§ 19.1.69 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 886.
Regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione che adatta taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, politica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:04/03/2004
Numero:886


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 19.1.69 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 886.

Regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione che adatta taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, politica della concorrenza, agricoltura, ambiente e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 1 maggio 2004, n. L 168).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

     (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

     (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1474/2000, (CE) n. 1477/2000, (CE) n. 1520/2000, (CE) n. 1488/2001, (CE) n. 76/2002, (CE) n. 349/2003 e (CE) n. 358/2003 della Commissione e le decisioni 2000/657/CE, 2002/602/CECA, 1469/2002/CECA e 2003/122/ CE della Commissione.

     (4) Occorre abrogare la decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     I regolamenti (CE) n. 1474/2000, (CE) n. 1477/2000, (CE) n. 1520/2000, (CE) n. 1488/2001, (CE) n. 76/2002, (CE) n. 349/ 2003 e (CE) n. 358/2003 e le decisioni 2000/657/CE, 2002/ 602/CECA, 1469/2002/CECA e 2003/122/CE sono modificati come indicato nell'allegato.

 

     Art. 2.

     La decisione 2003/450/CE è abrogata.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

ALLEGATO [1]

 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

     Prodotti alimentari

     1. Regolamento (CE) n. 1474/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele.

     a) Nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATO I ».

     b) Nell'allegato I, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

     «Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)».

     c) Nell'allegato I e nell'allegato II, il titolo sopra la prima tabella (parte 1) è sostituito dal seguente:

     «PARTE 1».

     d) Nell'allegato I e nell'allegato II, le diciture nella tabella della parte 1 sono sostituite dalle seguenti:

     «Codice NC».

     e) Nell'allegato I e nell'allegato II, il testo dell'asterisco (*) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(*) Cfr. parte 2».

     f) Nell'allegato I e nell'allegato II, il testo del doppio asterisco (**) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(**) Cfr. parte 3».

     g) Nell'allegato I, il testo della nota (1) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(1) Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati.».

     h) Nell'allegato I, il testo della nota (2) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(2) Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte.».

     i) Nell'allegato I e nell'allegato II, il titolo sopra la seconda tabella (parte 2) è sostituito dal seguente:

     «PARTE 2».

     j) Nell'allegato I, le diciture nella tabella della parte 2 e della parte 3 sono sostituite dalle seguenti:

     «Codice complementare».

     k) Nell'allegato I e nell'allegato II, il titolo sopra la terza tabella (parte 3) è sostituito dal seguente:

     «PARTE 3».

     l) Nell'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATO II ».

     m) Nell'allegato II, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

     «Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)».

     n) Nell'allegato II, le diciture nella prima tabella della parte 2 e della parte 3 sono sostituite dalle seguenti:

     «Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio».

     o) Nell'allegato II, le diciture nella seconda tabella della parte 2 e della parte 3 sono sostituite dalle seguenti:

     «Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio».

     2. Regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei.

     a) Nell'allegato IX, il titolo è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATO IX».

     b) Nell'allegato IX, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

     «Elementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1° luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania».

     c) Nell'allegato IX, il titolo sopra la prima tabella (parte 1) è sostituito dal seguente:

     «PARTE 1».

     d) Nell'allegato IX, le diciture nella tabella della parte 1 sono sostituite dalle seguenti:

     «Codice NC».

     e) Nell'allegato IX, il testo dell'asterisco (*) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(*) Cfr. parte 2».

     f) Nell'allegato IX, il testo della nota (1) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(1)Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %.».

     g) Nell'allegato IX, il titolo sopra la seconda tabella (parte 2) è sostituito dal seguente:

     «PARTE 2».

     h) Nell'allegato IX, le diciture nella tabella della parte 2 sono sostituite dalle seguenti:

     «Codice complementare».

     i) Nell'allegato X, il titolo è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATO X ».

     j) Nell'allegato X, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

     «Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1° luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania».

