§ 2.1.24 - Regolamento 27 febbraio 2003, n. 358.
Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:27/02/2003
Numero:358


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione dell'esenzione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni di esenzione
Art. 4.  Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione
Art. 5.  Condizioni di esenzione
Art. 6.  Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione
Art. 7.  Applicazione dell'esenzione e soglie in termini di quota di mercato
Art. 8.  Condizioni di esenzione
Art. 9.  Condizioni di esenzione
Art. 10.  Revoca dell'esenzione
Art. 11.  Periodo transitorio
Art. 11 bis. 
Art. 12.  Periodo di validità


§ 2.1.24 - Regolamento 27 febbraio 2003, n. 358.

Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento, sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

     - la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,

     - la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,

     - la copertura in comune di certi tipi di rischi,

     - il regolamento dei sinistri,

     - il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza,

     - i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

     (2) In virtù del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3932/92, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni. Il regolamento (CEE) n. 3932/92, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, scade il 31 marzo 2003.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 3932/92 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un'esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata.

     (4) Il 12 maggio 1999 la Commissione ha adottato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CEE) n. 3932/92. Il 15 dicembre 1999 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sulla relazione della Commissione. Il 19 maggio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione. Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tenuto una riunione di consultazione sul regolamento con le parti interessate, compresi rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Il 9 luglio 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un progetto del presente regolamento, invitando gli interessati a presentare osservazioni entro il 30 settembre 2002.

     (5) Un nuovo regolamento deve soddisfare il duplice requisito di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa. Si deve inoltre tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione dal 1992 in poi e dei risultati delle consultazioni sulla relazione del 1999 e di quelle che si sono tenute in vista dell'adozione del presente regolamento.

     (6) Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

     (7) È tuttavia opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco delle clausole esentate a vantaggio di una definizione delle categorie di accordi esentati che faccia riferimento ad una soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante. Tuttavia va riconosciuto che nel settore delle assicurazioni esistono alcuni tipi di collaborazione tra tutte le imprese operanti su un mercato rilevante delle assicurazioni che possono essere considerati in linea di massima conformi alle condizioni stabilite nell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

     (8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. In sede di valutazione individuale di un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, si deve tener conto di diversi fattori, e in particolare della struttura del mercato rilevante.

     (9) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

     (10) La collaborazione tra imprese di assicurazione o nell'ambito di associazioni di imprese per quanto riguarda il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato o, per l'assicurazione sulla vita, l'elaborazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole compagnie. A sua volta ciò può facilitare l'ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Lo stesso vale per gli studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che tale collaborazione sia esentata solo in quanto è necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati; in effetti, i premi commerciali possono essere inferiori agli importi che si desumono dai risultati dei calcoli, dalle tavole o dagli studi in questione, poiché gli assicuratori possono utilizzare i proventi dei loro investimenti per ridurre i premi. Inoltre, i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione devono essere privi di carattere vincolante e avere solo valore di riferimento.

     (11) Inoltre, più sono ampie le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici sul costo della copertura di un determinato rischio in passato, minore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per il calcolo dei premi su una base più ristretta. È quindi opportuno esentare il calcolo in comune del costo passato della copertura dei rischi a condizione che le statistiche disponibili siano fornite in forma sufficientemente dettagliata e differenziata da renderle adeguate sotto il profilo attuariale.

     (12) Inoltre, poiché l'accesso ai calcoli, alle tavole e agli studi di cui trattasi è necessario sia per le imprese che già operano sul mercato geografico o del prodotto di cui trattasi, sia per quelle che esaminano la possibilità di entrare nel mercato in questione, queste ultime devono poter accedere ai calcoli, alle tavole ed agli studi suddetti a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti sul mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l'impegno da parte dell'impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione. Esse potrebbero anche includere l'appartenenza all'associazione di assicuratori preposta all'elaborazione dei calcoli, purché le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato in questione possano essere ammesse a far parte di detta associazione a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia ai fini di cui sopra i diritti addebitati alle imprese di assicurazione che non hanno contribuito alla loro elaborazione per avere accesso ai calcoli e agli studi in questione vanno considerati non ragionevoli se sono talmente elevati da costituire un ostacolo all'ingresso nel mercato.

