§ 19.2.140 - Regolamento 21 dicembre 1992, n. 3762.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3762/92 del Consiglio relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:21/12/1992
Numero:3762


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.140 - Regolamento 21 dicembre 1992, n. 3762.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3762/92 del Consiglio relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado.

(G.U.C.E. 29 dicembre 1992, n. L 383).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica l'art. 4 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.

[2] Modifica l'art. 21 bis del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.