§ 19.2.114 – Regolamento 25 luglio 1967, n. 422.
Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:25/07/1967
Numero:422


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della commissione e della corte hanno diritto ad uno stipendio [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. I membri della commissione o della corte beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare e pari al 15% dello stipendio base
Art. 4 bis. 
Art. 4  ter.
Art. 5.      Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della commissione o della corte ha diritto
Art. 6.      Il membro della commissione o della corte che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della sua istituzione beneficia
Art. 7.      1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Commissione o della Corte percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria [...]
Art. 8.      1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della commissione o della corte hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni
Art. 9.      La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,275% dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione e pari [...]
Art. 10.      Il membro della commissione o della corte, colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate [...]
Art. 13.      L'indennità transitoria prevista dall'articolo 7, la pensione prevista dall'articolo 8, le pensioni e rendite previste dall'articolo 10 non possono essere cumulate. Al membro della commissione o [...]
Art. 14.      Qualora un membro della commissione o della corte deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a [...]
Art. 15.      1. Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro o di un ex membro della commissione o della corte che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso, [...]
Art. 16.      In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della commissione o della corte perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di [...]
Art. 17.      Se il consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate
Art. 18.      Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni e a carico del bilancio delle Comunità. Gli stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni [...]
Art. 19.      1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 14 sono versate in euro
Art. 19 bis. 
Art. 20.      Il presente regolamento si applica agli ex membri della commissione della Comunità economica europea, della commissione della Comunità europea dell'energia atomica, dell'alta autorità o della [...]
Art. 21.      Il regolamento che fisserà le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità sarà applicabile ai membri della commissione e della corte. Fino [...]
Art. 21 bis. 
Art. 21  ter.
Art. 21  quater.
Art. 22.      Il presente regolamento prende effetto a decorrere dal 6 luglio 1967


§ 19.2.114 – Regolamento 25 luglio 1967, n. 422. [1]

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. [2]

(G.U.C.E. 8 agosto 1967, n. 187).

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della commissione e della corte hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e a determinate indennità.

     Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c, punti i), ii) e iii) di tale articolo [3].

 

     Art. 2. [4]

     1. Lo stipendio base dei membri della Commissione è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16 terzo scatto [5]:

     Presidente 138%,

     Vicepresidente 125%,

     Commissario 112,5%.

     2. Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1 ultimo scatto:

     Presidente 138%,

     Giudice o avvocato generale 112,5%,

     Cancelliere 101%.

     3. Tuttavia, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole “di grado 16 terzo scatto” sono sostituite dalle parole “di grado A* 16 terzo scatto” [6].

 

     Art. 3. [7]

     I membri della Commissione e della Corte di giustizia beneficiano degli assegni familiari fissati in analogia alle disposizioni dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e degli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.

 

     Art. 4.

     1. I membri della commissione o della corte beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare e pari al 15% dello stipendio base.

     2. I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:

     - presidente: 1 418,07 franchi belgi,

     - vicepresidente: 911,38 franchi belgi,

     - commissario: 607,71 franchi belgi [8].

     3. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:

     - presidente: 1 418,07 franchi belgi,

     - giudice o avvocato generale: 607,71 franchi belgi,

     - cancelliere: 554,16 franchi belgi;

I presidenti di sezione e il primo avvocato generale percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 810,73 franchi belgi al mese [9].

     4. Le indennità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono aumentate annualmente dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata tenendo conto dell'aumento del costo della vita [10].

 

     Art. 4 bis. [11]

     Agli stipendi base di cui all'articolo 2, agli assegni familiari di cui all'articolo 3, nonché alle indennità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio in applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per i funzionari che prestano servizio in Belgio.

 

          Art. 4 ter. [12]

     L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

 

     Art. 5.

     Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della commissione o della corte ha diritto:

     a) ad un'indennità compensativa delle spese di prima sistemazione. L'ammontare dell'indennità versata al momento della entrata in funzione e pari a due mesi di stipendio base mensile e ad un mese di tale stipendio alla cessazione dalle funzioni;

     b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Commissione o della Corte per se stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio) [13].

 

     Art. 6.

     Il membro della commissione o della corte che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della sua istituzione beneficia:

     a) del rimborso delle spese di viaggio,

     b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra

spesa),

     c) di un'indennità per giornata intera di trasferta pari al 105% dell'indennità giornaliera di missione prevista nello statuto dei funzionari delle Comunità europee [14].

 

     Art. 7.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Commissione o della Corte percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile il cui ammontare è cosi fissato:

     - 40% dello stipendio di base percepito alla cessazione dalle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni;

     - 45% del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni;

     - 50% del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni;

     - 55% del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni;

     - 60% del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni;

     - 65% del medesimo stipendio negli altri casi [15].

     2. Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della commissione o della corte viene affidato un nuovo mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale e avvenuto il decesso.