     (13) L'attendibilità dei calcoli, delle tavole e degli studi in comune è tanto maggiore quanto più è grande il numero dei dati statistici sui quali essi sono fondati. Gli assicuratori che detengono quote di mercato elevate possono produrre internamente statistiche sufficienti per effettuare calcoli attendibili, ma quelli con quote di mercato piccole, ed ancor meno i nuovi operatori, non hanno questa possibilità. L'inclusione nei calcoli, nelle tavole e negli studi elaborati in comune di dati forniti da tutte le imprese di assicurazione presenti su un mercato, comprese quelle più grandi, promuove la concorrenza agevolando le piccole imprese e facilita l'ingresso nel mercato. Data questa particolarità del settore delle assicurazioni, non è opportuno subordinare l'esenzione per i calcoli e gli studi elaborati in comune a soglie in termini di quote di mercato.

     (14) Le condizioni tipo di assicurazione o le clausole individuali tipo per l'assicurazione diretta e modelli tipo che illustrino i profitti di una polizza di assicurazione sulla vita possono procurare dei benefici. Per esempio, possono tradursi in guadagni di efficienza per gli assicuratori; possono facilitare l'ingresso nel mercato di imprese di assicurazione piccole o inesperte; possono aiutare le imprese di assicurazione ad adempiere ad obblighi giuridici e possono essere utilizzati dalle organizzazioni dei consumatori come parametri di riferimento per mettere a confronto le polizze offerte dai diversi assicuratori.

     (15) Tuttavia le condizioni di assicurazione tipo non devono portare né alla standardizzazione dei prodotti, né al determinarsi di squilibri significativi tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Di conseguenza, l'esenzione deve applicarsi alle condizioni di assicurazione tipo solo a condizione che non siano vincolanti e che indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse. Inoltre, le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di rischio senza prevedere la possibilità esplicita di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere il mantenimento della relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre il termine pattuito inizialmente. Rimangono comunque salvi gli obblighi, previsti da disposizioni comunitarie o nazionali, di includere determinati rischi in determinati tipi di polizza.

     (16) Inoltre, si deve stabilire che le condizioni di assicurazione tipo devono essere comunicate a chiunque vi sia interessato, e in particolare al contraente, al fine di garantire una reale trasparenza e, di conseguenza, un beneficio per i consumatori.

     (17) L'inclusione in una polizza di assicurazione di rischi a cui un numero significativo di contraenti non è esposto simultaneamente può ostacolare l'innovazione, dato che l'abbinamento di rischi non collegati tra loro può distogliere gli assicuratori dall'offrire una copertura separata e specifica per ciascuno di essi. Una clausola che imponga una simile copertura globale non deve quindi beneficiare dell'esenzione per categoria. Quando gli assicuratori sono tenuti per legge ad includere nelle polizze la copertura di rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto, l'inclusione in un contratto tipo non vincolante di una clausola tipo che rispecchia tale obbligo giuridico non costituisce una restrizione della concorrenza e non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

     (18) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione (detti spesso «pool») può consentire agli assicuratori e ai riassicuratori di assicurare o riassicurare rischi per i quali la copertura che sarebbero in grado di offrire sarebbe insufficiente se il consorzio non esistesse. Essi possono anche contribuire a far acquisire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione esperienza di rischi con i quali non hanno familiarità. Tuttavia questi consorzi possono comportare restrizioni di concorrenza, quali la standardizzazione delle condizioni di assicurazione e persino dell'ammontare della copertura e dei premi. È quindi opportuno stabilire le circostanze nelle quali i consorzi possono beneficiare dell'esenzione.

     (19) Per i rischi veramente nuovi non è possibile determinare in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio, né se due o più consorzi potrebbero coesistere proponendo tale tipo di assicurazione. Un accordo di pooling per la coassicurazione o la coriassicurazione esclusivamente di simili nuovi rischi (e non di un insieme di rischi nuovi ed esistenti) può perciò essere esentato per un periodo di tempo limitato. Tre anni dovrebbero costituire un periodo adeguato per la formazione di dati storici sui sinistri sufficienti per valutare la necessità o meno di un unico consorzio. Il presente regolamento esenta quindi per i primi tre anni di esistenza qualsiasi consorzio che venga costituito ex novo per coprire un nuovo rischio.

