§ 1.3.138 - Regolamento 17 novembre 2003, n. 2059.
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:17/11/2003
Numero:2059


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.3.138 - Regolamento 17 novembre 2003, n. 2059.

Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

(G.U.U.E. 25 novembre 2003, n. L 308).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) La rete contabile istituita dal regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio fornisce alla Commissione informazioni obiettive e pertinenti sulla politica agricola comune.

     (2) Per motivi di gestione, è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, stabilito nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE, su richiesta di uno Stato membro.

     (3) La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di sviluppare tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi computerizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e le attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammissibili ai finanziamenti comunitari.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 79/65/CEE,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento n. 79/65/CEE è modificato come segue:

     1) nel capitolo I è aggiunto il seguente articolo:

     «Art. 2 bis.

     Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro.»;

     2) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano:

     a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14;

     b) tutte le spese concernenti i sistemi computerizzati utilizzati dalla Commissione per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.

     Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi concernenti la divulgazione dei risultati di tali iniziative nonché i costi relativi agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.