     k) Nell'allegato X, il titolo sopra la prima tabella (parte 1) è sostituito dal seguente:

     «PARTE 1».

     l) Nell'allegato X, le diciture nella tabella della parte 1 sono sostituite dalle seguenti:

     «Codice NC ».

     m) Nell'allegato X, il testo dell'asterisco (*) sotto la tabella della parte 1 è sostituito dal seguente:

     «(*) Cfr. parte 2».

     n) Nell'allegato X, le diciture nella prima tabella della parte 2 sono sostituite dalle seguenti:

     «Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio».

     o) Nell'allegato X, le diciture nella seconda tabella della parte 2 sono sostituite dalle seguenti:

     «Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio».

     3. Regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.

     Nell'articolo 6 bis, paragrafo 2, è inserito il testo seguente tra le diciture spagnola e danese:

     (omissis);

     tra le diciture tedesca e greca:

     (omissis);

     tra le diciture italiana e olandese:

     (omissis);

     tra le diciture olandese e portoghese:

     (omissis);

     tra le diciture portoghese e finlandese:

     (omissis).

     4. Regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato.

     a) Nell'articolo 9, paragrafo 4, l'ultima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

     «Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: “BE” per il Belgio, “CZ” per la Repubblica ceca, “DK” per la Danimarca, “DE” per la Germania, “EE” per l'Estonia, “GR” per la Grecia, “ES” per la Spagna, “FR” per la Francia, “IE” l'Irlanda, “IT” per l'Italia, “CY” per Cipro, “LV” per la Lettonia, “LT” per la Lituania, “LU” per il Lussemburgo, “HU” per l'Ungheria, “MT” per Malta, “NL”per i Paesi Bassi, “AT” l'Austria, “PL” per la Polonia, “PT” per il Portogallo, “SI” per la Slovenia, “SK” per la Slovacchia, “FI” per la Finlandia, “SE” per la Svezia, “UK” per il Regno Unito.».

     b) Nell'articolo 14, paragrafo 1, l'elenco che inizia con «Solicitud de» e termina con «förordning (EG) nr 1488/2001.» è sostituito dall'elenco seguente:

     «— Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001».

     c) Nell'articolo 14, paragrafo 2, l'elenco che inizia con «Por una cantidad» e termina con «kvantitet på … kg» è sostituito dall'elenco seguente:

     «— Per una quantità di … kg».

     d) Nell'articolo 14, paragrafo 5, l'elenco che inizia con «Nueva fecha» e termina con «sista giltighetsdag …» è sostituito dall'elenco seguente:

     «— Nuova data di scadenza della validità: …».

     e) Nell'articolo 15, paragrafo 2, è inserito quanto segue:

     tra le diciture spagnola e danese:

     (omissis);

     tra le diciture tedesca e greca:

     (omissis);

     tra le diciture italiana e olandese:

     (omissis);

     tra le diciture olandese e portoghese:

     (omissis);

     tra le diciture portoghese e finlandese:

     (omissis).

 

POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

     Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni.

     È aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 11 bis

     Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.».

 

AGRICOLTURA

 

     Normativa fitosanitaria

     Decisione 2003/122/CE della Commissione, del 21 febbraio 2003, che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.

     Nell'allegato, le seguenti voci sono soppresse:

     «Repubblica ceca

      Estonia

     Ungheria

     Lettonia

     Lituania

     Polonia

     Slovacchia

     Slovenia»

 

AMBIENTE

 

     1. Decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi.

     Nell'allegato I, il testo figurante nel riquadro prima del formulario è sostituito dal seguente:

     «PAESE: Comunità europea

     (Stati membri: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)»

     2. Regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

     a) Nell'allegato, nella tabella degli «Esemplari delle specie inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa», è soppresso dall'elenco dei «Paesi d'origine» il paese seguente:

     «— Lituania».

     b) Nell'allegato, nella tabella degli «Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa», sono soppresse le seguenti voci della sottorubrica «FLORA, Orchidaceae»:

     «Cephalanthera damasonium,

     Dactylorhiza fuchsii,

     Dactylorhiza maculata,

     Gymnadenia conopsea,

     Ophrys apifera,

     Ophrys scolopax,

     Orchis militaris,

     Serapias lingua

     e sono soppressi dall'elenco dei «Paesi d'origine» i seguenti paesi in relazione alle seguenti specie:

     Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis: «Repubblica ceca»

     Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis: «Estonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana: «Malta»

     Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra: «Lettonia», «Lituania», «Polonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata: «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia: «Polonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii: «Lituania», «Polonia»

     Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri: «Polonia»

     Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum: «Repubblica ceca», «Ungheria»

     Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera: «Repubblica ceca», «Ungheria», «Lettonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes: «Ungheria»

     Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera: «Malta»

     Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora: «Polonia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis italica: «Malta»

     Flora, Orchidaceae, Orchis morio: «Estonia», «Lituania», «Polonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis pallens: «Ungheria», «Polonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea: «Slovenia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea: «Polonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis simia: «Slovenia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata: «Repubblica ceca», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata: «Estonia», «Lettonia», «Lituania», «Polonia», «Slovacchia»

     Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea: «Malta»

     Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis: «Repubblica ceca», «Polonia»

     e la voce «FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula» è sostituita dalla seguente:

     «Orchis mascula       Selvatica/Di allevamento        Tutti         Albania        b»

 

RELAZIONI ESTERNE

 

     1. Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi.

     Tra l'articolo 4 e l'articolo 5 è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 4 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento della Commissione e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesta una licenza di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.»

     2. Decisione 2002/602/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa.

     Tra l'articolo 7 e l'articolo 8 è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 7 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione della Commissione, è richiesta una licenza di importazione anche se i prodotti di acciaio sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro anteriormente al 1° maggio 2004, la licenza di importazione è concessa automaticamente senza alcun limite quantitativo su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione responsabile per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro il 1° maggio 2004 o dopo tale data, essi sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione della Commissione.»

     3. Decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione, dell’8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dal Kazakistan.

     a) Tra l'articolo 7 e l'articolo 8 è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 7 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione della Commissione, è richiesta una licenza di importazione anche se i prodotti di acciaio sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro anteriormente al 1° maggio 2004, la licenza di importazione è concessa automaticamente senza alcun limite quantitativo su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione responsabile per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro il 1° maggio 2004 o dopo tale data, essi sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione della Commissione.»

     b) Nell'allegato II, parte III, articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

     due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Repubblica di Kazakistan;

     due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

     BE = Belgio

     CZ = Repubblica ceca

     DK = Danimarca

     DE = Germania

     EE = Estonia

     EL = Grecia

     ES = Spagna

     FR = Francia

     IE = Irlanda

     IT = Italia

     CY = Cipro

     LV = Lettonia

     LT = Lituania

     LU = Lussemburgo

     HU = Ungheria

     MT = Malta

     NL = Paesi Bassi

     AT = Austria

     PL = Polonia

     PT = Portogallo

     SI = Slovenia

     SK = Slovacchia

     FI = Finlandia

     SE = Svezia

     GB = Regno Unito

     un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002,

     un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

     un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.»

     c) Nell'allegato II, il titolo dell'elenco delle autorità nazionali competenti è sostituito dal seguente:

     «ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI».

     d) Nell'elenco delle autorità nazionali competenti dell'allegato II, è inserito quanto segue:

     tra le voci per Belgio e Danimarca:

     (omissis).

     tra le voci per Germania e Grecia:

     (omissis).

     tra le voci per Italia e Lussemburgo:

     (omissis)

     tra le voci per Lussemburgo e Austria:

     (omissis)

     tra le voci per Austria e Portogallo:

     (omissis).

     tra le voci per Portogallo e Finlandia:

     (omissis).


[1] Si riporta solo il testo concernente l’Italia.