     (20) La definizione di «nuovo rischio» specifica che rientrano nella definizione solo i rischi che non esistevano prima, escludendo quindi, per esempio, i rischi che esistevano già ma non venivano assicurati. Inoltre un rischio la cui natura muta in modo significativo (per esempio a seguito di un considerevole intensificarsi dell'attività terroristica) non rientra nell'ambito della definizione poiché in tal caso il rischio in sé non è nuovo. Un rischio nuovo, per sua natura, richiede un prodotto assicurativo completamente nuovo e non può essere coperto mediante aggiunte o modifiche a un prodotto assicurativo esistente.

     (21) Per i rischi che non sono nuovi, si riconosce che i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che producono una restrizione della concorrenza possono anche, in un numero limitato di casi, comportare vantaggi tali da giustificare un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, anche se potrebbero essere sostituiti da due o più entità di assicurazione in concorrenza tra loro. Essi possono per esempio consentire ai loro membri di acquisire la necessaria esperienza del settore assicurativo di cui trattasi, permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi attraverso la riassicurazione in comune a condizioni vantaggiose. Tuttavia un'esenzione a favore di tali consorzi non è giustificata se il consorzio in questione detiene un grado significativo di potere di mercato, poiché in tal caso la restrizione della concorrenza derivante dall'esistenza del consorzio sarebbe preponderante rispetto a qualsiasi possibile vantaggio.

     (22) Il presente regolamento esenta quindi qualsiasi consorzio di coassicurazione o di coriassicurazione esistente da oltre tre anni, o che non sia costituito per coprire un rischio nuovo, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito del consorzio dai suoi membri non superi le soglie seguenti: il 25 % del mercato rilevante per i consorzi di coriassicurazione e il 20 % per i consorzi di coassicurazione. La soglia per i consorzi di coassicurazione è inferiore in quanto i pool di coassicurazione possono comportare condizioni di assicurazione e premi commerciali uniformi, Queste esenzioni si applicano tuttavia soltanto se il consorzio in questione soddisfa le ulteriori condizioni stabilite nel presente regolamento, che sono intese a minimizzare le restrizioni della concorrenza tra membri di un consorzio.

     (23) I consorzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento possono eventualmente beneficiare di un'esenzione individuale, a seconda delle caratteristiche del consorzio e delle specifiche condizioni del mercato in questione. Tenuto conto del fatto che molti mercati assicurativi sono in continuo sviluppo, in questi casi sarà necessaria un'analisi individuale per stabilire se le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato siano soddisfatte

     (24) L'adozione da parte di una o più associazioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione di specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti i dispositivi di sicurezza e di procedure di valutazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche tecniche, regole o codici di condotta può essere utile per fornire agli assicuratori ed ai riassicuratori un parametro di riferimento per la valutazione della portata del rischio che sono invitati ad assicurare in un caso specifico, che dipende dalla qualità dei dispositivi di sicurezza e della loro installazione e manutenzione. Tuttavia, quando esistono specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta a livello comunitario, armonizzati in linea con la legislazione comunitaria sulla libera circolazione delle merci, non è opportuno esentare mediante regolamento eventuali accordi tra imprese di assicurazione sulla medesima materia, poiché l'obiettivo dell'armonizzazione a livello europeo è appunto quello di stabilire livelli esaustivi ed adeguati di sicurezza per i dispositivi di sicurezza, che si applichino in modo uniforme nell'insieme della Comunità. Accordi tra imprese di assicurazione su requisiti diversi per i dispositivi di sicurezza potrebbero compromettere il conseguimento di tale obiettivo.

     (25) Per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, dato che non vi è stata alcuna armonizzazione in materia a livello comunitario, gli accordi tra assicuratori che definiscono specifiche tecniche o procedure di omologazione da utilizzare in uno o più Stati membri possono essere esentati mediante regolamento. L'esenzione deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni, in particolare che ogni impresa di assicurazione deve rimanere libera di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da essa determinate, dispositivi ed imprese di installazione e manutenzione non omologati in comune.

     (26) Qualora accordi individuali esentati a norma del presente regolamento producano tuttavia effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, interpretate secondo la prassi amministrativa della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Questa revoca può essere disposta in particolare se studi sull'impatto di sviluppi futuri si fondano su ipotesi ingiustificabili, o se le condizioni di assicurazione tipo raccomandate contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, o se i consorzi sono utilizzati o gestiti in modo tale da conferire ad una o più imprese partecipanti i mezzi per acquisire o rafforzare un potere di mercato significativo sul mercato rilevante, o se i consorzi producono una ripartizione del mercato.

