§ 19.2.137 - Regolamento 29 luglio 1991, n. 2426.
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:29/07/1991
Numero:2426


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.137 - Regolamento 29 luglio 1991, n. 2426.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2426/91 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici e degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti.

(G.U.C.E. 10 agosto 1991, n. L 222).

 

Art. 1.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2.

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica l'art. 11 del Regolamento (CEE)  25 luglio 1967, n. 422.

[2] Modifica l'art. 12 del Regolamento (CEE)  18 ottobre 1977, 2290.

[3] Modifica l'art. 15 del Regolamento (CEE)  25 luglio 1967, n. 422.

[4] Modifica l'art. 16 del Regolamento (CEE)  18 ottobre 1977, 2290.