     14. Poitou-Charentes

     15. Aquitaine

     16. Midi-Pyrénées

     17. Limousin

     18. Rhône-Alpes

     19. Auvergne

     20. Languedoc-Roussillon

     21. Provence - Alpes - Côte-d'Azur

     22. Corse

 

     Italia

     1. Piemonte

     2. Valle d'Aosta

     3. Lombardia

     4. Alto Adige

     5. Trentino

     6. Veneto

     7. Friuli - Venezia Giulia

     8. Liguria

     9. Emilia - Romagna 10. Toscana

     11. Umbria

     12. Marche

     13. Lazio

     14. Abruzzi

     15. Molise

     16. Campania

     17. Puglia

     18. Basilicata

     19. Calabria

     20. Sicilia

     21. Sardegna

 

     Belgio

     1. Vlaanderen

     2. Bruxelles — Brussel

     3. Wallonie.

 

     Lussemburgo

     Costituisce una circoscrizione

 

     Paesi Bassi

     Costituisce una circoscrizione

 

     Danimarca

     Costituisce una circoscrizione

 

     Irlanda

     Costituisce una circoscrizione

 

     Regno Unito

     1. England - North Region

     2. England - West-Region

     3. England - East Region

     4. Wales

     5. Scotland

     6. Northern Ireland

 

     Grecia

     1. Makedonía - Thráki,

     2. Ípeiros - Pelopónnisos - Nísoi Ioníoy,

     3. Thessalía,

     4. Stereá Ellás - Nísoi Aigaíoy - Kríti.

 

     Spagna:

     1. Galicia

     2. Asturias

     3. Cantabria

     4. País Vasco

     5. Navarra

     6. La Rioja

     7. Aragón

     8. Cataluña

     9. Baleares

     10. Castilla-León

     11. Madrid

     12. Castilla-La Mancha

     13. Comunidad Valenciana

     14. Murcia

     15. Extremadura

     16. Andalucía

     17. Canarias

 

     Portogallo:

     1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral

     2. Tras-os-Montes e Beira Interior

     3. Ribatejo-Oeste

     4. Alentejo e Algarve

     5. Açores e Madeira

 

     Austria

     (Omissis)

 

     Finlandia

     (Omissis)

 

     Svezia

     (Omissis)

 

     Repubblica ceca

     Costituisce una circoscrizione

 

     Estonia

     Costituisce una circoscrizione

 

     Cipro

     Costituisce una circoscrizione

 

     Lettonia

     Costituisce una circoscrizione

 

     Lituania

     Costituisce una circoscrizione

 

     Ungheria

     1. Közép-Magyarország

     2. Közép-Dunántúl

     3. Nyugat-Dunántúl

     4. Dél-Dunántúl

     5. Észak- Magyarország

     6. Észak-Alföld

     7. Dél-Alföld

 

     Malta

     Costituisce una circoscrizione

 

     Polonia

     1. Pomorze e Mazury

     2. Wielkopolska e S´ la˛sk

     3. Mazowsze e Podlasie

     4. Małopolska e Pogórze

 

     Slovenia

     Costituisce una circoscrizione

 

     Slovacchia

     Costituisce una circoscrizione.

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2910/73.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2059/2003.

[4] Articolo modificato dall’art. 2 del regolamento (CEE) n. 2910/73, dall’art. 21 dell’atto di adesione della Repubblica Ellenica, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81, modificato dall’art. 26 dell’atto di adesione del regno di Spagna e della repubblica Portoghese e dall’art. 29 dell’atto di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2801/95.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[7] Paragrafo già modificato dall’art. 29 dell’atto di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[9] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1256/97.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[13] Articolo modificato dall’art. 29 dell’atto di adesione del regno di Danimarca, dell'Irlanda, del regno di Norvegia e del regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’art. 21 dell’atto di adesione della Repubblica Ellenica, dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3768/85 e dall’art. 29 dell’atto di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2059/2003.

[16] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[17] Articolo sostituito dall’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2910/73 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81.

[18] Allegato modificato dall’art. 2 del regolamento (CEE) n. 2835/72, dall’art. 4 del regolamento (CEE) n. 2910/73 e dall’art. 21 dell’atto di adesione della Repubblica Ellenica, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 2143/81, modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3644/85, dall’art. 2 del regolamento (CEE) n. 3577/90 e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 660/2004.