     (27) Per facilitare la conclusione di accordi, che possono in alcuni casi comportare significative decisioni di investimento, il periodo di validità del presente regolamento deve essere fissato a sette anni.

     (28) Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 82 del trattato.

     (29) Conformemente al principio di supremazia del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve pregiudicare l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Campo d'applicazione dell'esenzione

     Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'articolo 81, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile, alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni (in appresso «parti») per quanto riguarda:

     a) l'elaborazione e la diffusione in comune di:

     - calcoli del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «calcoli»),

     - ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione, tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità (in appresso «tavole»);

     b) la realizzazione di studi in comune sull'impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l'entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi;

     c) l'elaborazione in comune e la diffusione di condizioni di assicurazione tipo non vincolanti per le assicurazioni dirette (in appresso «condizioni di assicurazione tipo»);

     d) l'elaborazione in comune e la diffusione di modelli non vincolanti che illustrino gli utili da realizzare mediante una polizza di assicurazione che comporti un elemento di capitalizzazione (in appresso «modelli»);

     e) la costituzione ed il funzionamento di consorzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione; e

     f) l'elaborazione, l'adozione e la diffusione di:

     - specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti tipi di dispositivi di sicurezza per i quali non esistono a livello comunitario specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta armonizzati in linea con la legislazione europea sulla libera circolazione delle merci, e procedure di valutazione e omologazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta,

     - specifiche tecniche, regole o codici di condotta per l'installazione e la manutenzione di dispositivi di sicurezza, e procedure di valutazione e omologazione della conformità delle imprese di installazione o di manutenzione di dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     1) per «accordo» si intende un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;

     2) per «impresa partecipante» si intende un'impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;

     3) per «imprese collegate» si intendono:

     a) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:

     i) di oltre la metà dei diritti di voto; o

     ii) del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

     iii) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

     b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

     c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

     d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

     e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente

     i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

     ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;

     4) per «condizioni di assicurazione tipo» si intendono le clausole contenute in un modello o in polizze di assicurazione di riferimento elaborate in comune da assicuratori o da organismi o associazioni di assicuratori;

     5) per «consorzi di coassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione che:

     i) convengono di sottoscrivere a nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una determinata categoria di rischio; o

     ii) incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto;

     6) per «consorzi di coriassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:

     i) per riassicurare reciprocamente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi;

     ii) in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi;

     7) per «nuovi rischi» si intendono rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell'estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente;

     8) per «dispositivi di sicurezza» si intendono i componenti e le apparecchiature concepiti per la prevenzione e la riduzione delle perdite ed i sistemi costituiti con detti elementi;

     9) per «premio commerciale» si intende il prezzo praticato all'acquirente di una polizza di assicurazione.

 

CAPO II

CALCOLI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE

 

          Art. 3. Condizioni di esenzione

     1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera a), si applica a condizione che i calcoli e le tavole:

     a) si fondino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/ rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi (tra l'altro) ai seguenti elementi:

     - il numero di sinistri durante detto periodo,

     - il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto,

     - il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,

     - l'importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto;

     b) comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale;

     c) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti.

     2. Le esenzioni di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), si applicano a condizione che i calcoli, le tavole o i risultati degli studi:

     a) non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati;

     b) siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante;

     c) siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato geografico o del prodotto al quale i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono.

 

          Art. 4. Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

     L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l'impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare calcoli o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell'articolo 1, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all'articolo 1, lettera b).

 

CAPO III

CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE E MODELLI

 

          Art. 5. Condizioni di esenzione

     1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica a condizione che le condizioni di assicurazione tipo:

     a) siano elaborate e diffuse indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante e che il loro uso non è raccomandato in alcun modo;

     b) indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse; e

     c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.

     2. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), si applica a condizione che i modelli non vincolanti siano elaborati e diffusi soltanto a fini indicativi.