     3. Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima che sia dedotta l'imposta, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della commissione o della corte, a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

     4. All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1 gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella sua situazione pecuniaria, il membro della commissione o della corte indirizza al presidente dell'istituzione a cui apparteneva la dichiarazione relativa a tutti gli elementi di remunerazione di origine professionale che egli percepisce, esclusi quelli derivanti da rimborsi di spese.

Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legalmente cumulati dall'ex membro nell'esercizio delle funzioni di membro della commissione o della corte.

Questa dichiarazione, che e fatta sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che vi sono contenute non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, ne essere comunicate a terzi.

     5. Durante il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 l'ex membro della Commissione o della Corte, beneficiano degli assegni familiari previsti all'articolo 3 [16].

 

     Art. 8.

     1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della commissione o della corte hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

     2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60° anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella [17]:

TABELLA (Omissis).

 

     Art. 9.

     La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,275% dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione e pari al 70% dell'ultimo stipendio base percepito [18].

     Quando l'interessato ha svolto varie funzioni nell'ambito della Commissione o della Corte di giustizia, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni. Il presente comma non sarà applicato, se ne fanno richiesta, ai membri della Commissione o della Corte in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato la carica prima di questa data [19].

     In deroga al primo comma, per i membri della Commissione e della Corte di giustizia in carica anteriormente al 1° maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni rispettivamente presso la Commissione e la Corte di giustizia, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5% dell'ultimo stipendio base percepito [20].

 

     Art. 10.

     Il membro della commissione o della corte, colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, beneficia, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:

     a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 9, con un minimo del 30% dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta nell'esercizio delle sue funzioni [21];

     b) se l'invalidità e temporanea, ha diritto, fino alla guarigione, ad una rendita pari al 60% dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al 30% negli altri casi. La rendita e sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 9, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa [22].

 

     Art. 11. [23]

     I membri della Commissione o della Corte beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso.

     Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 8, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 7 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 10.

     Tuttavia, l'ex membro della Commissione o della Corte può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie [24].

     Ciò nonostante, l'ex membro della Commissione o della Corte che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di 63 anni o che benefici del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 7 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 10, l'ex membro della Commissione o della Corte è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi [25].

     L'ex membro della Commissione o della Corte, che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di 63 anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 7, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa. In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi [26].

 

     Art. 12.

     Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate di pieno diritto al membro della commissione o della corte o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

 

     Art. 13.

     L'indennità transitoria prevista dall'articolo 7, la pensione prevista dall'articolo 8, le pensioni e rendite previste dall'articolo 10 non possono essere cumulate. Al membro della commissione o della corte che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

 

     Art. 14.

     Qualora un membro della commissione o della corte deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della commissione o della corte avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

 

     Art. 15.

     1. Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro o di un ex membro della commissione o della corte che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso, beneficiano di una pensione di reversibilità.

Tale pensione e pari:

     - per il coniuge superstite al . . . 60%

     - per ciascun orfano di padre o di madre al . . . 10%

     - per ciascun orfano di padre e di madre al . . . 20%

     della pensione maturata a norma dell'articolo 9 dal membro o dall'ex membro della commissione o della corte al giorno del suo decesso.

     Tuttavia, se il membro della Commissione o della Corte è deceduto in corso di mandato,

     - la pensione di reversibilità per il coniuge superstite è pari al 36% dello stipendio base percepito al momento del decesso,

     - la pensione di reversibilità del primo orfano di padre e di madre non può essere inferiore al 12% dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di padre e madre, l'importo totale della pensione di reversibilità è ripartito in parti uguali tra gli orfani aventi diritto. [27]

     2. Complessivamente, le pensioni di reversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della commissione o della corte, sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di reversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra.

     3. Le pensioni di reversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

     4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto e prorogato per la durata della formazione professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

     5. Nessun diritto a pensione di reversibilità e riconosciuto alla persona che abbia sposato un ex membro della commissione o della corte, che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti a pensione a norma del presente regolamento, ne ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della commissione o della corte avvenga dopo cinque anni di matrimonio [28].

     6. Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di reversibilità. Esso beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di reversibilità [29].

     7. Nel caso in cui coesistano un coniuge superstite ed orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione totale è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari [30].

     8. Il coniuge superstite ed i figli a carico di un membro o ex membro della Commissione o della Corte beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale [31].

 

     Art. 16.

     In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della commissione o della corte perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai suoi aventi diritto.

 

     Art. 17.

     Se il consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

 

     Art. 18.

     Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni e a carico del bilancio delle Comunità. Gli stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di suddivisione fissato per il finanziamento di queste spese.

 

     Art. 19.

     1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 14 sono versate in euro [32].

     2. Alle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 non si applica alcun coefficiente correttore. Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.

     Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee. [33]

Qualora né il primo né il secondo di tali paesi sia uno degli Stati membri delle Comunità, le somme dovute sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della loro istituzione [34].

