§ 1.1.456 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 660.
Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione recante modifica dell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/04/2004
Numero:660


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.456 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 660.

Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione recante modifica dell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle circoscrizioni.

(G.U.U.E. 8 aprile 2004, n. L 104).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE, in particolare l'articolo 2 bis,

     vista la richiesta presentata dal Belgio,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è riportato un elenco di circoscrizioni ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento.

     (2) In base a tale allegato, il Belgio costituisce una circoscrizione unica. Ai fini del regolamento n. 79/65/CEE, il Belgio ha chiesto che tale circoscrizione sia suddivisa in tre circoscrizioni.

     (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento n. 79/65/CEE.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE, il testo «BELGIO costituisce una circoscrizione» è sostituito dal testo seguente:

 

     «BELGIO

     1. Vlaanderen

     2. Bruxelles — Brussel

     3. Wallonie.»