 

          Art. 6. Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

     1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica qualora le condizioni di assicurazione tipo contengano clausole che:

     a) contengono un'indicazione del livello dei premi commerciali;

     b) indicano l'ammontare della copertura o la quota che il contraente deve assumere a suo carico (franchigia);

     c) impongono una copertura globale che copre rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto;

     d) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia (fatte salve le clausole di indicizzazione) o modifichi le condizioni del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

     e) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

     f) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni;

     g) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno;

     h) impongono all'assicurato di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura;

     i) impongono all'assicurato di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti;

     j) obbligano il contraente, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente il contratto di assicurazione;

     k) escludono o limitano la copertura di un rischio se l'assicurato utilizza dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o di manutenzione che non sono omologati in base ai requisiti convenuti da una o più associazioni di assicuratori di uno o più Stati membri o al livello comunitario.

     2. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse dalle condizioni di assicurazione tipo stabilite a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

     3. Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione.

     4. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non si applica quando, salvi gli obblighi di legge, i modelli non vincolanti presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano cifre corrispondenti alle spese amministrative.

     5. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare modelli relativi agli utili futuri di contratti d'assicurazione diversi da quelli stabiliti a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

 

CAPO IV

COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI

 

          Art. 7. Applicazione dell'esenzione e soglie in termini di quota di mercato

     1. Per i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per coprire esclusivamente nuovi rischi, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio, a prescindere dalla quota di mercato del consorzio.

     2. I consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che non rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 1 (perché esistono da oltre tre anni o non sono stati costituiti per coprire un nuovo rischio) beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e) finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

     a) nel caso dei consorzi di coassicurazione, più del 20 % del mercato rilevante;

     b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 % del mercato rilevante.

     3. Ai fini del calcolo della soglia espressa in termini di quota di mercato, di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell'impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati;

     b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

     c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3, lettera e), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

     4. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 22 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 20 %.

     5. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 22 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 22 %.

     6. I benefici previsti ai paragrafi 4 e 5 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

     7. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 27 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 25 %.

     8. Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 27 %, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 27 %.

     9. I benefici previsti ai paragrafi 7 e 8 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

 

          Art. 8. Condizioni di esenzione

     L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), si applica a condizione che:

     a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a un anno senza subire sanzioni;

     b) le regole del consorzio non obblighino qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio, totalmente o in parte, qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio;

     c) le regole del consorzio non limitino l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea;

     d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite;

     e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti;

     f) i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta; e

     g) nessun partecipante al consorzio, e nessuna impresa che eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale del consorzio, sia anche membro di, o eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di, un altro consorzio che opera nello stesso mercato rilevante.

 

CAPO V

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

 

          Art. 9. Condizioni di esenzione

     L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera f), si applica a condizione che:

     a) le specifiche tecniche e le procedure di valutazione della conformità siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinato il dispositivo di sicurezza;

     b) le regole per la valutazione delle imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla loro qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;

     c) dette specifiche e regole siano redatte e comunicate corredate della menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da esse determinate, altri dispositivi di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;

     d) dette specifiche e regole siano comunicate, su semplice richiesta, a chiunque sia interessato;

     e) gli elenchi dei dispositivi di sicurezza e delle imprese di installazione e manutenzione conformi alle specifiche comprendano una classificazione basata sul livello d'efficacia conseguito;

     f) una domanda di valutazione possa essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi interessato;

     g) la valutazione della conformità non comporti per il richiedente spese sproporzionate rispetto ai costi della procedura di omologazione;

     h) i dispositivi e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano la relativa certificazione in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;

     i) la conformità o l'omologazione siano certificate per iscritto;

     j) il rifiuto del certificato di conformità sia motivato per iscritto ed accompagnato da una copia dei protocolli delle prove e dei controlli effettuati;

     k) il rifiuto di prendere in considerazione una domanda di valutazione sia motivato per iscritto; e

     l) le specifiche e le regole siano applicate da organismi accreditati secondo le norme delle serie EN 45000 e EN ISO/IEC 17025.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 10. Revoca dell'esenzione

     La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione disposta dal presente regolamento, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, se di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo constata, in un caso specifico, che un accordo esentato a norma dell'articolo 1 ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare se:

     a) gli studi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera b), si fondano su ipotesi ingiustificabili;

     b) le condizioni di assicurazione tipo cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;

     c) in relazione alla copertura in comune di una determinata categoria di rischi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, si traduce nella ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti contigui.

 

          Art. 11. Periodo transitorio

     Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2003 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 3932/92.

 

          Art. 11 bis. [1]

     Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

 

          Art. 12. Periodo di validità

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003 e scade il 31 marzo 2010.

 


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.