 

     Art. 19 bis. [35]

     L'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento si applica agli ex membri della commissione della Comunità economica europea, della commissione della Comunità europea dell'energia atomica, dell'alta autorità o della corte di giustizia, nonché ai loro aventi diritto che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, beneficiavano delle disposizioni del regolamento n. 63 del consiglio (C.E.E.), del regolamento n. 14 del consiglio (C.E.E.A.), della decisione del consiglio speciale dei ministri della C.E.C.A. Del 22 maggio 1962 o del regolamento n. 62 n. (C.E.E.), n. 13 (C.E.E.A.) dei consigli.

 

     Art. 21.

     Il regolamento che fisserà le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità sarà applicabile ai membri della commissione e della corte. Fino all'entrata in vigore di questo regolamento e d'applicazione il regolamento n. 32 (C.E.E.), n. 12 (C.E.E.A.).

 

     Art. 21 bis. [36]

     1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento riguardanti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

     2. Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16 terzo scatto [37]:

     - presidente: 112,5%,

     - membri: 104%,

     - cancelliere: 95%.

     3. L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è pari a:

     - presidente: 607,71 franchi belgi,

     - membri: 554,16 franchi belgi,

     - cancelliere: 471,37 franchi belgi;

     I presidenti di sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 739,46 franchi belgi al mese [38].

 

          Art. 21 ter. [39]

     1. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

     2. Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15.

 

          Art. 21 quater. [40]

     1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento concernenti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia nonché il presidente, i membri e il cancelliere del Tribunale di primo grado si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.

     2. Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16, terzo scatto (A*16, terzo scatto fino al 30 aprile 2006):

     — presidente: 104 %,

     — membri: 100 %,

     — cancelliere: 90 %.

     3. L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è pari a:

     — presidente: 554 EUR,

     — membri: 500 EUR,

     — cancelliere: 400 EUR.

     Il presidente del Tribunale della funzione pubblica e i presidenti delle sezioni di tre giudici percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 500 EUR al mese.

 

     Art. 22.

     Il presente regolamento prende effetto a decorrere dal 6 luglio 1967.

     Sono abrogati il regolamento n. 63 del consiglio (C.E.E.), il regolamento n. 14 del consiglio (C.E.E.A.), la decisione del consiglio speciale dei ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 22 maggio 1962 ed il regolamento n. 62 (C.E.E.), n. 13 (C.E.E.A.) dei consigli, eccezion fatta per i rispettivi articoli 20.

     Resta in vigore la decisione del consiglio speciale dei ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in data 13 e 14 ottobre 1958.


[1] L'articolo 1 del Regolamento (CE) 17 dicembre 1998, n. 2778 ha stabilito che "i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione fissato dal Consiglio.

[2] Titolo modificato dall'art. unico del regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4045 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 202/2005.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 marzo 1971, n. 723 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546.

[5] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[6] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546.

[8] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 marzo 1971, n. 723 e dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546, modificato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 21 dicembre 1990, n. 3911 e da ultimo così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 21 dicembre 1992, n. 3762.

[9] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 30 marzo 1971, n. 723 e dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546, modificato dall'art. 1 del Regolamento 20 gennaio 1976, n. 142 e dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 21 dicembre 1990, n. 3911 e da ultimo così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 21 dicembre 1992, n. 3762.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546.

[12] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 27 ottobre 1970, n. 2163.

[14] Lettera sostituita dall'art. 2 del regolamento (CEE) 19 maggio 1981, n. 1416 e così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546.

[16] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546.

[17] Tabella sostituita dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 27 ottobre 1970, n. 2163.

[18] Comma già modificato dall'art. 3 del Regolamento (CEE) 27 ottobre 1970, n. 2163 e dall'art. 3 del Regolamento (CEE) 4 giugno 1973, n. 1546, e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 del Regolamento (CEE) 27 ottobre 1970, n. 2163.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[21] Lettera così modificata dall'art. 4 del Regolamento (CEE) 27 ottobre 1970, n. 2163.

[22] Lettera così modificata dall'art. 4 del Regolamento (CEE) 27 ottobre 1970, n. 2163.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 29 luglio 1991, n. 2426.

[24] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[25] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[26] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[27] Paragrafo da ultimo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[28] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[29] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[30] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 19 maggio 1981, n. 1416 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[31] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 29 luglio 1991, n. 2426 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[32] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[33] Paragrafo costituito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[34] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 19 maggio 1981, n. 1416.

[35] Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 15 dicembre 1981, n. 3822 e così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 28 aprile 1992, n. 1084.

[36] Articolo inserito dall'art. unico del Regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4045.

[37] Alinea così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[38] Paragrafo già modificato dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 21 dicembre 1990, n. 3911 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del Regolamento (CEE) 21 dicembre 1992, n. 3762.

[39] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 1292/2004.

[40] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 202/2005.